Il consiglio di istituto è il più alto organo collegiale in una scuola italiana, ed ha competenze amministrative.

Disciplinato dal t.u. 297/1994, è composto dalle rappresentanze di tutte le componenti dell'istituto, e con le proprie delibere di carattere generale, può disporre delle risorse finanziarie pubbliche.

Composizione Del consiglio di istituto fanno parte:D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, art. 8 e 10 il dirigente scolastico, di diritto; rappresentanti dei docenti; rappresentanti dei genitori; rappresentanti del personale ATA; rappresentanti degli studenti (solo per le scuole secondarie di secondo grado).

Il numero dei componenti varia a seconda del numero di alunni iscritti all'istituto: +Composizione del consiglio di istitutoOrdine di scuolaPrimaria o secondaria di I gradoSecondaria di II gradoNumero di alunniFino a 500 alunniPiù di 500 alunniFino a 500 alunniPiù di 500 alunniDirigente scolastico1111Docenti6868Genitori6834Studenti - -34Personale ATA1212 Ogni rappresentanza viene eletta all'interno della sua componente mediante consultazioni elettoraliO.M. 15 luglio 1991 n. 215, in materia di Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto regolarmente effettuate all'interno dell'Istituto. Il mandato è triennale per i membri docenti, ATA e genitori, annuale per gli studenti.

La presidenza del consiglio d'istituto spetta ad un genitore eletto da tutte le componenti del Consiglio con votazione segreta.

Il presidente nomina un segretario tra gli altri membri del consiglio.

Giunta esecutiva Il consiglio, nel suo seno, esprime mediante elezione una giunta esecutiva, così composta: il dirigente scolastico, che la presiede; il direttore dei servizi generali e amministrativi, col ruolo di segretario; un docente; un membro del personale ausiliario; due genitori o, nelle scuole secondarie di secondo grado, uno solo; uno studente, nelle scuole secondarie di secondo grado.

Funzioni Il consiglio d'istituto ha potere decisionale su:

il bilancio preventivo, il conto consuntivo e in generale l'utilizzo delle risorse finanziarie della scuola; i regolamenti interni della scuola; l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature scolastiche (a tal riguardo, i consiglieri minorenni non hanno però voto deliberativo); l'adattamento del calendario scolastico; i criteri generali per la programmazione educativa; i criteri per la programmazione e l'attuazione di attività come corsi di recupero, visite e viaggi di istruzione; promozione di contatti con altre scuole; partecipazione della scuola ad attività culturali, sportive e ricreative; forme e modalità per lo svolgimento di eventuali iniziative assistenziali; i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all'assegnazione dei docenti; i criteri generali relativi all'adattamento dell'orario delle lezioni; i criteri per lo svolgimento dei servizi amministrativi; l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole.

Il consiglio di istituto inoltre può esprimere pareri sull'andamento generale della scuola.

Funzioni della giunta esecutiva La giunta esecutiva:

predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di istituto; cura l'esecuzione delle relative delibere.

Note

Bibliografia

Riferimenti normativi Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Voci correlate Giunta esecutiva Rappresentante d'istituto Dirigente scolastico

Categoria:Organi collegiali della scuola