Invalidità è un concetto del diritto civile che indica la mancanza dei requisiti necessari perché un negozio giuridico produca effetti validi.

Un atto invalido è dunque quello che presenta un vizio tale da impedirne, in tutto o in parte, l'efficacia giuridica.

Italia Nell'ordinamento italiano la disciplina dell'invalidità si realizza soprattutto attraverso due figure giuridiche distinte: la nullità, che colpisce atti contrari a norme imperative o privi di elementi essenziali e che, in linea generale, può essere rilevata anche d'ufficio; in caso di nullità l'atto si considera privo di effetti sin dall'origine. l'annullabilità, che riguarda vizi di minore gravità (ad esempio incapacità, errore, dolo, violenza) e tutela prevalentemente interessi privati; l'atto efficace resta tale fino a che la parte interessata non ne richieda l'annullamento dinanzi all'autorità giudiziaria.

Altri ordinamenti In altri sistemi giuridici si adottano distinzioni analoghe, con terminologia diversa: Common Law: si distingue tra atti void (nulli, privi di effetti) e voidable (annullabili: validi fino a impugnazione). Francia: la dottrina e la normativa distinguono tra nullité absolue (a tutela dell'interesse generale) e nullité relative (a tutela di interessi privati), con conseguenze diverse circa la rilevabilità e la possibilità di agire in giudizio.

Note

Voci correlate Nullità (ordinamento civile italiano) Annullabilità (diritto civile) Negozio giuridico Validità (diritto)

Categoria:Principi giuridici