Per ordine professionale si intende una istituzione di autogoverno di una libera professione. I soggetti che ne fanno parte devono generalmente essere iscritti in un apposito ordine o collegio, detto albo professionale, che esercita il controllo e la sorveglianza sugli iscritti, anche con funzioni disciplinari, mediante consiglio di disciplina per la maggior parte delle professioni.
In Italia sono enti pubblici non economici autonomi, che per legge soggiacciono alla vigilanza del Ministero della Salute per le professioni sanitarie, invece per le professioni delle aree giuridiche, tecniche ed economiche la vigilanza spetta al Ministero della Giustizia.Le competenze ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55 comma 2 lettera a) dal sito ufficiale del Ministero della Giustizia
Storia
Gli ordini professionali hanno origine storica nelle corporazioni delle arti e mestieri. Nelle società moderne essi sono presenti quali istituzioni di tutela degli utenti e cittadini e nell'Europa continentale hanno natura pubblica. Nel modo anglosassone, invece, si sono costituiti in associazioni di professionisti di tipo sindacale non previste dalla legge, l'iscrizione ai quali è di solito volontaria.
Ordini professionali simili a quelli italiani sono presenti in Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, anche se in numero notevolmente minore (vale a dire che numerose attività per cui in Italia è obbligatoria l'iscrizione a uno dei 31 albi professionali, previo superamento di un esame di stato, il possesso di specifici titoli di studio, il giuramento di osservanza di una deontologia, la vigilanza sul rispetto del decoro della professione, ecc. sono viceversa del tutto libere nel resto dell'Unione europea, con differenziazioni da stato a stato per singole attività).
Utilizzo dell'espressione La denominazione di ordine professionale viene di solito usata in relazione a quelle professioni per le quali è richiesto un titolo di studio di livello non inferiore alla laurea, oltre al superamento del relativo esame di abilitazione.
Generalmente gli albi professionali per cui è richiesta almeno la laurea, ovvero gli ordini professionali propriamente detti, suddividono il proprio albo in due sezioni: la sezione A, per i possessori di laurea magistrale e la sezione B per i possessori di laurea. Ognuna delle due sezioni abilita all'esercizio di specifiche mansioni, dove generalmente la sezione A incorpora tutte le mansioni professionali contenute nella sezione B più altre invece generalmente riservate esclusivamente alla sezione A stessa.
Fanno eccezione alcuni Albi professionali, ovvero quello dei medici e odontoiatri, dei farmacisti, dei veterinari e degli avvocati, per i quali esiste invece un'unica sezione nell'albo. Ciò è dovuto al fatto che per esercitare queste professioni è necessaria l'acquisizione della Laurea Magistrale a Ciclo Unico, ovvero di quei corsi universitari non modificati nella durata e nelle suddivisioni in due livelli, ma rimasti in unico ciclo (5 o 6 anni) per ragioni storiche, tecniche e professionali.
Altra distinzione va fatta per l'Ordine degli Infermieri (Ordine delle Professioni Infermieristiche) e per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro, per i quali esiste un'unica sezione sia per i diplomati sia per i laureati con corso triennale, non operando alcuna distinzione nelle mansioni oggetto della professione per possessori di solo diploma o di laurea triennale.
Invece per le professioni per le quali è sufficiente un diploma di scuola secondaria superiore, si usa di solito la denominazione di collegio professionale. Tale distinzione terminologica non è, comunque, seguita in modo rigoroso dal legislatore (ad esempio, l'Ordine dei giornalisti ha tale denominazione, nonostante non sia richiesta la laurea per l'esercizio della professione), mentre per i notai si parla di collegio notarile, nonostante sia prescritta da sempre la laurea in giurisprudenza (oggi laurea magistrale). Inoltre gli ex Collegi dei periti industriali, degli Agrotecnici, dei Periti Agrari e dei Geometri ad esempio includono nel proprio Albo professionale sia Diplomati che possessori di Laurea o Laurea Magistrale, sono stati infatti rinominati: Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati; Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati; Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati; Collegio dei Geometri e Geometri laureati pur non operando alcuna distinzione in sezioni e nelle mansioni oggetto della professione per possessori di solo diploma o di laurea.
Compiti La funzione di autogoverno di un ordine si esprime in adempimenti quali:
il governo deontologico della professione riguardo a comportamenti censurabili del professionista che non rientrano nella legge ordinaria, nei quali casi possono essere disposte sanzioni proprie, o sussidiarie, come l'ammonimento, la sospensione e la radiazione; la tenuta e revisione dell'Albo degli iscritti; la tutela delle funzioni proprie della professione, attraverso la segnalazione di abusi alla magistratura, ai sensi dell'art. 348 c.p.; la partecipazione alle Commissioni di esame di Stato per l'abilitazione di un aspirante all'iscrizione; l'espressione di pareri su materie che riguardano la categoria nei confronti di Enti e Istituzioni pubbliche; gli atti di profilo amministrativo come il visto di congruità su fatture rilasciate dal professionista a clienti, e non pagate. La fattura diviene in tale circostanza un “titolo esecutivo” suscettibile di esazione anche coattiva.
I controlli (la richiesta delle conferme di conseguimento titoli alle università) è sempre stata necessaria e ultimamente è divenuta strumento indispensabile dopo la Riforma Bassanini sulla autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000. Essa ha lo stesso valore legale dell'attestato cartaceo rilasciato dagli organi preposti (laurea e abilitazione, residenza, cert. casellario giudiziale, cert. carichi pendenti). Non è più obbligo dell'utente produrre tutta la documentazione rilasciata da altre pubbliche amministrazioni, se non su esplicita e motivata richiesta: perciò anche l'Ordine deve ammettere all'iscrizione chi dichiara di essere in possesso dei due titoli di studio. Una commissione di concorso pubblico (ne sono esenti le banche e gli altri organismi di natura privata) accettano le autocertificazioni dei candidati (laurea, abilitazione, iscrizione all'Ordine).
