La pericolosità sociale, nel diritto penale e nel diritto processuale penale italiano, è una qualità o condizione soggettiva dell'autore di un fatto di reato (o di un soggetto indiziato nell'ambito delle misure di prevenzione), consistente nella probabilità che egli commetta in futuro nuovi fatti previsti dalla legge come reato.

Tale concetto costituisce il presupposto fondamentale per l'applicazione delle misure di sicurezza (se legato alla commissione di un reato o quasi-reato) e delle misure di prevenzione (applicabili prescindendo dall'accertamento di un singolo reato, la cosiddetta pericolosità ante delictum). Il giudizio di pericolosità sociale ha natura squisitamente prognostica ed è orientato alla difesa sociale e alla prevenzione speciale, affiancandosi o sostituendosi alla pena retributiva.

Storia ed evoluzione normativa La nascita del sistema del "doppio binario" Il concetto di pericolosità sociale è emerso a cavallo tra il XIX e il XX secolo nell'ambito del dibattito criminologico e penalistico, rappresentando il punto d'incontro e di conciliazione tra la "Scuola classica" e la "Scuola positiva"Tulio Padovani, Diritto penale, 12ª ed., Giuffrè Editore, 2021, pp. 385-389..

Mentre la Scuola classica (il cui maggiore esponente fu Francesco Carrara) fondava il diritto di punire sul libero arbitrio, sulla responsabilità morale e sulla proporzionalità della pena al reato commesso, la Scuola positiva (guidata da Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo) negava la libertà di scelta dell'individuo, sostenendo il determinismo biologico e sociale e ponendo al centro dell'intervento statale non il fatto delittuoso in sé, ma la "pericolosità" dell'autore e la tutela della collettività.

Con il codice penale italiano del 1930 (il cosiddetto "Codice Rocco"), il legislatore italiano ha adottato la soluzione del cd. "doppio binario": Da un lato la pena, fondata sull'imputabilità e sulla colpevolezza del soggetto per il reato commesso (funzione retributiva e rieducativa); Dall'altro la misura di sicurezza, fondata sulla pericolosità sociale del reo, finalizzata alla neutralizzazione del rischio di recidiva e al reinserimento sociale.

Dalle presunzioni legali all'accertamento in concreto Nella sua formulazione originaria del 1930, il codice penale prevedeva numerose ipotesi di "pericolosità presunta dalla legge" (art. 204 c.p. originario), in cui il giudice, al verificarsi di determinate condizioni normative (es. infermità mentale, abitualità nel reato, minori non imputabili), era obbligato ad applicare la misura di sicurezza senza svolgere un reale accertamento sulla concreta probabilità di reitera delittuosa.

A partire dagli anni settanta, la Corte costituzionale è intervenuta a più riprese per smantellare questo automatismo, dichiarando l'illegittimità costituzionale delle presunzioni assolute di pericolositàCorte Cost., 20 gennaio 1971, n. 1 (illegittimità della presunzione per il minore non imputabile); Corte Cost., 27 luglio 1982, n. 139 (illegittimità della presunzione per l'infermo di mente); Corte Cost., 28 luglio 1983, n. 249 (illegittimità della presunzione per il seminfermo di mente)..

Il processo si è concluso sul piano legislativo con l'articolo 31 della Legge 10 ottobre 1986, n. 663 (cd. Legge Gozzini), che ha abrogato l'art. 204 c.p., stabilendo il principio generale dell'accertamento concreto ed attuale: la pericolosità sociale deve essere sempre accertata in concreto dal giudice al momento dell'applicazione della misura, e ne va riesaminata la persistenza al momento dell'esecuzione.

Inquadramento giuridico nell'ordinamento italiano Presupposti penali (Art. 202 e 203 c.p.) Ai sensi dell'art. 202 del codice penale, le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come reato (o, nei casi espressamente previsti, un "quasi reato", come il reato impossibile ex art. 49 c.p. o l'accordo/istigazione non seguiti da delitto ex art. 115 c.p.)Giorgio Marinucci, Emilio Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffrè Editore, 2020, pp. 740-745..

L'articolo 203 del codice penale definisce la pericolosità sociale nei seguenti termini:

Il giudizio di pericolosità richiede una valutazione prognostica di probabilità e non di mera possibilità di commissione di futuri reati.

I criteri di valutazione (Art. 133 c.p.) Per esprimere il giudizio prognostico di pericolosità, l'art. 203 c.p. rinvia ai criteri dell'art. 133 c.p. (regolanti la valutazione della capacità a delinquere). Il giudice deve effettuare una valutazione globale considerandone sia gli aspetti oggettivi che soggettivi: Gravità del reato (art. 133, comma 1): modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato, intensità del dolo o grado della colpa. Capacità a delinquere del reo (art. 133, comma 2): motivi a delinquere e carattere del reo, antecedenti penali e giudiziari, condotta contemporanea o successiva al reato, condizioni di vita individuale, familiare e sociale.

Forme qualificate di pericolosità criminale Il codice penale riconosce e disciplina specifiche tipologie qualificate di pericolosità sociale, dalle quali derivano regimi sanzionatori e di sicurezza aggravati: Delinquente abituale (artt. 102-104 c.p.): chi, dopo essere stato condannato per più reati, commette un altro delitto della stessa specie, rivelando un'attitudine alla reiterazione. Delinquente professionale (art. 105 c.p.): chi, trovandosi nelle condizioni di abitualità, trae dai delitti i mezzi di sussistenza. Delinquente per tendenza (art. 108 c.p.): chi commette un delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale che riveli una speciale inclinazione al delitto, causata da un'indole particolarmente malvagia.

Pericolosità sociale e infermità mentale Imputabilità e giudizio prognostico Nel sistema penale italiano, l'imputabilità (capacità di intendere e di volere al momento del fatto, artt. 85, 88, 89 c.p.) e la pericolosità sociale sono concetti giuridicamente autonomi: L'imputabilità riguarda la responsabilità soggettiva per un reato commesso nel passato; La pericolosità sociale è una diagnosi/prognosi proiettata al futuro.

Un autore di reato può quindi essere classificato in una delle seguenti categorie: Imputabile e socialmente pericoloso: soggetto a pena e, contestualmente, a misura di sicurezza (es. libertà vigilata o assegnazione a una casa di lavoro); Imputabile e non pericoloso: soggetto alla sola pena; Non imputabile e socialmente pericoloso: prosciolto per vizio totale di mente, ma sottoposto a misura di sicurezza sanitaria/custodiale o non custodiale; Non imputabile e non pericoloso: prosciolto senza l'applicazione di alcuna misura.

Il ruolo della perizia psicologica-forense L'accertamento della pericolosità sociale nell'infermo o seminfermo di mente richiede l'intervento di un esperto (psichiatra o psicologo forense) mediante perizia (art. 220 c.p.p.)Ugo Fornari, Trattato di psichiatria forense, Utet Giuridica, 2015, pp. 113-116..

Il perito/consulente non si limita a diagnosticare un disturbo mentale, ma valuta se e in quale misura la psicopatologia incida sull'attitudine del soggetto a commettere nuovi reati. La valutazione considera sia fattori clinici-interni (gravità della patologia, presenza di deliri/allucinazioni, aderenza alle terapie, insight), sia fattori ambientali-esterni (qualità della rete di supporto familiare e sociale, opportunità di reinserimento).

Superamento degli OPG e nascita delle REMS Storicamente, l'infermo di mente ritenuto socialmente pericoloso veniva internato in un Ospedale psichiatrico giudiziario (OPG). Tale sistema è stato superato a seguito di aspre critiche sui diritti umani e sull'efficacia terapeutica, culminate nell'inchiesta parlamentare del 2010.

Con il Decreto-Legge 31 marzo 2014, n. 52 (convertito dalla Legge 30 maggio 2014, n. 81), gli OPG sono stati definitivamente chiusi e sostituiti dalle Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), strutture sanitarie regionali ad esclusiva gestione medica e sociosanitaria.

La riforma ha introdotto due principi fondamentali: Principio di extrema ratio: l'inserimento in una REMS è consentito soltanto quando sia accertata l'inidoneità di qualsiasi altra misura di sicurezza non detentiva (come la libertà vigilata con prescrizioni terapeutico-riabilitative presso i Centri di Salute Mentale). Divieto di fondare la pericolosità su carenze sociali: la pericolosità sociale dell'infermo non può essere desunta unicamente dalla mancanza di un alloggio, di un contesto familiare idoneo o da altre difficoltà di reinserimento sociale.

Misure di prevenzione e pericolosità "ante delictum" Pericolosità generica e qualificata nel Codice Antimafia Oltre alla pericolosità sociale penale (che richiede la commissione di un reato), l'ordinamento italiano contempla la pericolosità sociale ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali. Tali misure sono disciplinate dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159).

In questo ambito, la pericolosità viene definita ante delictum o praeter delictum, in quanto prescinde dalla condanna penale per uno specifico reato ed è ancorata a condotte sintomatiche o allo stile di vita del soggettoGiovanni Fiandaca, Le misure di prevenzione e il codice antimafia, Giappichelli, 2018, pp. 45-52.. Il D.Lgs. 159/2011 distingue tra: Pericolosità generica (art. 1): riguarda coloro che, sulla base di elementi di fatto, debbono ritenersi abitualmente dediti a traffici illeciti, coloro che vivono abitualmente con i proventi di delitti, o coloro che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza pubblica. Pericolosità qualificata (art. 4): riguarda soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), di atti di terrorismo, di traffico di stupefacenti, di stalking o di altri gravi delitti di criminalità organizzata.

Giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU La pericolosità ante delictum è stata oggetto di dibattito per la sua potenziale tensione con il principio di legalità e la presunzione di innocenza.

La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), con la sentenza della Grande Camera del 23 febbraio 2017 (*De Tommaso c. Italia*), ha censurato la disciplina italiana sulla pericolosità generica per difetto di chiarezza e prevedibilità delle fattispecie legaliCorte EDU, Grande Camera, sent. 23 febbraio 2017, *De Tommaso c. Italia*, ricorso n. 43395/09..

In recepimento dei principi europei, la Corte costituzionale italiana, con la sentenza n. 24 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a) del D.Lgs. 159/2011 nella parte in cui consentiva l'applicazione di misure di prevenzione personali a soggetti genericamente definiti "dediti a traffici illeciti", riaffermando la necessità di stretta tassatività e di comprovate basi fattuali per ogni giudizio di pericolositàCorte Cost., sent. 27 febbraio 2019, n. 24..

Diritto comparato L'approccio alla pericolosità sociale e al sistema del doppio binario varia nei diversi ordinamenti giuridici: Germania: il codice penale tedesco (Strafgesetzbuch - StGB) adotta da tempo il sistema del doppio binario (Zweispurigkeit). Ai sensi degli §§ 61 e ss. StGB, accanto alle pene basate sulla colpevolezza (Schuld), sono previste le misure di correzione e di sicurezza (Maßregeln der Besserung und Sicherung), tra cui la custodia preventiva di sicurezza (Sicherungsverwahrung) per i criminali pericolosi e la detenzione in ospedali psichiatrici (Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus)Claus Roxin, Strafrecht. Allgemeiner Teil, C.H. Beck, Monaco, 2006, Vol. II, pp. 850-890..