Le traité de Zurich met fin au conflit qui oppose la coalition franco-sarde à l’empire d'Autriche, le traité est négocié et signé entre le 10 et le : les Autrichiens cèdent la Lombardie à la France qui la cède au royaume de Sardaigne alors que l’Autriche conserve la Vénétie et les forteresses de Mantoue et Peschiera. Les souverains de Modène, Parme et Toscane retrouvent leurs États ainsi que les gouverneurs pontificaux, Bologne. Tous les États italiens, la Vénétie incluse, encore autrichienne, doivent s’unir en une confédération italienne présidée par le pape.
Préambule Le la conférence de paix s’ouvre à Zurich, l’Autriche ne souhaitant pas la présence des plénipotentiaires piémontais. La France est représentée par le comte François-Adolphe de Bourqueney et par le marquis Gaston-Robert de Banneville, l’Autriche par le baron de Meysenbug et du comte Karoly et le royaume de Sardaigne par le cavaliere Desambrois (Luigi des Ambrois de Névache). De ce fait, les négociations n’ont lieu qu'entre Français et Autrichiens et les résultats sont rapidement acquis : la Lombardie, à l’exception de Mantoue (forteresses du quadrilatère), est cédée à la France et le Piémont n'a pas d'alternative : il ne peut qu’accepter ou refuser la rétrocession des territoires.
La paix et ses conséquences La paix n’est signée par le représentant du roi de Sardaigne qu’en novembre, en fait l’entière construction de la paix de Zurich est en peu de temps balayée : la confédération avec à sa tête le Pape ne se réalise pas, les souverains évincés ne retrouvent pas leurs États. L’unité italienne s’oriente vers une direction monarchique et unitaire, abandonnant les idées fédéralistes c’est pourquoi la mise en œuvre d’une armée fédérale ne resta que théorique. Une telle situation convient à Napoléon III car elle s’approche de l’opinion « bien pensante » européenne et ne déplaît pas aux catholiques français sur lesquels l’Empereur s’appuie pour sa politique intérieure.
L’unique réalisation du traité de Zurich est celle relative à l’annexion de la Lombardie au Piémont déjà en place depuis l’armistice de Villafranca et qui constitue le noyau central du royaume d’Italie en gestation. L’objectif des négociateurs piémontais d’obtenir Mantoue et Peschiera est un échec, abandonnant ainsi les fortifications du quadrilatère aux mains des Autrichiens qui constituent un important avantage militaire lors de la troisième guerre d'Indépendance italienne.
Le traité évoque dans le détail le sort de la dette publique gérée par la banque lombardo-vénitienne, en vue de résoudre les questions héritées de la banque Napoléon pour les dettes nées de la période napoléonienne. De nouveau les demandes piémontaises ne sont pas prises en compte.
Les compensations à la France
Les accords de Plombières du qui deviennent un pacte militaire signé le avaient prévu une compensation à la France en échange de son intervention : Nice et la Savoie. L’objectif de libérer la Vénétie de l’Autriche n’a pas été atteint et, à Zurich, cette question n’est pas évoquée. Le , Cavour signe la cession de la Savoie et de Nice à la France et obtient en échange l’accord de l’empereur pour l’annexion de la Toscane et de l’Émilie-Romagne au royaume de Sardaigne. Sur la lancée, Garibaldi organise l’expédition des Mille et Victor-Emmanuel II peut devenir roi d’Italie.
