Il collegio cardinalizio, o sacro collegio, secondo l'Annuario pontificio è l'insieme dei cardinali della Chiesa cattolica.

Assolve tre compiti principali: provvede all'elezione del papa; in conclave, tuttavia, non entrano tutti i membri del collegio cardinalizio ma solo quei cardinali che non hanno ancora compiuto l'ottantesimo anno di età il giorno precedente l'inizio della sede vacante;Il limite di età di ottanta anni superato il quale i cardinali perdono il diritto di eleggere il Papa fu introdotto da papa Paolo VI con il motu proprio Ingravescentem Aetatem (II, 2) del 21 novembre 1970, entrato in vigore il 1º gennaio 1971; fu confermato dallo stesso Papa con la costituzione apostolica Romano Pontifici Eligendo (II, I, 33) del 1º ottobre 1975 e da papa Giovanni Paolo II con la costituzione apostolica Universi Dominici Gregis (II, I, 33) del 22 febbraio 1996 modificando però la data di riferimento per il compimento degli ottanta anni dal "momento di ingresso in conclave" previsto da Paolo VI all'attuale "prima del giorno della morte del Sommo Pontefice o del giorno in cui la Sede Apostolica resti vacante" con la conseguenza che un cardinale che compia ottanta anni tra il giorno in cui ha inizio la sede vacante e il giorno precedente l'apertura del conclave mantiene il diritto a eleggere il nuovo pontefice. si riunisce collegialmente nel concistoro quando il papa lo convoca per valutare aspetti generali o specifici del governo della Chiesa universale; assiste personalmente il papa nel suo impegno pastorale attraverso gli uffici e gli incarichi a cui è deputato.

Il collegio cardinalizio ha al suo interno un decano, eletto dai cardinali vescovi e confermato dal papa.

Storia Il concilio Lateranense del 1059 stabilì che l'elezione del papa dovesse avvenire esclusivamente per opera del collegio dei cardinali, dovesse avere luogo a Roma e che l'eletto fosse possibilmente scelto all'interno del clero romano. Veniva così escluso l'intervento della nobiltà romana nell'elezione dei pontefici, così come fortemente limitato il diritto dell'imperatore, al quale erano riservati il "dovuto onore e riverenza".

In precedenza, il concilio Lateranense del 769 aveva previsto che il papa eletto non potesse essere un laico e che i laici non potessero prendere parte all'elezione, ma soltanto all'acclamazione finale del candidato eletto dal clero romano. La Constitutio romana dell'824 aveva disposto che il Papa neoeletto dovesse prestare giuramento di fedeltà all'imperatore prima di intronizzarsi e che l'imperatore avesse un diritto di conferma della sua elezione. A ciò faceva da contrappeso il diritto esclusivo del papa di consacrare l'imperatore (ad esempio papa Leone III e Carlo Magno nell'800). Papa Clemente II concesse a Enrico III il diritto di nominare un candidato in caso di sede vacante.

Struttura del collegio cardinalizio Cardinale decano: Giovanni Battista Re (non elettore), dei titoli delle chiese suburbicarie di Ostia e Sabina-Poggio Mirteto, dal 18 gennaio 2020; Cardinale sottodecano: Leonardo Sandri (non elettore), del titolo dei Santi Biagio e Carlo ai Catinari, dal 24 gennaio 2020; Cardinale elettore anzianoDurante la Sede vacante, se il cardinale decano e il sottodecano non sono elettori, il «Cardinale elettore più anziano, secondo l'ordine consueto di precedenza», assume le funzioni del decano durante il conclave (Universi Dominici Gregis, II, III, 52-54 e II, VII, 87).: Pietro Parolin, cardinale vescovo dei Santi Simone e Giuda Taddeo a Torre Angela, dal 18 novembre 2023; Cardinale protovescovo: Francis Arinze (non elettore), del titolo della chiesa suburbicaria di Velletri-Segni, dal 4 settembre 2019; Cardinale protopresbitero: Michael Michai Kitbunchu (non elettore), del titolo di San Lorenzo in Panisperna, dal 14 dicembre 2016; Cardinale protodiacono: Dominique Mamberti (elettore), della diaconia di Santo Spirito in Sassia, dal 28 ottobre 2024; Segretario: arcivescovo Ilson de Jesus Montanari, titolare di Capocilla, dal 28 gennaio 2014.

Nel 1150 fu istituita la carica di camerlengo del collegio, con funzioni di amministrazione del patrimonio del collegio, soppressa poi nel 1997.The Cardinals of the Holy Roman Church - Cardinals camerlengo of the Sacred College of Cardinals (1198-1997) - Florida International University.

Elenco dei cardinali viventi L'elenco è aggiornato al 3 agosto 2026, data dell'ultima variazione.

116 cardinali elettori 124 cardinali non elettori

Lista dei cardinali elettori (in ordine di età) Il numero dei cardinali elettori, ossia dei cardinali che non hanno compiuto 80 anni, è limitato a 120 dalla costituzione apostolica Romano Pontifici Eligendo (II, I, 33) di papa Paolo VI (1º ottobre 1975) e confermato su questo punto dalla costituzione apostolica Universi Dominici Gregis (II, I, 33) di papa Giovanni Paolo II (22 febbraio 1996); tuttavia, sia lo stesso Giovanni Paolo II sia i suoi successori hanno spesso derogato alla norma.