La classificazione dei veicoli è l'esito di una attività di distinzione in tipi simili dal punto di vista normativo e tecnico dei veicoli.

Trattati internazionali La classificazione internazionale vigente negli stati membri dell'UNECE, tra cui tutti gli stati membri dell'Unione Europea, è quella adottata dalla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli R.E. 3 dell'UNECE, nata dalla Convenzione di Ginevra sulla circolazione stradale nel 1958 e dalla Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale del 1968, che aggiornò la precedente.

Tali atti categorizzano i veicoli secondo il loro tipo, uso, masse, potenza e velocità massima. Questa classificazione viene utilizzata a supporto della normativa dei codice della strada degli stati membri, specialmente in relazione alle limitazioni e obblighi relativi alla omologazione e conduzione di tali veicoli in ambito stradale, nonché alle patenti necessarie per la loro conduzione.

Italia

Nel codice della strada italiano, la classificazione è descritta nell'art. 47 e può essere sintetizzata come segue:

veicoli a braccia veicoli a trazione animale velocipedi slitte ciclomotori motoveicoli autoveicoli filoveicoli rimorchi macchine agricole macchine operatrici veicoli con caratteristiche atipiche

Tuttavia prevale normativamente la classificazione Europea, quindi UNECE.

Unione Europea Nell'Unione europea le categorie sono basate sulla classificazione UNECE, adottando una più fine sotto-classificazione, secondo regolamenti e direttive a seguire:

Regolamento (EU) No 168/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 15 Gennaio 2013 sull'approvazione e sorveglianza del mercato di veicoli a due o tre ruote e quadricicli Regolamento Europeo 2018/858 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2018 (ex Direttiva 2007/46/EC) relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli.

In relazione alle patenti abilitanti, la maggiore differenza si evidenzia nella categoria L3e (motocicli), che viene suddivisa nelle seguenti sottocategorie:

L3e-A1, motocicli a bassa prestazione, cilindrata massima 125 cm³, potenza massima 11 kW e rapporto potenza/peso massimo 0,1 kW/kg L3e-A2, motocicli a media prestazione, potenza massima 35 kW, rapporto potenza/peso massimo 0,2 kW/kg, non derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima L3e-A3, motocicli ad alta prestazione, ovvero non rientranti nei limiti imposti per le categorie -A1 e -A2.

La classificazione principale è contenuta nel Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3), Revisione 6, che definisce le seguenti macrocategorie:

L: motoveicoli M: veicoli per trasporto di persone N: veicoli per trasporto di merci O: rimorchi T: veicoli agricoli e forestali G: veicoli fuoristrada S: veicoli ad uso speciale

Classificazione dettagliata: §CategoriaDescrizione2.1LMotoveicoli2.1.1L1Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h2.1.2L2veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h2.1.3L3Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h2.1.4L4Veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);2.1.5L5Veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h2.1.6L6Quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie2.1.7L7I quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6 e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5 e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie2.2MVeicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote2.2.1M1Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente2.2.2M2Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t2.2.3M3Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t2.3NVeicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote2.3.1N1Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t2.3.2N2Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t2.3.3N3Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t2.4ORimorchi (compresi i semirimorchi)2.4.1O1Rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t2.4.2O2Rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t2.4.3O3Rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t2.4.4O4rimorchi con massa massima superiore a 10 t2.5 e 2.9.2Veicoli ad uso speciale2.9.2.1 e 2.5.1SAMotocaravan, Campervan, Motorhome2.9.2.2 e 2.5.2SBVeicoli rinforzati, veicoli blindati2.9.2.3 e 2.5.3SCAmbulanze2.9.2.4 e 2.5.4SDCarri funebri2.6TTrattori agricoli e forestali2.7Macchinari mobili non stradali2.8GVeicoli fuoristrada

La tabella a seguire indica quali classi di veicoli possono essere condotti con le relative patenti di guida europee: Classe veicoloPatente di guida europeaNoteL1eAML2eAML3e-A1A1L3e-A2A2L3e-A3AL5eA1, AL6eAML7eB1M1BM2D1, DPer veicoli con più di 17 posti a sedere è necessaria la patente DM3D1, DPer veicoli con più di 17 posti a sedere è necessaria la patente DN1BN2C1, CPer veicoli con masse superiore a 7,5 t è necessaria la patente CN3CO1B, C1, C, D1, DO2BE, C1E, CE, D1E, DEO3C1E, CE, D1E, DEO4C1E, CE

Note

Voci correlate Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale