La turbata libertà degli incanti, comunemente detta turbativa d'asta, è un delitto previsto dall'articolo 353 del codice penale italiano.

Rientra tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione e punisce chi altera, impedisce o devia una gara pubblica o ne allontana gli offerenti mediante violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

La fattispecie, rimasta nella sua struttura essenziale quella del codice Rocco, è stata oggetto di un rilevante intervento con la legge 13 agosto 2010, n. 136, che ne ha inasprito il trattamento sanzionatorio e ha introdotto il distinto delitto di Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), relativo alla fase antecedente alla pubblicazione del bando di gara.

Storia e inquadramento La norma è collocata nel libro II, titolo II, capo II del codice penale, dedicato ai delitti dei privati contro la pubblica amministrazione. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, il riferimento originario ai pubblici incanti e alle licitazioni private era storicamente ancorato alla disciplina della contabilità di Stato, in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Le successive riforme della contrattualistica pubblica non hanno eliminato la rilevanza penale della fattispecie, che continua ad applicarsi ogniqualvolta vi sia una procedura comparativa retta da regole predeterminate.

Bene giuridico tutelato L'individuazione del bene giuridico tutelato non è del tutto univoca. La ricostruzione tradizionale valorizza il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione; altre impostazioni insistono soprattutto sulla regolarità e libertà della gara, sulla parità di trattamento dei concorrenti e, più in generale, sulla correttezza del procedimento di scelta del contraente.

Elementi costitutivi Il reato è configurato come reato comune, poiché può essere commesso da chiunque; è tuttavia prevista una circostanza aggravante speciale quando il fatto sia commesso dalla persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni.

Le condotte tipiche, elencate in modo tassativo, consistono in violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti. Tali condotte devono tradursi nell'impedimento della gara, nel suo turbamento o nell'allontanamento degli offerenti; sul punto, dottrina e giurisprudenza non sono sempre concordi circa la qualificazione della fattispecie come reato di evento o di pericolo.

Sul piano soggettivo è richiesto il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di impedire o turbare la gara, oppure di allontanarne gli offerenti, con le modalità descritte dalla norma.

Il reato si consuma quando si verifica l'impedimento o il turbamento della gara, ovvero l'allontanamento anche di un solo offerente, il tentativo è generalmente ritenuto configurabile quando la condotta non giunga a produrre l'evento tipico.

L'ultimo comma dell'art. 353 estende inoltre la rilevanza penale alle licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, con pena ridotta alla metà.

Ambito applicativo e rapporti con l'articolo 353-bis Secondo un orientamento consolidato, l'art. 353 c.p. presuppone l'esistenza di una gara già avviata e procedimentalizzata; per questo la cosiddetta turbativa d'asta virtuale, cioè posta in essere prima dell'inizio della gara o in assenza di una procedura comparativa, non rientra di regola nella fattispecie, salvo la possibile applicazione dell'art. 353-bis c.p.

La giurisprudenza ha peraltro ritenuto applicabile l'art. 353 c.p. anche a procedure informali o gare ufficiose, quando la pubblica amministrazione si sia autovincolata al rispetto di regole comparative predeterminate per la scelta del contraente.

L'art. 353-bis c.p., introdotto nel 2010, punisce invece la turbativa del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. La fattispecie è generalmente letta come norma di anticipazione della tutela penale rispetto alla gara in senso stretto.

Giurisprudenza Tra i principi affermati dalla Corte di cassazione vi è quello per cui la gara costituisce il necessario presupposto del delitto di cui all'art. 353 c.p.; in mancanza di una procedura comparativa non ricorre la fattispecie della turbata libertà degli incanti.

Con sentenza n. 32319 del 2023 la Corte di cassazione ha escluso l'applicabilità del delitto alle procedure di concorso per il reclutamento dei professori universitari, ritenendo che tali procedure non coincidano con le offerte proprie delle gare richiamate dall'art. 353 c.p.

Con sentenza n. 30016 del 2024 le Sezioni Unite hanno affermato la possibile concorrenza formale tra il delitto di turbata libertà degli incanti e quello di estorsione, quando l'allontanamento dell'offerente mediante violenza o minaccia produca anche un danno patrimoniale, anche nella forma della perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire il risultato economico utile collegato alla partecipazione alla gara.

Norme collegate La legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha inserito gli artt. 353 e 353-bis c.p. tra i reati richiamati dall'art. 323-ter c.p., relativo alla causa di non punibilità per collaborazione tempestiva.

Nel 2023, in sede di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, i delitti di cui agli artt. 353 e 353-bis c.p. sono stati inclusi tra i reati-presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Note

Bibliografia Elvira Dinacci, Turbata libertà degli incanti, in Diritto on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2012. Olga Di Giovine, Turbata libertà degli incanti e astensione dagli incanti, in Trattato di diritto penale, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M.I. Papa, Milano, Giuffrè, 2008. Giovanni Fiandaca, Enzo Musco, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, Bologna, Zanichelli. Nicola Madia, La tutela penale della libertà di concorrenza nelle gare pubbliche, Napoli, 2012.

Voci correlate Appalto pubblico Autorità nazionale anticorruzione Codice dei contratti pubblici Delitti contro la pubblica amministrazione italiana Licitazione privata

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