La Legge sulla libertà di coscienza e lo status giuridico delle chiese, nota anche come legge CCVI del 2011 sul diritto alla libertà di coscienza e di religione, nonché lo status giuridico delle chiese, delle denominazioni religiose e delle comunità religiose (in ungherese: 2011. évi CCVI. törvény A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról) è una legge quadro organica della Repubblica ungherese che disciplina l'esercizio della libertà di culto e di coscienza e stabilisce l'elenco delle chiese, comunità e movimenti religiosi ufficialmente riconosciuti dallo Stato

Tale riforma della laicità dello Stato, di orientamento radicalmente conservatore, fu molto avversata in Ungheria e segnò un punto di rottura rispetto alla legislazione ereditata dalla dittatura comunista, ancora vigente. La legge ha restaurato il regime vigente fino al 1947, che era caratterizzato da una politica gerarchica di tassazione e di sovvenzioni da parte della pubblica autorità.

La norma sottrae ai tribunali dello Stato la facoltà del riconoscimento legale delle Chiese, ponendolo in capo al Governo e al suo Ministro del CultoNon è chiaro se tale incarico debba essere esplicitamente previsto nelle varie formazioni del potere esecutivo, ovvero se il premier possa decidere di volta in volta a quale ministero attribuire tale delega. che svolge il primo e inappellabile filtro sulla rosa di denominazioni candidabili al voto parlamentare. Solo in una seconda fase, è previsto il requisito dei voti favorevoli da parte dei due terzi dei deputati. I tribunali si basavano sull'unico requisito della manifestazione pubblica di volontà da parte di 100 cittadini ungheresi, laddove la legge introduce un sistema di requisiti più articolato, che comprende l'obbligo di 1.000 firme scritte autenticate.

La legge vieta alle Chiese di perseguire obbiettivi politici, di impegnarsi in attività psicologiche, parapsicologiche o mediche e ancor meno svolgere un ruolo economico o imprenditoriale, se non indirizzate al proprio fine (artt. 28 e 29) statutario e naturale. Ad esse è concesso unicamente di oltrepassare il limite del culto, investendo nei settori della formazione, dell'istruzione secondaria e superiore. Inoltre, impone un forte controllo statale sulle iniziative di beneficenza, di assistenza e tutela della famiglia, dei minori, dell'ambiente e delle associazioni sportive. Introduce una disciplina della privacy che vieta all'ISTAT nazionale e alle chiese stesse di raccogliere e divulgare dati in merito all'appartenenza religiosa dei propri fedeli, senza il loro esplicito consensoNon è chiarita la disciplina dei Sacramenti per i soggetti minorenni e la tenuta dei registri di battesimo. E l'eventuale rapporto fra tale diritto assoluto alla privacy con la disciplina delle società segrete., unitamente al contestuale diritto di non manifestare la propria appartenenza religiosa.

L'elenco originale di 14 Chiese ebraico-cristiane riconosciute dallo Stato è stato ampliato nel 2013 con l'inserimento di molteplici comunità Buddhiste e di due soggetti in rappresentanza delle comunità islamiche ungheresi. registrazione con "personalità giuridica ecclesiale interna"

Iter legislativo La prima legge e il suo annullamento da parte della Corte costituzionale Il 14 giugno 2011, quattro deputati del Partito popolare democratico cristiano (KDNP) depositano in Parlamento il testo del disegno di legge C del 2011. Dopo un dibattito parlamentare svoltosi il 23 giugno, il 28 giugno e l'11 luglio, l'assemblea legislativa approva la norma il 12 luglio. Sei giorni dopo, il Presidente della Repubblica ungherese Pál Schmitt controfirma la legge, che il 19/07 viene pubblicato nella Gazzetta Uiciale del Paese (Magyar Közlöny).

Il 19 dicembre 2011, la Corte costituzionale annulla l'intero dispositivo, dichiarandolo "incostituzionale per effetto di una lesione del diritto pubblico". Il comunicato stampa specifica che "molteplici ricorsi -da parte di persone fisiche, di persone giuridiche e di Chiese - sono stati presentati alla Corte costituzionale", sostenendo che violava tra l'altro «il diritto alla libertà di religione, il principio della separazione tra Stato e Chiese, il principio dello stato di diritto, il diritto di appello, il diritto ad un procedimento legislativo regolamentare, nonché la conformità al diritto nazionale e al diritto internazionale».

La Corte rileva un vizio procedurale per violazione di un articolo del Regolamento Parlamentare relativo alle "condizioni per il deposito delle richieste di emendamento prima del voto finale". Più precisamente, mentre il testo iniziale delegava ai tribunali la competenza per il riconoscimento delle Chiese all'interno dell'ordinamento ungherese, il giorno prima del voto finale -l'11 luglio- era stata presentata una proposta di modifica sostanziale che prevedeva di rendere obbligatoria una maggioranza qualificata (pari ai due terzi dei deputati) per tale tipo di riconoscimento. La Corte ha ritenuto tale "illegalità procedurale così grave" da motivare l'annullamento dell'intera legge.

In seguito a tale annullamento, il governo ottiene la modifica dei Regolamenti dell'Assemblea in modo che qualsiasi tipo di emendamento -sostanziale e non- sia dichiarato legale e ammesso alla discussione o alla ratifica in aula fino al giorno calendarizzato per il voto del testo definitivo.

