La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o CEDU (in francese: "Convention européenne des droits de l'Homme") è una convenzione internazionale redatta e adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa.

La CEDU è considerata il testo di riferimento in materia di protezione dei diritti fondamentali dell'uomo perché è l'unico dotato di un meccanismo giurisdizionale permanente che consenta a ogni individuo di richiedere la tutela dei diritti ivi garantiti, attraverso il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo.

Il documento è stato elaborato in due lingue, francese e inglese, i cui due testi fanno egualmente fede.

I 46 Stati membri del Consiglio d'Europa sono parti contraenti della Convenzione. La Federazione Russa, essendo stata espulsa dal Consiglio d'Europa a partire dal 16 marzo 2022, ha cessato di essere parte della Convenzione a partire dal 16 settembre 2022, in conformità con il suo articolo 58.

Storia La Convenzione è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 dai 13 paesi al tempo membri del Consiglio d'Europa (Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Turchia). È divisa in tre titoli e consta di 59 articoli, ed è entrata in vigore il 3 settembre 1953.

Protocolli aggiuntivi La CEDU è stata successivamente integrata e modificata da 16 Protocolli aggiuntivi.

I Protocolli II e III (entrati in vigore il 21 settembre 1970), V (entrato in vigore il 20 dicembre 1971), VIII (entrato in vigore il 1º gennaio 1990), IX (entrato in vigore il 1º ottobre 1994) e X (mai entrato in vigore) riguardano aspetti procedurali e sono stati superati dal XI ProtocolloCEDU, emendata dal Protocollo n° 11 - Dal sito del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 ed entrato in vigore il 1º novembre 1998.

I Protocolli IProtocollo addizionale alla CEDU, emendato dal Protocollo n° 11 - Dal sito del Consiglio d'Europa ("Protocollo addizionale", entrato in vigore il 18 maggio 1954), IVProtocollo n° 4 alla CEDU, emendato dal Protocollo n° 11 - Dal sito del Consiglio d'Europa (entrato in vigore il 2 maggio 1968), VIProtocollo n° 6 alla CEDU, emendato dal Protocollo n° 11 - Dal sito del Consiglio d'Europa (entrato in vigore il 1º marzo 1985), VIIProtocollo n° 7 alla CEDU, emendato dal Protocollo n° 11 - Dal sito del Consiglio d'Europa (entrato in vigore il 1º novembre 1988), XIIProtocollo n° 12 alla CEDU - Dal sito del Consiglio d'Europa (entrato in vigore il 1º aprile 2005) e XIIIProtocollo n° 13 alla CEDU - Dal sito del Consiglio d'Europa (entrato in vigore il 1º luglio 2003) hanno aggiunto altri diritti (in particolare, il primo protegge la proprietà e decreta il diritto all'istruzione e a libere elezioni e il tredicesimo prevede l'abolizione della pena di morte in ogni circostanza).

Il Protocollo XIV, firmato il 13 maggio 2004, consente a organizzazioni internazionali come l'Unione europea di divenire parte della Convenzione. L'Unione Europea, che in quel momento non aveva la competenza a stipulare l'accessione alla CEDU, ha acquistato tale possibilità ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1º dicembre 2009.

Il Protocollo XV, adottato il 24 giugno 2013, entrato in vigore il 1º agosto 2021, concerne la riduzione del termine per investire la corte EDU, che passa da 6 a 4 mesi.

Il 1º agosto 2018 è invece entrato in vigore il Protocollo XVI, che tra l'altro prevede per la Corte la possibilità di emanare a richiesta pareri non vincolantiIl Protocollo di dialogo fra Alte corti italiane, Csm e Corte Edu a confronto con il Protocollo n. 16 annesso alla Cedu. Due prospettive forse inscindibili, di Roberto Giovanni Conti, Questione giustizia, 30 gennaio 2019..

Carattere sussidiario rispetto alle giurisdizioni nazionali Il sindacato, che la Corte europea dei diritti dell'uomo esercita in rito ai sensi dell'art. 35 della Convenzione, "si fonda sull'ipotesi, oggetto dell'articolo 13 della Convenzione, che l'ordine giuridico interno offra un ricorso effettivo quanto alla violazione lamentata, in guisa che il meccanismo instaurato dalla Convenzione continui a rivestire un carattere sussidiario in rapporto ai sistemi nazionali di garanzia dei diritti dell'uomo. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 35 della Convenzione prescrivono che i ricorsi interni siano inerenti alle violazioni lamentate, che siano disponibili e che siano adeguati: essi devono rivestire un grado sufficiente di certezza non soltanto in teoria ma anche in pratica, perché in caso contrario mancherebbero dell'effettività e dell'accessibilità necessarie. In particolare, la Corte non ha ritenuto esigibile il rispetto della regola del previo esaurimento dei ricorsi interni quando s'è dimostrato che l'esercizio di un ricorso era manifestamente sprovvisto di chances di successo"V. la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 28 luglio 1999, Selmouni contro Francia [GC], invocata anche nel ricorso dell'avvocato Besostri contro la legge elettorale italiana del 2015..

La Corte costituzionale italiana conferma che la natura della Convenzione e del sistema di garanzie da essa approntato è volta "a garantire una soglia minima di tutela comune, in funzione sussidiaria rispetto alle garanzie assicurate dalle Costituzioni nazionali"Corte costituzionale, sentenza n. 43 del 2017 (Considerato in diritto, par. 3.4).. La conseguenza in termini di diritto penale è che «ciò che per la giurisprudenza europea ha natura “penale” deve essere assistito dalle garanzie che la stessa ha elaborato per la “materia penale”; mentre solo ciò che è penale per l'ordinamento nazionale beneficia degli ulteriori presídi rinvenibili nella legislazione interna»«Ciò che per il diritto interno non è pena, può invece esserlo per la giurisprudenza sovranazionale. Ai fini dell’applicazione delle garanzie previste dalla Convenzione, sono infatti riconducibili alla materia penale (secondo quanto affermato a partire dalla sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi Bassi, par. 82) tutte quelle sanzioni che, pur se non qualificate come penali dagli ordinamenti nazionali, sono rivolte alla generalità dei consociati; perseguono uno scopo non meramente risarcitorio, ma repressivo e preventivo; hanno una connotazione afflittiva, potendo raggiungere un rilevante grado di severità»: Corte costituzionale, sentenza n. 43 del 2017 (Considerato in diritto, par. 3.3), secondo cui tali criteri si applicano alternativamente e non cumulativamente (come recentemente ribadito nella sentenza della Corte Edu, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri contro Italia, par. 94).. Influenza sulle legislazioni nazionali Il Regno Unito, che ha contribuito alla stesura del testo della Convenzione ed è stato il primo paese a ratificarla, ha incorporato nell'ordinamento interno diversi articoli della stessa nel 1998 (con la legge denominata Human Rights Act)Il 2 ottobre 2000 è entrato in vigore l’Human Rights Act 1998, che permette l’invocazione delle previsioni della Convenzione dei diritti dell’uomo anche nei procedimenti interni: S. Maffei, Human Rights Act 1998: il Regno Unito incorpora la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo nel proprio ordinamento interno, in L’indice penale, 2001, n. 3, p. 1439.. In Italia Per l'Italia l'entrata in vigore avvenne solo il 10 ottobre 1955A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955 della Legge 4 agosto 1955 n. 848 portante la ratifica della Convenzione CEDU e del protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952; dopo una lunga elaborazione giurisprudenzialeGuido Raimondi, La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella gerarchia delle fonti dell'ordinamento italiano. Nota minima in margine alla sentenza Ciulla, in Riv. internaz. dir. uomo, 1990, pag. 36., è però solo dopo le cosiddette sentenze gemelle (n. 348 e 349 del 2007) della Corte costituzionale che la cogenza nella Convenzione in Italia si è assai rafforzataBIN R, BRUNELLI G, PUGIOTTO A, VERONESI P. All'incrocio tra Costituzione e CEDU [monograph on the Internet]. [N.p.]: G. Giappichelli Editore; 2007., restando esclusa la possibilità «di attribuire agli enunciati convenzionali significati diversi e incompatibili con quelli assegnatigli dalla Corte di Strasburgo»Vincenzo Sciarabba, La Corte Edu tra Corte costituzionale e giudici comuni, Questione giustizia, speciale n. 1/2019 (La Corte di Strasburgo a cura di Francesco Buffa e Maria Giuliana Civinini) . In punto di adattamento del diritto italiano al diritto internazionale, infatti, la Corte costituzionale ebbe così occasione di approfondire le problematiche che si ponevano con riferimento alle disposizioni della CEDU, facendolo in termini diversi rispetto alla primazia del diritto comunitario dell'Unione Europea; «e statuì, nelle più volte richiamate “Sentenze gemelle”, che queste ultime, proprio perché non comportano alcun limite alla sovranità nazionale ma appartengono ad un semplice trattato, pur avendo un rango superiore alla legge ordinaria in quanto norme “interposte” ex art. 117 c. 1º della Costituzione italiana, sono tuttavia, al pari della legge ordinaria, sottoposte alla verifica di costituzionalità»Gianmaria Chiaraviglio, LA REGOLA (ART. 161 C.P.) SECONDO CUI IN NESSUN CASO L'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE PUÒ COMPORTARE L'AUMENTO DI PIÙ DI UN QUARTO DEL TEMPO NECESSARIO A PRESCRIVERE IL REATO: L'OBBLIGO DI DISAPPLICARLA SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, Rivista dei Dottori Commercialisti, fasc.4, 2015, pag. 679..

In Italia la legge 24 marzo 2001, n. 89 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 78 del 3 aprile 2001 ed entrata in vigore il 18 aprile 2001 (cosiddetta Legge Pinto) ha introdotto il diritto a una "equa riparazione" per chi abbia visto violata la ragionevole durata del processo, così come sancito dall'art. 6 della CEDU.

La sentenza n. 11984 del 2010, emessa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ha per la prima volta invocato l'effetto del Trattato di Lisbona per affermare l'effetto diretto della CEDU nell'ordinamento italiano. Contenuti Ambito di applicazione L’articolo 1 impone agli Stati contraenti di garantire i diritti della Convenzione a tutte le persone che si trovano “sotto la loro giurisdizione”. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha interpretato il concetto di “giurisdizione” in senso funzionale, e non puramente territoriale. Nel caso Loizidou c. Turchia, la Corte ha stabilito che la Turchia esercitava un controllo effettivo sulla parte settentrionale di Cipro attraverso la propria presenza militare e il sostegno all’amministrazione locale. Di conseguenza, le persone presenti in quel territorio rientravano nella giurisdizione della Turchia ai fini della Convenzione, anche se il territorio si trovava al di fuori dei confini nazionali turchi. Diritto alla vita L’articolo 2 tutela il diritto alla vita di ogni persona. Il diritto alla vita si estende soltanto agli esseri umani, non agli animali, né alle “persone giuridiche” come le società commerciali. Nel caso Evans v. United Kingdom, la Corte ha stabilito che la questione se il diritto alla vita si estenda a un embrione umano rientra nel margine di apprezzamento degli Stati.