Alto Adige o Südtirol o dell'Alto Adige è una DOC riservata ad alcuni vini la cui produzione è consentita nella provincia autonoma di Bolzano.In ragione del bilinguismo vigente nella provincia, tutti i prodotti possono essere definiti sia in italiano sia in tedesco.
Zona di produzione Il disciplinare delimita una zona di produzione e sei sottozone, che sono descritte a seguire..
Zona Alto Adige o Südtirol La zona comprende i comuni di Aldino, Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo, Cortaccia, Cortina, Egna, Fiè, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magrè sulla Strada del Vino, Marlengo, Meltina, Merano, Montagna sulla Strada del Vino, Nalles, Ora, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Trodena, Vadena e parte dei comuni di Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Velturno, Villandro, Varna, Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro.
Sottozona Colli di Bolzano o Bozner Leiten La sottozona comprende il comune di Laives e parte dei comuni di Terlano, San Genesio, Bolzano, Renon, Fiè e Cornedo.
Sottozona Meranese o Meraner La sottozona comprende in tutto o in parte i comuni di Merano, Caines, Cermes, Gargazzone, Lagundo, Lana, Marlengo, Postal, Rifiano, San Pancrazio, Scena, Tesimo, Tirolo.
Sottozona Santa Maddalena o St. Magdalener La sottozona comprende in tutto o in parte numerose frazioni di Cornedo, Bolzano, San Genesio e Renon.
Sottozona Terlano o Terlaner La sottozona comprende ìl comune di Terlano e parte dei comuni di San Genesio, Meltina, Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano, Caldaro.
Sottozona Valle Isarco o Eisacktal La sottozona comprende i comuni di Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Fiè, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Renon, Velturno, Villandro e Varna.
Sottozona Valle Venosta o Vinschgau La sottozona comprende in tutto o in parte i comuni di Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro.
Storia La viticoltura in Alto Adige veniva praticata almeno dal VI secolo a.C., come dimostrano i ritrovamenti di vinaccioli nella zona di Bressanone. I Reti, come anche i popoli celtici, utilizzavano le botti di legno invece che le anfore. Quando nel 15 a.C. l'alta valle dell'Adige venne conquistata dall'impero romano le due culture enologiche si fusero, incrementando la produzione. Dall'anno 700 alcune case nobiliari tedesche e molti istituti ecclesiastici bavaresi e svevi (per es. Frisinga, Augusta, Hohenschäftlarn, Herrenchiemsee, Weingarten, Tegernsee, Benediktbeuern) acquisirono vigneti in valle, affiancandosi alla già fiorente attività monasterialeAndreas Otto Weber, Studien zum Weinbau der altbayerischen Klöster im Mittelalter. Altbayern – österreichischer Donauraum – Südtirol (= Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beiheft 141), Stuttgart 1999, ISBN 3-515-07290-X.; nel XIV secolo il Tirolo divenne parte dell'impero asburgico e il vino altoatesino si diffuse in Europa centrale. Dalla fine del XX secolo la viticoltura è una base fondamentale dell'economia locale, in sinergia con il turismo e la frutticoltura.
Grazie alle caratteristiche pedoclimatiche molto varie, la produzione vinicola dell’Alto Adige si basa su un'ampia base ampelografica: alle varietà tradizionali come Lagrein, Schiave e Moscato giallo, nell'Ottocento si iniziò a piantare vitigni bordolesi, borgognoni e renani. Infine, prima della seconda guerra mondiale, furono introdotti il Müller Thurgau e il Kerner. Le due forme di allevamento sono la tradizionale pergola e la spalliera. Le ridotte dimensioni delle vigne hanno spinto i produttori a puntare alla qualità, ottenuta anche aumentando il tempo dedicato, creando una fitta rete di irrigazione e inerbendo il terreno tra i filari. Per antica tradizione i vini sono quasi tutti monovarietali.
