La convivenza di fatto è un istituto giuridico introdotto nell'ordinamento italiano dall'art. 1, commi 36–65, della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (cosiddetta legge Cirinnà), che per la prima volta ha fornito una disciplina organica alle coppie non unite da matrimonio né da unione civile.
L'istituto è accessibile sia a coppie eterosessuali sia a coppie dello stesso sesso, e si distingue dall'unione civile, la quale è invece riservata esclusivamente a persone dello stesso sesso. Non è un istituto obbligatorio in caso di convivenza: rimane facoltativo e in caso di mancata sottoscrizione i rapporti patrimoniali tra i conviventi restano disciplinati dalle norme generali del codice civile. La convivenza di fatto è spesso confusa con l'unione civile, nonostante i due istituti presentino presupposti, effetti giuridici e livelli di tutela sensibilmente diversi.
Definizione e requisiti Ai sensi dell'art. 1, comma 36, della legge 76/2016, per conviventi di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Non si tratta quindi di una mera coabitazione: la norma presuppone la stabilità del legame affettivo, la reciprocità dell'assistenza e l'assenza di vincoli giuridici preesistenti incompatibili. Possono accedervi sia coppie eterosessuali sia omosessuali.
La convivenza esiste come fatto sociale anche prima della sua registrazione. Tuttavia, per accedere ai diritti specificamente previsti dalla legge 76/2016, è necessaria la dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e all'art. 13, comma 1, lett. b), del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Senza tale adempimento, la relazione resta priva delle tutele tipizzate dal legislatore.
Registrazione anagrafica Per costituire una convivenza di fatto ai sensi della legge 76/2016 occorre presentare una dichiarazione anagrafica al Comune di residenza. I partner devono risultare coabitanti al medesimo indirizzo con dimora abituale nello stesso Comune: una convivenza registrata con residenze differenti non è ammessa dall'ordinamento. Entrambi devono inoltre avere stato civile libero: la sola separazione personale non è sufficiente, essendo necessario il divorzio.
Diritti dei conviventi di fatto
Diritti in ambito penitenziario e sanitario I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (comma 38). In caso di malattia o di ricovero, ciascun convivente ha diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi e i familiari (comma 39).
Ciascun convivente può altresì designare l'altro quale proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati, per le decisioni in materia di salute in caso di incapacità di intendere e di volere, nonché per le scelte relative alla donazione di organi e alle modalità di trattamento del corpo in caso di morte. La designazione deve avvenire in forma scritta e autografa (comma 40–41).
Diritto di abitazione In caso di decesso del convivente proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per un periodo pari alla durata della convivenza, con un minimo di due anni e un massimo di cinque. Se nella stessa coabitano figli minori o figli disabili del convivente superstite, tale periodo non può essere inferiore a tre anni (comma 42). Il diritto cessa in caso di abbandono dell'abitazione o di nuovo matrimonio, unione civile o convivenza di fatto (comma 43).
Se la casa è condotta in locazione, il convivente ha facoltà di succedere nel contratto in caso di morte del conduttore o di suo recesso (comma 44).
Diritti patrimoniali L'art. 230-ter del codice civile, introdotto dal comma 46 della legge, riconosce al convivente che presti stabilmente la propria opera nell'impresa dell'altro il diritto a una partecipazione agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi, commisurata al lavoro prestato. Tale partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
In caso di decesso derivante da fatto illecito di un terzo, il convivente superstite ha diritto al risarcimento del danno secondo i medesimi criteri previsti per il coniuge superstite (comma 49).
Alimenti in caso di cessazione della convivenza In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice può stabilire il diritto del convivente di ricevere alimenti dall'altro, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono riconosciuti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, nella misura determinata ai sensi dell'art. 438, comma 2, del codice civile (comma 65). Non è tuttavia previsto alcun obbligo di mantenimento analogo a quello matrimoniale.
Il contratto di convivenza I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza (comma 50). Lo strumento è facoltativo, ma può rivelarsi determinante per evitare incertezze in caso di crisi del rapporto o di decesso.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico (comma 51).
Il contratto può contenere l'indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune e, facoltativamente, la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni (comma 53). In assenza di contratto, non si crea alcun regime patrimoniale automatico: ciascun convivente conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati.
Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione (comma 56) ed è affetto da nullità insanabile nelle ipotesi tassativamente previste dal comma 57, tra cui la presenza di un vincolo matrimoniale o di un'altra convivenza registrata, la minore età di una delle parti o la violazione dei requisiti di cui al comma 36.
Risoluzione Il contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra uno dei conviventi, ovvero per morte di uno dei contraenti (comma 59). In caso di recesso unilaterale, qualora la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione deve contenere un termine non inferiore a novanta giorni per lasciare l'abitazione (comma 61).
Convivenza di fatto ed eredità La convivenza di fatto non attribuisce al partner la qualità di erede legittimo né di legittimario. In mancanza di testamento, il convivente superstite non ha quindi diritto a una quota del patrimonio del defunto. Per trasmettere beni al convivente è necessario redigere un testamento, nel rispetto delle quote di legittima eventualmente spettanti a figli o ad altri eredi necessari. I diritti riconosciuti dalla legge sul piano abitativo, come il diritto temporaneo di godimento della casa comune e il subentro nella locazione, non costituiscono diritti successori in senso tecnico.
Note
Voci correlate Unione civile (ordinamento italiano) Legge 20 maggio 2016, n. 76 Monica Cirinnà Matrimonio Diritti LGBT in Italia
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