L'esigenza di una norma relativa alla disciplina del rapporto fra Stato e Chiese è esplicitamente prevista dall'art. 7-"Libertà e responsabilità" della Costituzione ungherese e legittimata in conseguenza dell'art. 17 del TFUE.L'articolo 7 recita: "Ciascuno ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di scegliere o modificare la religione o altra convinzione, la libertà per ciascuno di manifestare pubblicamente o in forma privata la propria religione o altro convincimento attraverso l'osservanza di atti o cerimonie religiose o in altro modo, che sia individuale o collettivo alla presenza di altre persone, così come di negare, praticare o insegnare tale manifestazione. Lo Stato le Chiese sono separati. Le Chiese sono indipendenti. Lo Stato coopera con le Chiese al fin di garantire tali diritti collettivi. Una legge organica determina le regole dettagliate concernenti le Chiese.

L'adozione della seconda legge Il 21 dicembre, János Lázár, capogruppo parlamentare Fidesz-MPSz, presenta un nuovo ddl quadro sulle chiese, che riprende gli elementi essenziali della legge annullata, cercando allo stesso tempo di migliorare la coerenza interna del complesso articolato. Concludso il dibattito del 28 dicembre, 30 dicembre alle ore quattro del pomeriggio viene approvata la legge numero CCVI, che viene controfirmata dal presidente Schmitt la sera stessa, ed infine pubblicata il 31 dicembre sul Magyar Közlöny, in tempo utile per la sua entrata in vigore il 1º gennaio del nuovo anno. La legge passa con 256 voti favorevoli e 36 contrari, di cui: 255 voti del FIDESZ e del KDNP, 1 deputato uscito dal partito Jobbik, contro 36 voti contrari tutti dello Jobbik, in assenza dei rappresentanti La Politica può essere Diversa (LMP), MSZP e dell'ex-MSZP.

Contenuti Preambolo La Legge CCVI del 2011 sostituisce la Legge IV del 1990, il cui preambolo affermava che le "Chiese, le confessioni e le comunità religiose in Ungheria sono componenti della società di importanza eminente, portatori di valori e creatori di coesione", che in virtù delle loro attività in campo spirituale, hanno svolto un ruolo significativo nella vita del Paese attraverso le proprie attività culturali, educative e di insegnamento, sociali e sanitarie. La legge mirava quindi a ripristinare un effettivo diritto alla libertà di coscienza e di culto in conformità al principio di tolleranza, tracciando un punto rottura totale con la condotta ostile e antireligiosa del regime comunista, laddove la legge del 1990 si limitava semplicemente a garantire l'indipendenza delle chiese entro una cornice legislativa per le loro relazioni con lo Stato.

La legge del 2011 si pone in continuità con quella del 1990, rafforzando lo sviluppo delle attività non culturali, all'interno di una logica di controllo molto forte della vita sociale e dell'istruzione in particolare dell'istruzione superiore, delle iniziative di beneficenza, di protezione della famiglia, dei bambini e dei giovani, della tutela dell'ambiente, così come delle associazioni sportive. Se il preambolo riconosce la natura imperativa e il requisito costituzionale di un funzionamento separato dello Stato e delle Chiese, purtuttavia insistere sull'esigenza di promuovere relazioni privilegiate nel nome di una "collaborazione reciprocamente vantaggiosa". Questa relazione di privilegio è simbolicamente rafforzata dal riconoscimento dal ruolo storico riconosciuto ai movimenti religiosi nella genesi dell'Ungheria. In effetti, la legge rende le Chiese ungheresi un elemento decisivo dell'unità nazionale in comunione con i Magiari d'oltremare residenti in Romania, Slovacchia, Serbia, Austria, Croazia, Slovenia e Ucraina.

La norma si richiama alla Legge IV dell'anno 1990 sulla libertà di coscienza e di religione, nonché sulle Chiese; alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, alla Convenzione sulla difesa dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; all'articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che stabilisce che l'Unione Europea rispetti e non rechi pregiudizio, allo status esistente delle chiese e associazioni o comunità religiose negli Stati membri, in virtù del diritto naturale. L'obbligo di rispetto è esteso alle organizzazioni filosofiche e non confessionali, cone le quali l'Unione si impegna a mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare.

Il diritto alla libertà di coscienza e di religione Il titolo è modellato sull'omonimo della legge del 1990, ma viene significativamente emendato in alcuni punti. La differenza più significativa rispetto alla legge del 1990 è l'abrogazione del "diritto di scisma", della possibilità di fondare una nuova Chiesa o una nuova comunità religiosa da parte di gruppi di persone che accettano le stesse prescrizioni per la pratica dell'adorazione di Dio.

L'articolo 1 sulla libertà di coscienza e di religione indica esplicitamente che l'Ungheria riconosce la libertà di coscienza e di religione, laddove la precedente legge del 1990 specificava che si trattava di una libertà pubblica fondamentale dell'essere umano, per la quale ognuno era soggetto di un diritto all'"esercizio pacifico di cui" la Repubblica è garante. Il nuovo testo qualifica la libertà di scegliere, adottare, mutare, manifestare e professare una religione o altra convinzione come una forma e un modo della libertà di coscienza: in particolare, viene tutelata la libertà di manifestare il proprio credo religioso o altra convinzione sotto forma di attività religiose o in altro modo, in forma sia individuale che collettiva, nello spazio privato e in quello pubblico. Inoltre, viene garantito il diritto al proselitismo, anche sotto forma di educazione religiosa, e, simmetricamente, il diritto a non manifestare alcuna appartenenza religiosa o credenza.

L'articolo 2 tutela la libertà di coscienza e di religione dei membri di organizzazioni quali istituti scolastici, sanitari, sociali, di assistenza familiare, minorile e giovanile e dei carcerati. Il diritto alla libertà di coscienza e di religione è esteso anche al personale in servizio delle forze dell'ordine e della difesa nazionale.