Fonti e storiografia Le fonti relative al tribuno Cornelio si basano sul Commento di Asconio (57-81) ai due discorsi perduti: “Pro Cornelio de maiestate”, pronunciati da Marco Tullio Cicerone, e sul racconto di Cassio Dione nella “Storia Romana” (XXXVI, 38-40). A queste fonti vanno aggiunti i frammenti dell'orazione ciceroniana, la già citata “Pro Cornelio” e le riflessioni elaborate da Cicerone nel discorso “In Vatinium” (5-6).
Biografia Le notizie su Cornelio sono molto scarse, con molta probabilità fu seguace di Pompeo Magno: questore di quest'ultimo, forse, in Spagna all'età minima richiestaTra i 26, 28 e 33 anni. e nel 67 a.C.. ottenne la carica di tribunus plebis (tribuno della plebe). Esercitò tale carica con A. Gabinius, un altro populares, sotto i consoli C.Calpurnio Pisone e M. Acilio Glabrione.
Asconio lo definisce “un uomo di onesta condotta di vita”Cornelius non improbus vita habitus est. ., il suo giudizio non è incline a farne un elogio positivo, dal momento che l'aggettivo usato da Asconio improbus significa “cattivo, improbo, malvagio” e definirlo “non cattivo” fa emergere un giudizio di parte. Fu un giovane molto ambizioso, molto ostinato nelle sue idee e disposto a tutto pur di farle trionfare. Cercò di opporsi con tutte le sue forze alla corruzione e al malcostume che dilagava nell'ultimo secolo della storia repubblicana. Durante l'anno del suo tribunato cercò di approvare una serie di leggi, molte delle quali subirono un blocco da parte del Senato e non ebbero esito positivo. Le fonti sono discordi sull'ordine di presentazione di questi provvedimenti normativi.: Asconio sostiene che l'attività del tribuno Cornelio inizi con la rogatio ne quis legatis exterarum nationum pecuniam expensam ferret. (Ascon. Cornel. 57), invece Cassio Dione presenta un diverso ordine, sostenendo che la prima proposta di legge riguardava l'ambitus, cioè la corruzione elettorale, ricordata come rogatio Cornelia de ambituIvi, p. 370.. Stando all'ordine presentato da Dione, Cornelio avrebbe proposto dunque una legge sulla corruzione che prevedeva pene severissime contro i colpevoli di corruzione elettorale:
La proposta, inoltre, colpiva i divisores, figure che sino a quel momento non erano state colpite da provvedimenti legislativi, poiché solo il candidato alle elezioni era perseguito da leggi sulla corruzione. I brogli elettorali erano da loro favoriti, si occupavano, infatti, di distribuire i donativi agli elettori, in genere quando si erano concluse le elezioni e in caso di conseguita vittoriaTREVES P., DIZIONARIO DI ANTICHITÀ CLASSICHE DI OXFORD, s.v. candidatus, 1963, vol. I, pp. 333-334.. Non mancarono, tuttavia, casi in cui le elargizioni avvenissero prima delle stesse votazioni.
Pertanto con l'obiettivo di «voler abbattere i distributori (di doni elettorali), che aveva voluto addetti al servizio della sua carica-, per mezzo della legge sulla corruzione elettorale» (Cic., fr. Corn. 41.), recita il frammento di Cicerone.
Dione informa chiaramente che la proposta di legge del tribuno non avrebbe portato alla condanna dei colpevoli di broglio e dei distributori di doni per l'eccessiva durezza, perciò il Senato ordinò ai consoli in carica nel 67 a.C., Pisone e Glabrione, di preparare un nuovo progetto di legge: la lex Calpurnia de ambitu.. Essa prevedeva l'interdizione perpetua da tutte le magistrature e dal Senato e il pagamento di un'ammenda.
La proposta consolare che di fatto divenne lex non fu proposta e approvata secondo una regolare procedura, ecco cosa afferma Dione:
In genere, infatti, la legge era presentata da un magistrato e il progetto era scritto su tavole di legno o di bronzo che erano affisse nella città, in modo da informare i cittadini; con l'affissione era stabilito anche il giorno in cui si sarebbe riunita l'assemblea. Tra la promulgatio, cioè la comunicazione al popolo del progetto di legge, e la discussione in assemblea intercorreva un trinundinum, cioè tre mercati (24 giorni) durante i quali il progetto era discusso in pubbliche assemblee, a cui tutti partecipavano, dette contiones. Cfr. .. Era vietato presentare altre leggi nei 24 giorni di mercato, tuttavia, questa era una norma non sempre rispettata, come è testimoniato dalla promulgazione della legge Calpurnia. Dinanzi a tale abuso da parte del Senato, il tribuno Cornelio decise di proporre una legge che ridimensionasse il potere senatoriale, propose, e fu approvata, la lex Cornelia de legibus solvendo.. Questa legge mirava a ridurre al Senato la facoltà di dispensare dalle leggi singoli individui, essa stabiliva:
Cornelio dapprima cercò di esautorare del tutto il Senato della sua facoltà di dispensa dalle leggi, ma questo favorì lintercessio, cioè l'opposizione da parte dell'altro tribuno in carica, P. Servilio Globulo. Egli non consentì con il suo veto né che l'araldo leggesse la proposta, né che lo scriba lo mettesse a verbale, “Allora lo stesso Cornelio lesse la proposta”.. Fu il console, Pisone, ad opporsi all'azione di Cornelio che non rispettò lintercessio di Globulo, pertanto, il tribuno si ritirò dalla contio. Il commento di Cicerone, nell'orazione In Vatinium, presenta una diversa spiegazione a proposito della lettura del progetto di legge da parte dello stesso tribuno: «A quel punto si diceva, aveva letto il suo progetto di legge: a sua difesa sosteneva, appoggiato dalla testimonianza dei colleghi, di averlo letto non per renderlo noto pubblicamente, ma per riesaminarlo.» (Cic., In Vat., 2, 5.). Diversa è l'interpretazione di Quintiliano a proposito dell'atteggiamento del tribuno che lesse direttamente la rogatio, egli (IV 4,8) sostiene che tale atto mirava a “minuit maiestatem”, cioè a diminuire il credito dell'altro tribuno.
