Il piano dell'offerta formativa (POF), dal 2015 piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), è un atto previsto dalla legge italiana con cui ciascuna scuola di ogni ordine e grado presenta le proprie specifiche scelte formative.
Venne istituito dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 il relativo regolamento venne emanato D.P.R 8 marzo 1999, n. 275; ulteriori modifiche sono state apportate durante il governo Renzi con la legge 13 luglio 2015, n. 107. È consultabile nello spazio di ciascuna scuola, accessibile dal portale del Ministero dell'Istruzione "Scuola in chiaro". Il documento esplicita le finalità educative, gli obiettivi generali e le attività didattiche, curricolari ed extracurricolari, oltre a indicare il fabbisogno di personale e le attività di formazione.
Sinossi generale Il P.T.O.F., espressione dell'autonomia della scuola, "nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale"legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, art. 21. comma 7. esplicita le finalità educative, gli obiettivi generali e le attività didattiche, curricolari, extracurricolari ed educative, con le risorse previste per realizzarle, finalizzate al successo formativo degli studenti. D.P.R. 275/1999, art. 1, comma 2. Esso costituisce un "documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche" nel Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 , che nell'art. 3 ne dettaglia le caratteristiche. Il documento contiene specifiche scelte didattico-pedagogiche, organizzative e gestionali, in base alle caratteristiche sociali, culturali, scolastiche e demografiche del contesto di appartenenza, tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa del territorio.D.P.R. 275/1999, art. 3, comma 2. Le progettualità espresse si caratterizzano per la flessibilità didattica e organizzativa, al fine di adattare l'offerta ai bisogni degli studenti, valorizzando la professionalità degli insegnanti e le loro scelte metodologiche.
Per la sua redazione il dirigente scolastico "attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio"D.P.R. 275/1999, art. 3, comma 4.; raccoglie inoltre le proposte e i pareri delle famiglie e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studentiD.P.R. 275/1999, art. 3, comma 3; L. 107/2015, art. 1, comma 5..
Nel P.T.O.F. sono inoltre indicate le attività di formazione rivolte al personale amministrativo e il fabbisogno dei posti relativo a docenti e personale amministrativo.
Struttura Ai sensi della legge 107/2015, all'art. 1, commi 12-17, oltre alla predisposizione non più annuale, ma per un triennio del piano, nonostante sia rivedibile annualmente, sono state apportate modifiche all'art. 3 del D.P.R. 275/1999, quali:
a) l'inserimento di informazioni circa:
la programmazione della formazione del personale; la definizione delle risorse; il fabbisogno dei posti del personale; la verifica del rispetto del limite dell'organico assegnato da parte dell'ufficio scolastico regionale; il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali; i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica.
b) l'esplicitazione delle azioni mirate ad assicurare "l'attuazione dei principi di pari opportunità";
c) la pubblicizzazione del P.T.O.F. "anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie".
Correlate al piano possono esserci poi le "funzioni strumentali" (disciplinate dal CCNL) consistenti in incarichi che possono essere conferiti ad uno o più docenti al fine di coordinare ed attuare il POF medesimo. Il loro conferimento è deliberato dal collegio dei docenti; il compenso relativo è determinato nella contrattazione decentrata d'istituto.
Gli ambiti didattico-organizzativi Il P.T.O.F., in un'ottica formativa, indica quali elementi distintivi dell'autonomia scolastica :
la possibilità di opzione offerte agli studenti e alle famiglie discipline e attività aggiuntive nella quota facoltativa del curricolo raggruppamenti di discipline in ambiti disciplinari azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle esigenze degli alunni concretamente rilevate l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi modalità e criteri per la valutazione degli alunni e per il riconoscimento dei crediti organizzazione adottata per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici dell'azione didattica azioni di rete progetti di ricerca e sperimentazione
Il monitoraggio È anche piano di monitoraggio nei confronti del lavoro svolto da studenti e insegnanti. La legge n. 59/1897 (di impone un regolare e metodico controllo da parte dei dirigenti scolastici nei confronti dei professori tramite questionari on-line e riunioni collegiali periodiche.
Note
Bibliografia D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
Voci correlate Autonomia scolastica Consiglio d'Istituto Istruzione in Italia
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