La libertà di stampa nella Repubblica Italiana al momento della sua formalizzazione, il 18 giugno 1946, era stata progressivamente ripristinata in seguito alla caduta del regime fascista, il 25 luglio 1943. Durante tutta la durata della seconda guerra mondiale tuttavia, e nell'immediato dopoguerra venne sottoposta a vari limiti e condizioni, in parte derivate dalla legislazione che regolava la libertà di stampa nel Regno d'Italia. Nelle zone sottoposte al governo della Repubblica Sociale Italiana la libertà di stampa non esisteva, se non nei limiti di un ridotto frondismo fascista.
Legislazione precedente la fondazione della Repubblica attualmente in vigore Le leggi sulla libertà di stampa approvate al tempo del Regno d'Italia
Molte delle leggi che regolano la libertà di stampa nella Repubblica Italiana provengono dalla riforma in senso liberale promulgata da Giovanni Giolitti nel 1912, che istituì anche il suffragio universale per tutti i cittadini di sesso maschile. Molte di queste leggi liberali vennero abrogate dal Governo Mussolini già durante i primi anni di governo (si pensi alle leggi "fascistissime" del 1926). Di particolare importanza poi l'approvazione del nuovo Codice penale del 1930, conosciuto anche come «Codice Rocco», dal nome del Ministro della giustizia del Governo Mussolini, che imbrigliava e puniva la stampa dell'epoca (si pensi agli artt. 57 c.p.,303 c.p., 662 c.p., alcune delle quali abrogate solo di recente).
Il principale contenitore dei principi giuridici fondamentali e delle leggi ordinarie del Regno d'Italia era lo Statuto Albertino (1848), legge fondante dell'Italia unitaria, che risente - secondo giuristi e storici - l'influenza del dispotismo illuminato di derivazione francese:
Nel 1876 a Milano, Eugenio Torelli Viollier, fonda il Corriere della Sera, giornale di centro "moderato" che nel 1906 diventa il primo giornale italiano per diffusione, con copie. Dal 1866 veniva stampato il quotidiano Il Secolo (radicale), che storicamente si ritiene il primo vero giornale d'Italia, con schiere di cronisti per tutta l'Italia, distribuzione nazionale e buona qualità delle foto e impaginazioni, grazie alle risorse dell'editore Sonzogno.
Leggi ereditate dal regime fascista
Nel 1930 il Governo Mussolini promulga il codice penale elaborato dal ministro Alfredo Rocco, conosciuto come «Codice Rocco». In realtà per «Codice Rocco» si intendono due codici: il codice penale e il codice di procedura penale. Quest'ultimo è stato definitivamente sostituito nel 1988 con il passaggio da un sistema inquisitorio a un sistema tendenzialmente accusatorio e con l'introduzione del cosiddetto giusto processo (nuovo art. 111 della Costituzione). Le riforme hanno cancellato la filosofia persecutoria di base nonché molti articoli (ma non tutti: si pensi alla censura in materia cinematografica). Al contrario, il codice penale Rocco è tuttora in vigore, pur essendo stato ampiamente modificato e novellato dal legislatore o dalla Corte costituzionale. Il legislatore l'ha modificato parzialmente in più occasioni, come nel 1945 e nel 1951, nel 1982 e nel 1999.
In sostanza, molte norme di epoca fascista, che regolano questioni "minori" come la necessità di autorizzazione per la stampa, sono ancora in vigore, e vengono ignorate o interpretate in modo "addolcito" dalla maggior parte dei pubblici funzionari italiani. Per altro, la mancanza di un ammodernamento della normativa penale ed amministrativa italiana alle nuove tecnologie, costringe ad interpretazioni talvolta ampie, talvolta restrittive da parte della magistratura, con effetti deleteri: una delle conseguenze paradossali è che difficilmente sarebbero sanzionabili provider di siti web pornografici o addirittura pedo-pornografici che abbiano la loro sede al di fuori del territorio della Repubblica (cfr. art. 5 c.p.).
Le stesse norme portano ad una condanna o ad una assoluzione a seconda dell'orientamento del giudice che le interpreta. Si pensi che nel 2008, in base ad una interpretazione "restrittiva" di articoli del codice penale, riguardanti l'obbligo di registrazione presso il tribunale di ogni tipo di pubblicazione, che si è esteso anche a qualsiasi sito internet (quantunque non concepito per tale utilizzo) lo storico Carlo Ruta venne condannato in quanto gestore di sito web per "stampa clandestina" in primo e secondo grado, fino a quando la Corte di cassazione ha pronunciato l'assoluzione.
La libertà di stampa nella Costituzione repubblicana: l'art. 21
Con la liberazione di Roma nel 1944 da parte degli Alleati della seconda guerra mondiale, esplodono una serie di fermenti politici che covavano sotto la cenere imposta dal regime fascista, e ogni idea politica presente tra i patrioti della Resistenza si esprime sotto forma di giornali stampati in fogli ciclostilati che vengono distribuiti o passati di mano in mano per le città e le campagne.
La Costituzione repubblicana nasce nel 1947, frutto di un'aperta dialettica tra gli schieramenti di destra e di sinistra. L'accordo sostanziale tra i tre grandi partiti costituenti di massa e di governo quali DC, PSI e PCI apparve strumentale per dare al paese una legge in merito con qualche compromesso. Il voto definitivo sul futuro articolo 21 della Costituzione avvenne il 15 aprile 1947. Nel frattempo le norme sul sequestro degli stampati, ancora di impronta fascista, suscitarono vivaci reazioni in molti importanti quotidiani come «Il Tempo», «Il Popolo» e il «Corriere della Sera». Il governo De Gasperi elaborò un progetto di legge organica sulla stampa che venne però discusso nel gennaio 1948, dopo l'entrata in vigore della nuova Costituzione e la rottura della coabitazione coi social-comunisti. Entrò in vigore la legge-stralcio n. 47 dell'8 febbraio 1948 che istituiva le regole di organizzazione, gestione, censura e registrazione dei giornali italiani nel nuovo ordinamento democratico, ma vennero accantonati problemi importanti come le perplessità sull'obbligo dell'iscrizione all'Albo dei giornalisti (che poteva costituire un limite al diritto di tutti di esprimere un pensiero libero), la pubblicità dei finanziamenti (introdotta solo nel 1981), la responsabilità penale per i reati commessi a mezzo stampa e la disciplina della diffamazione.
L'Articolo 21 della Costituzione italiana si trova nella Parte I che regola i Diritti e Doveri dei Cittadini, al Titolo I sotto la voce "Rapporti Civili".
Si ravvisano nel dettato costituzionale una riserva di legge e una riserva di giurisdizioneRuben Razzante, Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione, CEDAM, Padova 2016.: Riserva di legge: la materia è di totale competenza del Parlamento; il governo non può intervenire. Riserva di giurisdizione: solo un giudice può sequestrare e/o chiudere una testata. Il giudice deve indicare in modo tassativo quale legge è stata violata. La norma serve a garantire che non ci sia nessuna motivazione di tipo politico dietro il sequestro di uno stampato.
Motivazioni dei costituenti Il particolare momento in cui ha operato la Costituente, all'uscita da un ventennio in cui la libertà era stata soppressa, aveva spinto una larga maggioranza dei costituenti, con ampia intesa tra forze progressiste e moderate, ad individuare nella libertà di stampa uno dei cardini del nuovo stato democratico. Le uniche riserve erano state quelle di un controllo delle manifestazioni contrarie al buon costume.
La tendenza, però, prevalente era quella di considerare l'espressione solo in senso stretto come libertà di produrre, senza censura preventiva, solo testi a stampa.
L'art 21 e la libertà d'antenna
Sulla base di questa visione restrittiva del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero una larga e trasversale parte delle forze politiche ha sempre trovato motivi per restringere la libertà di espressione, giustificando la presenza di un monopolio della Rai in campo radiotelevisivo, adducendo il motivo che le frequenze disponibili sull'etere sono un numero relativamente limitato.
A distanza di trent'anni dallo scontro tra le due opposte visioni affiora ora in modo chiaro che gli aspetti giuridici della questione furono, da una parte e dall'altra usati solo come pretesto per sostenere le proprie tesi. Con una spaccatura orizzontale dello schieramento politico i democristiani e i comunisti difesero ad oltranza il monopolio. Il Partito Repubblicano, tanto più piccolo dal punto di vista di presenza parlamentare, prese netta posizione a favore dei principi di libertà di trasmissione.
La chiave "giuridica" per ribaltare un rapporto politicamente squilibrato fu la possibilità di trasmissione televisiva via cavo, settore in cui la scarsità delle frequenze non era invocabile. Nel dibattito tenuto in occasione dei 35 anni di Telebiella, con un messaggio videoregistrato del ministro Paolo Gentiloni non ci sono state remore nell'ammettere che i sostenitori dell'applicazione liberal dell'articolo 21 avevano forzato la mano nel trovare un pretesto per sollevare la questione incidentale di costituzionalità, (la corte rileva una sostanziale identità tra le motivazioni di remissione e quelle della difesa), ma altrettanto le motivazioni politiche dei partiti "maggiori" appaiono veramente inconsistenti. Sulla questione un governo Andreotti fu costretto alle dimissioni dal ritiro dell'appoggio esterno repubblicano, da cui l'espressione: Giulio Andreotti è inciampato sul cavo di Telebiella.
Da allora Articolo 21 è diventata perciò una locuzione che raggruppa associazioni che sostengono un concetto molto più ampio dello stesso testo della Costituzione e che trovano il campo per una richiesta di un utilizzo delle nuove tecnologie più liberal.
L'art. 21 nella Svizzera italofona Per un caso fortuito, l'articolo 21 della legge federale svizzera riguarda la libertà dell'arte. Poiché in nome di essa la legge svizzera sul diritto d'autore è molto più permissiva di quella italiana (ad esempio per scaricare file musicali per scopi non commerciali), l'espressione articolo 21 ha assunto valenze liberal.
Le leggi successive Nel 1948 fu emanata la nuova legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948 n. 47), che abrogava le disposizioni del passato regime. L'autorizzazione era sostituita dalla registrazione della testata (art. 5).
La legge del 1948, tuttora in massima parte vigente: stabiliva, tra l'altro, quali indicazioni obbligatorie devono apparire sugli stampati; definiva le prerogative del direttore responsabile e del proprietario (editore); fissava le regole per la registrazione delle pubblicazioni periodiche; conteneva norme afferenti al reato di diffamazione a mezzo stampa (responsabilità civile, riparazione pecuniaria).
I giornalisti condannati per reati d'opinione
Stanis Ruinas Stanis Ruinas, direttore del “Pensiero Nazionale”, periodico di “ex fascisti di sinistra”, fu arrestato il 12 aprile 1950 a Roma per «istigazione alla rivolta armata contro i poteri costituiti»: in due articoli (Ai comunisti e Insorgere contro il sanfedismo) la Procura di Roma ritenne di rinvenire un invito al PCI ed agli ex fascisti saloini, alla ribellione contro il governo De Gasperi. Dopo quaranta giorni di detenzione a Regina Coeli, fu prosciolto in istruttoria per non aver commesso il fattoP. Buchignani, Fascisti rossi. Da Salò al Pci, la storia sconosciuta di una migrazione politica 1943-1953, Mondadori, Milano 1998, p. 207..