I manager/commissari non rispondono dell'assunzione/ammissione all'esame di un professionista abusivo e nemmeno delle conseguenze di quest'atto, ossia di eventuali danni a cose e terze persone. L'autocertificazione in linea di principio, ha pari valore di un certificato pubblico e non può essere discriminante nella decisione di assunzione rispetto a quanti producono direttamente la documentazione richiesta (copia della laurea e/o iscrizione all'ordine). Tuttavia, i sospetti e la decisione di assunzione del privato, non dovendo essere motivate, possono tenere conto di questo aspetto. L'accertamento del possesso dei requisiti e il controllo dell'autocertificazione sono una decisione riservata a manager di enti pubblici e aziende private. Il mancato possesso dei requisiti necessari comporta l'annullamento del contratto.
In Italia l'abusivo esercizio di una professione riservata per legge agli iscritti a un albo professionale costituisce reato che prevede fino a sei mesi di reclusione e una multa che va da 103 a 516 euro; spesso la sanzione è un multiplo dei costi del "caso lecito" per rendere sconveniente la violazione della legge.
Se il lavoratore (autonomo e con partita IVA) emette fattura per una prestazione effettuata, ma riservata a chi è iscritto a un determinato ordine professionale, la fattura è nulla.
La tenuta dei titoli e dei fascicoli degli iscritti è un compito assunto dagli Ordini così come la pubblicazione e la diffusione a richiesta dell'albo. Oggi ciò può esser fatto solo tenendo conto delle giuste restrizioni, dettate dalle leggi riguardanti il diritto alla riservatezza, per le quali è querelabile il personale che fornisca informazioni troppo personali degli iscritti. Possono essere comunicati lauree, specializzazioni, abilitazioni; per esempio non può essere più comunicata la residenza né alcun tipo di recapito o dato anagrafico non inerente alla carriera o la professione. Un altro importante compito è quello disciplinare. Ci si può attenere davvero solo alla sfera deontologica e non specificatamente professionale-lavorativa. Un limite per esempio è sempre stato quello riguardante la salute mentale e la condotta comportamentale degli iscritti. Si arriva al paradosso di non poter cancellare o sospendere un medico che presenti delle difficoltà relazionali gravi, poiché gli strumenti che si hanno in Italia non lo consentono, al fine di tutelarlo.
Funzioni Gli ordini professionali sono enti di diritto pubblico col compito precipuo di tutela dei cittadini riguardo a prestazioni professionali che, essendo di tipo intellettuale, non sono sempre valutabili secondo standard normativi rigorosi. Hanno il compito di garantire la qualità delle prestazioni erogate e la congruità degli onorari applicati. Gli iscritti devono sottoscrivere un codice deontologico e trovano nell'ordine un punto di riferimento per quanto riguarda le possibilità di formazione e aggiornamento. Per ottenere l'abilitazione professionale e potersi iscrivere agli ordini, i laureati devono superare l'Esame di Stato che, per alcune categorie, può essere affrontato solo dopo aver svolto un tirocinio professionale.
Gli ordini professionali hanno una struttura ben definita con legge, con un consiglio direttivo, un presidente, un segretario, un tesoriere (eletti fra gli iscritti) e appositi uffici. Hanno anche una propria cassa di previdenza.
Un ordine (o collegio) è costituito dai professionisti a esso appartenenti in quanto iscritti in un albo previsto dalla legge. L'esercizio di attività professionale il cui esercizio è sottoposto all'iscrizione configura il reato previsto dall'art. 348 c.p., ossia esercizio abusivo di una professione. Va però tenuto presente che esistono anche associazioni libere, che possono istituire "albi" in ambito puramente privato, la cui iscrizione non è obbligatoria per legge, ma libera. I termini "albo" o "ordine", in tal caso, sono usati in senso tecnico.
Spesso sono usati indiscriminatamente e in effetti possono essere usati in senso generico ma per esempio nel caso degli Ordini dei Medici, per Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di [...], si intende l'Ordine dei Medici che contiene in sé l'Albo degli Odontoiatri (con un presidente a sé ma sottoposto, in un certo senso, all'altro di più alta carica) e l'Albo dei Medici Chirurghi.
Il legislatore ha posto il concetto di albo alla base del concetto di ordine, perché non può esistere un ordine (o un collegio) senza albo, mentre può esistere un albo senza ordine, come nel caso dell'albo dei promotori finanziari, oltre alle "associazioni professionali" di recente (2013) istituzione per le professioni concernenti attività non riservate agli iscritti agli albi (o "ordini" o "collegi") regolamentati con legge.
Il professionista deve iscriversi nella sede dell'Ordine della provincia o della regione in cui ha la residenza; presso alcuni Ordini (visto che esiste, su alcuni punti, una certa autonomia decisionale) vige la regola che se il medico svolge in quella provincia, il maggior numero di ore lavorative settimanali, può chiedere di trasferire l'iscrizione all'ordine competente per territorio, tuttavia ciò non vale per la prima iscrizione, che va sempre fatta nell'ordine di residenza. Senza questi dati certi, eventuali accertamenti sarebbero difficili e richiederebbero tempi lunghi.
Ciascun ordine rilascia agli iscritti una tessera personale con foto, valida come documento di riconoscimento
L'albo professionale