Il tribuno, poi, modificò il progetto di legge sottoponendo la facoltà del Senato di dispensa da alcune leggi alla presenza di 200 senatori. Non è possibile stabilire con certezza l'applicazione della legge corneliana, ma sicuramente è indice del potere che il Senato aveva acquisito.. Le leggi da cui i consoli erano stati svincolati per proporre un nuovo progetto normativo, in un tempo non legale, erano le leggi Elia e Fufia, di datazione alquanto incerta: la prima regolava la pratica dellobnuntiatio, anche se non è noto secondo quali norme; la seconda, la lex Fufia, pare riguardasse il tempus legum rogandarum, il tempo di presentazione delle leggi e pertanto l'ordine dei comizi durante l'anno: prima dovevano essere eletti i magistrati e poi approvate le leggi. Cfr. ..
Il primo provvedimento di Cornelio, a detta di Asconio, è la sopracitata relatio ne quis legatis exterarum nationum pecuniam expensam ferret: spesso infatti, la provincia era il luogo entro il quale si speculava economicamente. Le difficili condizioni economiche in cui versava la provincia spingevano gli abitanti a chiedere prestiti a Roma, ove privati cittadini concedevano enormi somme di denaro a tassi di interesse esorbitanti. Cornelio, pertanto, cercò di discutere la questione, ma il Senato non fu favorevole a esaminarla, dal momento che alcuni anni prima era stato emanato un senatus consultum che regolamentava tali eccessi«Cum senatus ante pauculos annos ex eodem illo S.C. decrevisset ne quis Cretensibus pecuniam mutuam daret» . Bisognerà, però precisare, che Cassio Dione non fa riferimento a tale relatio, pertanto più che un provvedimento o proposta di legge, si potrebbe supporre che Cornelio abbia solo denunciato in Senato questa pratica. In questo quadro, inoltre, non va dimenticato che le questioni riguardanti le province, essendo di politica estera, spettavano al Senato.; quindi Cornelio non aveva facoltà di esprimersi con una legge sulla questione, ma probabilmente, tenendo conto delle lamentele dei provinciali, fece presente ai Senatori le difficoltà finanziarie di questi..
Un altro provvedimento, citato come lexLex Cornelia de iurisdictione. ., e quindi probabilmente approvato, riguarda l'editto del pretore. Lo stesso Cassio Dione (XXXI, 40, 1-2.) e Asconio (Cornel. 58) ne forniscono i dettagli: questa legge stabiliva che il pretore dovesse attenersi all'editto emesso all'inizio del suo mandato e che avrebbe stabilito i criteri procedurali a cui si sarebbe attenuto«Ut praetores ex edictis suis perpetuis ius dicerent». Cfr. .. Tale lex aveva l'obiettivo di vincolare il pretore al rispettivo editto nei compiti giudiziari a lui attribuiti durante la carica, infatti, nel mondo romano vigeva il diritto consuetudinario, ma esso era integrato dagli editti del praetor urbanus e dei governatori provinciali. Spesso, però, emergeva il rischio che, in un processo, le parti in causa fossero giudicate non secondo le norme stabilite dall'editto del pretore, ma, come suggerisce Cassio Dione, in base alla “simpatia o all'avversione” verso i colpevoli. Perciò da quel momento, come afferma Mommsen, «l'editto non fu più subordinato al giudice, ma il giudice fu per legge soggetto all'editto»LAST H., GARDNER R., CAH, vol. IX, 1, 1973, p. 401..
Le leges corneliae toccavano tre punti importantissimi della politica interna a Roma: la corruzione elettorale, l'editto del pretore e la ratifica del popolo alle disposizioni del Senato. Questo testimonia che il tribuno Cornelio fu un uomo onesto, attivamente impegnato, ma il clima tardorepubblicano e le figure con cui collaborò non furono atte a rivalutare in positivo le sue idee, tanto che il suo temperamento e le sue idee provocarono un astio profondo da parte del Senato. Cicerone suggerisce, nei frammenti dell'orazione Pro Cornelio, che il tribuno fece molte altre proposte di legge, ma che furono bloccate dai suoi stessi colleghi.