1. Vi sarà per l'avvenire, pace ed amicizia tra Sua Maestà l'Imperatore dei Francesi, e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, come ancora tra i loro eredi e successori, i loro Stati e sudditi respettivi. 2. I prigionieri di guerra saranno immediatamente resi da una parte e dall'altra. 3. Per attenuare i mali della guerra, e per una derogazione eccezionale, alla giurisprudenza generalmente consacrata, i bastimenti Austriaci catturati, che non poterono ancora essere oggetto di una condanna da parte del consiglio delle catture, saranno restituiti. Bastimenti e carichi saranno restituiti nello stato in cui si troveranno, nel momento della consegna, dopo il pagamento di tutti gli sborsi e di tutte le spese alle quali avranno potuto dar luogo la condotta la guardia e l'istruzione delle dette catture, come ancora del nolo dovuto ai catturatori; e in fine, non potrà essere reclamata alcuna indennità per ragione di catture colate a fondo o distrutte, non meno che per i sequestri operati sulle mercanzie, che erano proprietà nemiche, quando anche esse non fossero state ancora oggetto di una decisione del consiglio delle catture.È ben inteso d'altra parte che i giudizi pronunziati dal consiglio delle catture sono definitivi, ed attribuiti agli aventi diritto. 4. Sua Maestà l'Austria rinunzia per sé e per tutti i suoi discendenti e successori, in favore di Sua Maestà l'Imperatore dei Francesi, ai suoi diritti e titoli sulla Lombardia, ad eccezione delle fortezze di Peschiera e di Mantova, e dei territori determinati dalla nuova delimitazione che restano in possesso di Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica. La frontiera, partendo dal limite meridionale del Tirolo, sul lago di *Garda, seguirà il mezzo del lago fino all'altezza di Bardolino e di Manerba; ove essa raggiungerà in linea retta il punto di intersecazione della zona di difesa della piazza di Peschiera con il lago di Garda.Questa zona sarà determinata da una circonferenza il cui raggio calcolato a partire dal centro della piazza, è fissato a 3,500 metri, più la distanza del detto centro alla spianata del forte il più avanzato. Dal punto d'intersecazione della circonferenza così disegnata col Mincio, la frontiera seguirà il Thalweg della riviera fino alle Grazie, si estenderà dalle Grazie in linea diretta, fino a Scarzarolo, seguirà il Thalweg del Po fino a Luzzara, punto a partire dal quale non è nulla cambiato ai limiti attuali, tali quali esistevano prima della guerra. Una commissione militare istituita dai Governi interessati sarà incaricata di eseguire il disegno sul terreno nel più breve termine possibile.; Francesi dichiara la sua intenzione di rimettere a Sua Maestà il Re di Sardegna i territori ceduti in virtù dell'146;articolo antecedente. 6. I territori ancora occupati, in virtù della convenzione dell'8 luglio passato, saranno reciprocamente evacuati dalle Potenze belligeranti, le milizie delle quali si ritireranno immediatamente al di là dei confini determinati dall'articolo 4°. 7. Il nuovo Governo della Lombardia prenderà a carico suo i tre quinti del debito del Monte Lombardo-Veneto. Egli si accollerà egualmente una parte del prestito Nazionale del 1854, fissato tra le alte parti contraenti a quaranta milioni di fiorini (moneta di convenzione). Il modo di pagamento di questi quaranta milioni di fiorini, sarà determinato in un articolo addizionale. 8. Una commissione internazionale sarà immediatamente istituita per procedere alla liquidazione del Monte Lombardo-Veneto, la divisione dell'attivo e passivo di questo stabilimento si effettuerà prendendo a base la ripartizione di tre quinti per il nuovo Governo, e di due quinti per l'Austria.;attivo del fondo diammortizzamento del Monte e della sua cassa di depositi consistente in effetti pubblici, il nuovo Governo riceverà tre quinti, e l'Austria due quinti; e quanto alla partita dell'attivo, che si compone di beni rustici o di crediti ipotecarî, la commissione effettuerà le ripartizioni tenendo conto della situazione degli immobili, in maniera da attribuirne la proprietà, per quanto sarà possibile a quello dei due Governi sul territorio del quale saranno situati. Quanto alle differenti categorie di debiti iscritti, sino al 4 Giugno 1859, sul Monte Lombardo-Veneto, ed ai capitali messi a interesse nella cassa dei depositi del fondo;ammortizzamento, il nuovo Governo si obbliga per tre quinti, e l'Austria per due quinti, sia di pagare gl'interessi, sia di rimborsare il capitale, conforme ai regolamenti fino ad oggi in vigore. I titoli di credito di sudditi Austriaci entreranno di preferenza nella quota dell'Austria che, in termine di tre mesi, a datare dallo scambio delle ratificazioni, o piuttosto se può farsi, trasmetterà al nuovo Governo di Lombardia quadri specificati di questi titoli. 