Disciplinare La DOC Alto Adige o Südtirol è stata istituita con DPR 14.04.1975 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18.07.1975Successivamente è stato modificato con: DPR 05 dicembre 1984, GU 139 del 14.06.1985 DPR 31 luglio 1987, GU 214 del 14.09.1987 DPCM 06 novembre 1991, GU 224 del 23.03.1992 DM 02 agosto 1993, GU 202 del 28.08.1993 DM 08 settembre 1995, GU 249 del 24.10.1995 DM 07 settembre 1999, GU 217 del 15.09.1999 DM 11 novembre 2002, GU 272 del 20.11.2002 DM 19 settembre 2007, GU 299 del 02.10.2007 DM 06 agosto 2010, GU 197 del 24.08.2010 DM 30 novembre 2011, pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf La versione in vigore è stata approvata con D.M. 18.09.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 02.10.2014s
Indicazioni comuni Per tutte le tipologie la resa massima di uva in vino non deve superare il 70% (esclusi i passiti e le vendemmie tardive).
Per tutte le tipologie è obbligatoria l’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve, esclusi quegli spumanti per cui non è prevista.
I vini spumanti devono essere prodotti con il metodo classico, affinati per almeno 15 mesi in bottiglia e immessi al consumo non prima di 20 mesi.
La versione Passito è riservata ai vini ottenuti da uve bianche parzialmente appassite sulla pianta, oppure dopo la raccolta, che abbiano titolo alcolometrico minimo del 16% vol., acidita' totale minima 4,0 g/l, estratto seco minimo 22,0 g/l e resa dell'uva in vino massima di 40 hl/ha.
La versione Vendemia tardiva è riservata ai vini ottenuti da uve parzialmente appassite sulla pianta, che abbiano titolo alcolometrico minimo del 13,5% vol. di cui svolto almeno 7,00% vol., resa dell'uva in vino massima di 50 hl/ha., acidita' totale minima 4,0 g/l, estratto seco minimo 22,0 g/l.
La menzione Gold è riservata agli spumanti che abbiano subito un affinamento in bottiglia di almeno 72 mesi.
La menzione Gran Alp è riservata ai vini la cui produzione di uve non superi i 60 q.li/ha, il titolo alcolometrico sia maggiorato di 0,5% vol e l'estratto secco sia maggiorato di 2g/l. È anche richiesto un invecchiamento minimo di 18 mesi per i vini bianchi e di 30 mesi per i vini rossi. Sono esclusi gli spumanti Gold.
La menzione delle unità geografiche aggiuntive (uga) è riservata ai vini varietali prodotti negli 89 cru identificati dal disciplnare, con produzione massima di uva per ettato ridotta mediamente del 25%.
La menzione vigna è consentita se le lavorazioni avvengono in recipienti separati e il toponimo o nome tradizionale è riportato nell'intera documentazione e nell'apposito elenco regionale. La menzione è cumulabile con uga e Gran Alp.
La menzione riserva è riservata a tutti i vini bianchi e ai vini rossi Lagrein, Merlot, Pinot nero, Cabernet, Cabernet-Merlot, Cabernet-Lagrein, Merlot-Lagrein, Schiava, Meranese, Santa Maddalena, Valle Isarco Klausner Leitacher, Colli di Bolzano dopo un invecchiamento di almeno due anni, purché presentino un titolo alcolometrico minimo di 11,5% vol.
I vini a denominazione di origine controllata "Lago di Caldaro" classico e classico superiore possono utilizzare la specificazione aggiuntiva Alto Adige limitatamete alle uve prodotte nei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo.
Tipologie
Zona Alto Adige o Südtirol
Rosso o Rot Prevista la menzione riserva. uvaggioSchiava, Lagrein, Pinot Nero, Merlot, Cabernet da soli o congiuntamente per almeno 80%titolo alcolometrico minimo11,5% % vol.acidità totale minima4 g/l.estratto secco minimo20 g/lresa massima di uva per ettaro100 q.
Bianco o Weiss Previste la versione passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva. uvaggioChardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Müller Thurgau, Sauvignon, Riesling, Sylvaner,Traminer aromatico, Kerner da soli o congiuntamente minimo 80%.titolo alcolometrico minimo11,50 % vol.acidità totale minima4,0 g/l.estratto secco minimo18,0 g/lresa massima di uva per ettaro100 q.
