Il processo amministrativo nell'ordinamento italiano è un tipo di procedimento giurisdizionale che può essere utilizzato da parte di una persona, fisica o giuridica, e a cui può rivolgersi al fine di ottenere la tutela di un interesse legittimo di cui è titolare, o al fine di soddisfare una pretesa risarcitoria derivante da una lesione di un suo diritto soggettivo ed ora anche di un suo interesse legittimo.
La disciplina è contenuta nel codice del processo amministrativo del 2010.
Fondamento normativo La possibilità per il cittadino di difendere le proprie posizioni è indicata fondamentalmente dagli articoli 24Art.24 Cost.: tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione., 103Art.103 Cost.: il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. e 113Art.113 Cost.: contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa. della Costituzione della Repubblica Italiana.
Azioni proponibili Le azioni proponibili dinanzi al giudice amministrativo sono caratterizzate da:
1) Generalità: deriva dalla disposizione dell'articolo 24 della Costituzione la quale stabilisce che tutti possono agire in giudizio;
2) Astrattezza: deriva dalla disposizione dell'articolo 24 della Costituzione, il quale stabilisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Dunque da questo capiamo che tutti potranno proporre azioni a tutela di situazioni giuridiche soggettive indipendentemente dalla concreta esistenza delle stesse. Non si dovrà dare prova che la situazione giuridica soggettiva sostanziale esiste in concreto per rendere la domanda ricevibile, ma soltanto affermare la sua esistenza astrattamente e chiederne la tutela;
3) Autonomia: la sentenza di rigetto del giudice non influirà sui presupposti dell'azione, ma solo sulla situazione di cui si richiede la tutela. Possono cioè esistere i presupposti per l'azione e dunque essere questa ricevibile, ma poi giungere ad una sentenza di rigetto riguardo alla situazione giuridica soggettiva di cui si richiede tutela. L'una non influisce sull'altra, perciò si può dire che l'azione è in posizione di autonomia rispetto alla situazione giuridica soggettiva sostanziale dedotta in giudizio.
È possibile proporre le seguenti azioni giurisdizionali:
Azione costitutiva: la comune forma per ottenere l'annullamento di un provvedimento ritenuto illegittimo; Azione dichiarativa (o di accertamento): finalizzata ad ottenere una sentenza con la quale il giudice può dichiarare, ad esempio, la nullità di un atto o di un provvedimento amministrativo ; oppure dichiarare l'inadempimento della Pubblica Amministrazione a seguito di un preciso dovere di provvedere a seguito di istanza di parte o dovere ex lege, ai sensi dell'art. 2 comma 5 . Si tratta, ex , di un procedimento particolare perché fissa termini diversi rispetto al ricorso ordinario (diverso dunque dai 60 giorni normalmente previsti per l’impugnazione dei provvedimenti emessi dalla P.A.); Azione risarcitoria: finalizzata ad ottenere un risarcimento del danno per illecito civile e/o lesione di interesse legittimo. È stata ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza con la sentenza 500/1999 della Cassazione; Azione sommaria: sono azioni a cognizione sommaria il decreto ingiuntivo (ai sensi dell'art. 633 codice di procedura civile, ex art. 8 ), la sentenza succintamente motivata (art. 26 L. TAR), le ordinanze anticipatorie di cui agli artt. 186bis e 186ter c.p.c, come richiamate dall'art. 8 legge citata; Azione cautelare: il ricorrente può richiedere al giudice di porre in essere tutti i provvedimenti che riterrà opportuni per la tutela della pretesa, secondo la fondatezza del fumus boni iuris e del periculum in mora, fra cui anche i provvedimenti cautelari innominati ex art. 700 c.p.c. (art. 21 c. 8 L. TAR); Azione esecutiva: definita nell’ambito del processo amministrativo anche giudizio di ottemperanza; attesa la provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado, il ricorrente, previa diffida e inutilmente decorso il termine di 30 giorni, può adire il giudice che ha emesso la sentenza per ottenere tutela esecutiva e, se necessario, ottenere la nomina di un commissario ad acta.
Organi competenti Sono organi della Giustizia Amministrativa il T.A.R. e, quale organo di appello, il Consiglio di Stato. Per la Regione Siciliana è organo d'appello il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che agisce come sezione distaccata del Consiglio di Stato.
Sono giudici amministrativi speciali la Corte dei Conti, il Tribunale Superiore per le Acque PubblicheLe funzioni e il ruolo del Tribunale Superiore per le Acque Pubbliche: http://www.tribunalesuperioreacque.it/tsap/, le Commissioni per i ricorsi in materia di brevetti, i Commissari Regionali per la Liquidazione degli Usi Civici, i Consigli Nazionali di alcuni ordini professionali.
Tipologia dei processi A seconda delle materie trattate, il processo amministrativo si articola in:
Rito ordinario; Riti speciali; Riti semplificati.
Analogie con il rito civile Il processo amministrativo per alcuni versi è simile al processo civile, essendo entrambi basati sul sistema dispositivo ad impulso di parte, nonché sul principio del contraddittorio, dell'oralità e della collegialità; per altro verso, il processo amministrativo differisce da quello civile per la presenza necessaria dei controinteressati e per la limitazione dei mezzi istruttori ammessi in alcune giurisdizioni.
Istruttoria Generalità
L'istruttoria è quella parte del processo in cui viene ricostruito il fatto e si distingue in questo senso dalla trattazione che invece riguarda l'individuazione degli aspetti giuridici. L'istruttoria, benché molto più attenuata, è presente anche nel processo amministrativo. Di norma in tale tipologia di processo non sono gli aspetti di fatto ad essere origine della controversia ma quelli di diritto. Nell'istruttoria, l'aspetto più importante è quello della prova, visto che si deve ricostruire un fatto controverso.
Nel procedimento amministrativo, sarà il responsabile del procedimento a doverla curare: l’assenza o la scarsa efficienza della sua azione possono poi portare all’annullabilità dell’atto emesso per difetto di istruttoria (è una delle ipotesi di c.d. eccesso di potere).
Il principio anche nel processo amministrativo è quello che l'onere della prova spetta a chi compie l'affermazione, ma, poiché la posizione delle parti è diversa rispetto ad altri tipi di processo (il ricorrente è infatti un privato e l'altra parte è l'amministrazione), per ovviare alla situazione di disparità del ricorrente rispetto all'autorità pubblica è stato coniato il concetto di principio di prova dove si chiede solo un inizio di dimostrazione della fondatezza della propria pretesa.
Competente per l'istruttoria è il presidente del tribunale. La conferisce al presidente il potere di richiedere tramite ordinanza istruttoria atti e documenti in relazione ai quali il provvedimento è stato emanato. Inoltre, l'articolo 23 conferisce allo stesso il potere di porre in essere gli incombenti istruttori che ritenga opportuni. Essendo incaricato della decisione, ha poi poteri istruttori anche il Collegio, che può disporne dove non ritenga chiarita la situazione di fatto.
Mezzi di prova Tornando al discorso sulla prova nel processo amministrativo, oltre ad una normativa dedicata, vi è la possibilità di utilizzare i mezzi previsti nel processo civile (tale orientamento è confermato dalla Corte costituzionale con sentenza numero 146/1987).
I mezzi di prova sono essenzialmente:
Atti e documenti: costituiscono la tipologia principale, visto che l'attività dell'amministrazione è riportata in documenti; Verificazioni: sono ammesse nella giurisdizione generale di legittimità. Sono il mezzo con il quale il giudice verifica se una situazione di fatto corrisponde a quanto rappresentato nel provvedimento impugnato: a tal fine si seguono le norme presenti nel Codice di Procedura Civile; Chiarimenti: sono delle relazioni con le quali l'amministrazione indica i presupposti di fatto che hanno portato all'emanazione del provvedimento; Consulenza tecnica: ai sensi dell'articolo 44 del , il giudice amministrativo può sempre richiedere la consulenza tecnica d'ufficio, la quale consiste nell'utilizzo di un esperto che coadiuva il compito del giudice. Testimonianza: è un mezzo di prova ammesso nella giurisdizione esclusiva.
Nella giurisdizione amministrativa non sono ammessi come mezzi di prova la confessione e il giuramento, considerato che sono prove legali e pertanto legate all'indisponibilità della pretesa sostanziale.
Udienza di discussione Dopo la conclusione della fase istruttoria, occorre che una delle parti presenti una nuova istanza per la fissazione dell'udienza di discussioneEx art.71 Codice del processo amministrativo, il quale recita integralmente: “La fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo. La parte può segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo. Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso. La pendenza del termine di cui all'articolo 15, comma 2, e la proposizione del regolamento di competenza non precludono la fissazione dell'udienza di discussione né la decisione del ricorso, anche ai sensi degli articoli 60 e 74, salvo che nel termine di cui all'articolo 73, comma 1, la parte interessata depositi l'istanza di regolamento di competenza notificata ai sensi dello stesso articolo 15, comma 2. In tal caso, il giudice può differire la decisione fino alla decisione del regolamento di competenza. Il decreto di fissazione è comunicato a cura dell'ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine è ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l'udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare.”. Tale richiesta deve essere inoltrata entro un anno dalla conclusione dell'istruttoria altrimenti opera la perenzione del ricorso. Ricevuta la domanda viene formato il fascicolo d'ufficio e trasmesso al Presidente che deve, decorsi 20 giorni fissare il giorno dell'udienza con decreto. Le parti possono presentare documenti fino a 40 giorni liberi prima dell'udienza e memorie fino a 30 giorni liberi prima e presentare repliche fino a 20 giorni liberi prima. All'udienza di discussione il giudice incaricato espone i fatti e motivi risultanti dal ricorso, gli eventuali rappresentanti delle parti possono esporre un proprio assunto in maniera succinta.
Casi di trattazione in camera di consiglio