9. Il nuovo Governo di Lombardia succede ai diritti ed obblighi risultanti da contratti regolarmente stipulati dall';amministrazione austriaca per gli oggetti d'interesse pubblico concernenti specialmente il paese ceduto. 10. Il Governo Austriaco rimarrà incaricato del rimborso di tutte le somme versate dai sudditi Lombardi, dai Comuni stabilimenti pubblici e Corporazioni religiose, nelle casse pubbliche austriache, a titolo di cauzioni, depositi e consegne. Egualmente i sudditi austriaci, Comuni, stabilimenti pubblici e Corporazioni religiose, che avranno versato somme, a titolo di cauzioni, depositi o consegne nelle casse della Lombardia, saranno esattamente rimborsati dal nuovo Governo. 11. Il nuovo Governo di Lombardia riconosce e conferma le concessioni delle vie-ferrate, accordate dal Governo Austriaco sul territorio ceduto, in tutte le loro disposizioni, e per tutta la loro durata, e segnatamente le concessioni risultanti da contratti conchiusi in data del 14 Marzo 1856, 8 Aprile 1857, e 23 Settembre 1858. A partire dallo scambio delle ratificazioni del presente Trattato il nuovo Governo è surrogato a tutti i diritti e a tutte le obbligazioni che risultavano per il Governo Austriaco, dalle concessioni succitate, in ciò che concerne le linee di vie-ferrate situate sul territorio ceduto.In conseguenza, il diritto di devoluzione che apparteneva al Governo Austriaco circa quelle vie-ferrate, è trasferito al nuovo Governo di Lombardia.I pagamenti che rimangono a farsi sulla somma dovuta allo Stato dai concessionarî, in virtù del contratto del 14 Marzo 1856, come equivalente delle spese di costruzione di dette ferrovie, saranno effettuati integralmente nel tesoro austriaco.I crediti degli intraprendenti di costruzioni e dei fornitori, egualmente che le indennità per espropriazioni di terreni, riferentisi al periodo in cui le vie-ferrate in questione erano amministrate per conto dello Stato e che non sarebbero stati ancora saldati, saranno pagati dal Governo Austriaco, e, per quel tanto che essi sono tenuti, in virtù dell'atto di concessione, dai concessionarî a nome del Governo Austriaco.Una convenzione speciale regolerà, nel più breve termine possibile, il servizio internazionale delle vie-ferrate tra i paesi rispettivi. 12. I sudditi lombardi domiciliati sul territorio ceduto col presente trattato, godranno, durante lo spazio di un anno a datare dal giorno dello scambio delle atificazioni e mediante una dichiarazione antecedente dell'autorità competente, della facoltà piena ed intera di asportare i loro beni mobili con franchigia di diritti, e di ritirarsi, con le loro famiglie, negli Stati di Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica; nel qual caso la qualità di sudditi austriaci sarà loro mantenuta. Essi saranno liberi di conservare i loro immobili situati sul territorio della Lombardia. Eguale facoltà è accordata reciprocamente agli individui originarî del territorio ceduto di Lombardia, stabiliti negli Stati di Sua Maestà l' Imperatore I Lombardi che profitteranno delle presenti disposizioni non potranno essere, a motivo della loro scelta, inquietati, né da una parte né dall'altra, nelle loro persone o nelle loro proprietà situate negli Stati rispettivi. Lo spazio di un anno è esteso a due anni per i sudditi originarî del territorio ceduto della Lombardia, che all'epoca dello scambio delle ratificazioni del presente Trattato si trovavano fuori del territorio della Monarchia Austriaca. La loro dichiarazione potrà essere dalla rappresentanza austriaca la più vicina, o dall'autorità superiore di una provincia qualunque della Monarchia.