Spumante Previste le menzioni riserva e Gold uvaggioChardonnay, Pinot bianco, Pinot nerotitolo alcolometrico minimo11,50% vol.acidità totale minima4,0 g/l.dato del Fascicolo tecnico, il disciplinare riporta 5,0 g/l.estratto secco minimo17,0 g/lresa massima di uva per ettaro Non dichiarata
Spumante rosé Prevista la menzione riserva uvaggioChardonnay, Pinot bianco, Pinot nero. Il Pinot nero deve essere almeno il 20%.titolo alcolometrico minimo11,50% vol.acidità totale minima4,0 g/l.estratto secco minimo17,0 g/lresa massima di uva per ettaro Non dichiarata
Cabernet A seconda della cultivar utilizzata è possibile definirlo anche Cabernet Sauvignon o Cabernet franc;prevista la menzione riserva uvaggioCabernet o Cabernet franc o Cabernet SauvignonIl disciplinare non definisce differenze tra le tre cultivar minimo 85%titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.acidità totale minima4,0 g/l.estratto secco minimo20,0 g/l resa massima di uva per ettaro110 q.
Chardonnay Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva uvaggioChardonnay minimo 85%titolo alcolometrico minimo 11,00% vol.acidità totale minima4,0 g/l.estratto secco minimo16,0 g/lresa massima di uva per ettaro130 q. Chardonnay spumante uvaggioChardonnay minimo 85%titolo alcolometrico minimo11,50% % vol.acidità totale minima4,0 g/l.estratto secco minimo17,0 g/lresa massima di uva per ettaro130 q.
Kerner Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva uvaggioKerner minimo 85%titolo alcolometrico minimo 11,00% vol.acidità totale minima4,0 g/l.estratto secco minimo16,0 g/lresa massima di uva per ettaro120 q. Lagrein Prevista la menzione riserva uvaggioLagrein minimo 85%titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.acidità totale minima4,0 g/l.estratto secco minimo20,0 g/lresa massima di uva per ettaro140 q.
Lagrein rosato o Lagrein Kretzer Può essere definito anche Lagrein rosé uvaggioLagrein minimo 85%titolo alcolometrico minimo 11,00% vol.acidità totale minima4,0 g/l.estratto secco minimo16,0 g/lresa massima di uva per ettaro140 q. Malvasia Prevista la menzione riserva uvaggioMalvasia minimo 85%titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.acidità totale minima4,0 g/l.estratto secco minimo18,0 g/lresa massima di uva per ettaro110 q.
Merlot Prevista la menzione riserva uvaggioMerlot minimo 85%titolo alcolometrico minimo 11,00% vol.acidità totale minima4,0 g/l.estratto secco minimo20,0 g/lresa massima di uva per ettaro130 q. Merlot rosato o Merlot Kretzer Può essere definito anche Merlot rosé. uvaggioMerlot minimo 85%titolo alcolometrico minimo 11,00% vol.acidità totale minima4,0 g/l.estratto secco minimo16,0 g/lresa massima di uva per ettaro130 q.
Moscato giallo o Goldmuskateller Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva uvaggioMoscato giallo minimo 85%titolo alcolometrico minimo11,00 % vol. di cui svolto almeno 10,00% vol.acidità totale minima4,0 g/l.estratto secco minimo16,0 g/lresa massima di uva per ettaro100 q.
Moscato rosa o Rosenmuskateller Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva uvaggioMoscato rosa minimo 85%titolo alcolometrico minimo 12,50% vol.; passito 16.0% vol., di cui svolto almeno 10,0acidità totale minima4,0 g/l.estratto secco minimo18,0 g/lresa massima di uva per ettaro60 q.
Müller Thurgau Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva uvaggioMüller Thurgau minimo 85%titolo alcolometrico minimo 11,00% vol.acidità totale minima4,0 g/l.estratto secco minimo15,0 g/lresa massima di uva per ettaro130 q.
Pinot bianco o Weißburgunder Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva uvaggioPinot bianco minimo 85%titolo alcolometrico minimo11,0 % vol.acidità totale minima4,0 g/l.estratto secco minimo16,0 g/lresa massima di uva per ettaro130 q.
Pinot bianco spumante uvaggioverificatitolo alcolometrico minimo 11,50% vol.acidità totale minima4,0 g/l.estratto secco minimo17,0 g/lresa massima di uva per ettaro130 q.
Pinot grigio o Ruländer Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva