Limposta progressiva è un tipo di imposta in cui l'aliquota, cioè la percentuale di reddito che viene tassata, aumenta al crescere del reddito. In altre parole, chi ha un reddito più alto paga un'imposta non solo assoluta ma anche percentuale più alta, e chi ha un reddito più basso paga un'imposta percentuale più bassa.

Il principio alla base della imposta progressiva è il tentativo di ridurre l'incidenza fiscale sulle persone con una minore capacità di pagare, poiché tali tasse spostano l'incidenza in modo crescente su coloro con una maggiore capacità di pagare, perché maggiore è il reddito di un contribuente maggiore sarà per lui la possibilità di contribuire alla spesa pubblica senza subire un impatto negativo sulla propria sfera privata, data l'utilità marginale decrescente del denaro.

I principi costituzionali applicabili all'imposta progressiva La progressività trova il suo fondamento nell’articolo 53, comma secondo, della Costituzione della Repubblica Italiana, considerato una delle basi fondamentali del sistema fiscale italiano.R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti. Comm. Cost. Volume I., pag. 1069 La Corte costituzionale con la sentenza n.126 del 1979 ha ricordato che questo principio ha origini già nello Statuto albertino, all’articolo 25.

L’Articolo 53 della Costituzione italiana, al comma secondo, stabilisce che: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il Sistema tributario è informato a criteri di progressività”. In primo luogo, il dovere di pagare le tasse è collegato agli artt. 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, perché rientra nei doveri di soliderietà politica, economica e sociale.A. Cotrino, G. Corasaniti, E. della Valle, A. Marcheselli, E. Marcello, G. Marini, S. M. Messina, M. Trivellin, Fondamenti di diritto tributario, terza edizione, CEDAM: “La capacità contributiva, l’art.53 Cost. ratio”, pag. 15. Ciò significa che tutti devono partecipare alle spese pubbliche in base alla propria Capacità contributiva: far parte della comunità nazionale comporta anche l’obbligo di contribuire ai servizi pubblici offerti dallo Stato.

Come ha spiegato la Corte costituzionale, per stabilire l’imposta che si può chiedere a ciascun contribuente è necessario basarsi sulla sua effettiva Capacità contributiva, e non su valori presunti o non reali.Corte Cost., sent. n.109/1967. In questo modo, il principio di Capacità contributiva evita che una persona debba pagare tasse ingiuste o eccessive, perché il prelievo cresce in proporzione alla ricchezza.

Se il primo comma dell’Articolo 53 della Costituzione italiana impone un obbligo al Cittadino, il secondo comma non crea un dovere rigido, ma fornisce un principio programmatico a cui deve ispirarsi il legislatore. La giurisprudenza costituzionale ha ormai chiarito che si tratta di un principio programmatico (e non precettivo) del principio di progressività.Corte cost., sent. n. 12/1960, n. 30/1964, n. 128/1966, n. 23/1968. I concetti di “interesse fiscale” e “progressività” condividono il fatto di essere criteri generali e non vincoli assoluti.

L’interesse fiscale nasce dall’esigenza collettiva di permettere allo Stato di raccogliere le risorse necessarie per finanziare i servizi pubblici (come la sanità, l’istruzione, la sicurezza pubblica, i servizi di trasporto e di energia). Quindi, il Cittadino ha diritto ad un’equa distribuzione delle imposte da parte dello Stato.

In generale, il principio di progressività è un modo per distribuire il carico fiscale in modo più equo. Significa che chi ha più ricchezza sopporta un peso fiscale maggiore rispetto al proprio reddito, mentre chi ha meno risorse paga in proporzione di meno. Questo meccanismo mira a ridurre le disuguaglianze economiche e a promuovere una società più solidale e giusta, come previsto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Italiana.R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti. Comm. Cost. Volume I., pag. 1070

C’è un legame evidente tra l’articolo 3, secondo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana Si riporta il testo dell’art. 3, secondo comma, Costituzione: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” e il secondo comma dell’art.53 Cost.: la progressività è uno strumento con cui lo Stato cerca di ridurre le disuguaglianze e garantire l’uguaglianza sostanziale tra i cittadini. In questo senso, la progressività è una precisazione del principio di uguaglianza sostanziale previsto dall’articolo 3 della Costituzione.

Per capire meglio questo concetto, la letteratura offre un esempio: se la ricchezza fosse un piatto di minestra, i primi cucchiai soddisfarebbero una fame molto maggiore degli ultimi. In altre parole, le unità di ricchezza soddisfano bisogni via via meno essenziali.Alberto Marchiselli, Manuale di diritto tributario, parte generale, Giuffrè: “il principio di progressività”, pag. 35. Al contrario, togliere il “primo cucchiaio” a chi ha poco, è un sacrificio molto più pesante che togliere il “ventesimo” a chi ha tanto. Quindi, per ottenere un sacrificio uguale per tutti, chi possiede di più deve contribuire maggiormente; altrimenti il peso fiscale risulterebbe più gravoso per chi ha meno.Alberto Marchiselli, Manuale di diritto tributario, parte generale, Giuffrè: “il principio di progressività”, pag. 36.

Alla luce di tutto ciò, la progressività si basa sull’idea di un sacrificio uguale tra i contribuenti. Il sistema fiscale deve quindi far crescere il carico delle imposte in modo più che proporzionale rispetto all’aumento della ricchezza. Per questo si parla di “progressività solidaristica”.Innovazione e diritto, Rivista di diritto tributario e dell’economia: Progressività del sistema tributario e giustizia redistributiva di Mario Cermignani: “Premessa. Capacità contributiva, progressività dell'imposizione tributaria e giustizia redistributiva”, pag. 83.

Tuttavia, l’Articolo 53 della Costituzione italiana non richiede che ogni singola imposta sia progressiva: si rivolge al legislatore e riguarda il sistema tributario nel suo complesso. Infatti, non tutte le imposte possono essere rese progressive, perché alcune non sono legate direttamente al reddito individuale. La costituzione non vieta quindi che singole tasse seguono criteri diversi, purché l’intero sistema risulti complessivamente progressivo.Corte cost., sent. n. 128/1966. Inoltre, l’Articolo 53 della Costituzione italiana deve essere bilanciato con la discrezionalità politica.A. Cotrino, G. Corasaniti, E. della Valle, A. Marcheselli, E. Marcello, G. Marini, S. M. Messina, M. Trivellin, Fondamenti di diritto tributario, terza edizione, CEDAM: “I fatti espressivi di capacità contributiva”, pag. 18.

La Corte costituzionale Corte Cost. sent. n.126/1979 ha affermato che, una volta presa la scelta politica, il legislatore deve applicarla in modo coerente, con leggi adatte a raggiungere lo scopo. Per questo, alcuni autori A. Cotrino, G. Corasaniti, E. della Valle, A. Marcheselli, E. Marcello, G. Marini, S. M. Messina, M. Trivellin., ritengono che la formulazione dell’art. 53 Cost. sia, nella pratica, difficile da attuare pienamente.

Così come ricordato più volte dalla Corte Costituzionale Corte Cost., sent. n. 12/1960; sent. n. 30/1964., la progressività riguarda il sistema fiscale progressivo, e non ciascun singolo tributo. Dunque, alla luce di questi principi costituzionali, la progressività ha un fine politico sociale.Caratteristica enunciata dalla Corte costituzionale nella sentenza n.128/1966.

La giurisprudenza costituzionale in materia di progressività Alcune pronunce della Corte costituzionale hanno contribuito a delineare una panoramica di applicazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva, ex artt. 3 e 53 Cost. nell’ambito del diritto tributario italiano.

In particolare, con la sentenza n. 155/1963, la Corte costituzionale ha statuito uno dei principi cardine del sistema fiscale italiano: imposizione uguale per redditi ugualiGazzetta Ufficiale, su www.gazzettaufficiale.it. URL consultato il 21 novembre 2025.. Questa pronuncia è stata il risultato di un procedimento di legittimità costituzionale avente ad oggetto la , che aumentavano l’aliquota dell'addizionale E.C.A. (Ente Comunale per l’Assistenza Sociale). Tuttavia, la legge in questione creava una disparità di trattamento tra i contribuenti. Infatti, contribuenti con redditi identici, maturati nello stesso periodo, venivano tassati in modo diverso: chi era stato iscritto a ruolo per l'imposta prima del 1 gennaio 1961 non pagava l’aumento, mentre chi era stato iscritto dopo tale data pagava l’addizionale.

Con la sentenza n. 155/1963 la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità degli artt. 2 e 3 della , tracciando un chiaro limite per il legislatore fiscale. La Corte, infatti, ha riconosciuto il diritto dello Stato di aumentare le tasse per motivi di bilancio, tuttavia, ha ribadito come le necessità di bilancio non possano giustificare l’applicazione di una tassa diversa tra contribuenti che hanno la stessa capacità contributiva. L’obbligo di pagare un tributo deve dipendere dalla capacità contributiva del soggetto passivo (contribuente) e non da altri fattori amministrativi, come la data di iscrizione a ruolo. Colpire il contribuente in modo diverso a parità di reddito, violerebbe i principi di uguaglianza e di giustizia distributiva sanciti rispettivamente dagli artt. 3 e 53 della Costituzione italiana.

La Corte costituzionale, nuovamente chiamata a valutare la legittimità di una norma, con la sentenza n. 159/1985, ha richiamato un importante specificazione del principio di progressività tributaria. In tale pronuncia, è stata ribadita la distinzione tra imposte reali e imposte personali, sottolineando come questo elemento sia cruciale per l'applicazione dello stesso principio.

In questo caso, la decisione della Corte aveva ad oggetto diverse disposizioni del , riguardanti la disciplina della sovraimposta comunale sui fabbricati (SOCOF). In particolare, veniva contestato davanti ai giudici costituzionali la presunta violazione dell’art. 53 Cost. in materia di progressività, dal momento che la SOCOF non applicava un’aliquota progressiva, ma proporzionale e colpiva solo i redditi derivanti dagli immobili.

Con la sentenza n. 159/1985, la Corte costituzionale ribadì come il principio di progressività si applichi alle imposte personali (che colpiscono direttamente il reddito complessivo del contribuente) e non alle imposte reali, come la SOCOF (che colpisce il bene immobile specifico). Dunque, nonostante la SOCOF prevedesse un'aliquota proporzionale e non progressiva, la Corte l'ha ritenuta compatibile con la costituzione in quanto rientrante nella categoria delle imposte reali.

Come funziona l'imposta progressiva