La somma urgenza è una circostanza eccezionale prevista dall’ordinamento italiano nell’ambito dei contratti pubblici, che consente alla stazione appaltante di disporre l’immediata esecuzione di lavori pubblici o l’immediata acquisizione di servizi e forniture, in deroga alle ordinarie procedure di affidamento, quando non sia possibile attendere i tempi delle procedure ordinarie senza pregiudicare la pubblica o privata incolumità.

L’istituto è disciplinato principalmente dall’articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, la cui rubrica è «Procedure in caso di somma urgenza». La disposizione disciplina sia le circostanze di somma urgenza in senso stretto sia, attraverso specifiche disposizioni, le ipotesi connesse agli eventi emergenziali individuati dal Codice della protezione civile.

Presupposti

La somma urgenza ricorre quando si verificano, o si prevede ragionevolmente che stiano per verificarsi, eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili, idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, e la situazione non consente alcun indugio nell’intervento.

Ai sensi dell’articolo 140, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, costituiscono quindi elementi caratterizzanti:

il verificarsi di un evento di danno o di pericolo, oppure la ragionevole previsione del suo imminente verificarsi; il carattere imprevisto o imprevedibile dell’evento; l’idoneità dell’evento a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica o privata incolumità; l’impossibilità di differire l’intervento senza pregiudizio; la necessità di limitare l’intervento a quanto necessario per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

La disciplina non coincide pertanto con la semplice urgenza dell’intervento amministrativo. L’istituto presuppone una situazione concreta nella quale l’attesa dei tempi ordinari di affidamento non sia compatibile con l’esigenza di eliminare il pericolo o il danno rilevante per l’incolumità.

Costituisce inoltre circostanza di somma urgenza, ai fini dell’articolo 140, il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 7 del Codice della protezione civile, ovvero la ragionevole previsione del loro imminente verificarsi, quando ciò richieda l’adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. L’articolo 7 del Codice della protezione civile, infatti, distingue gli eventi emergenziali in tre categorie, comprendenti le emergenze fronteggiabili con interventi ordinari, quelle che richiedono il coordinamento di più enti con mezzi e poteri straordinari e le emergenze di rilievo nazionale.

Procedura

Nelle circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente che si reca per primo sul luogo dell’evento può disporre l’immediata esecuzione dei lavori. Il medesimo soggetto può disporre, ricorrendone i presupposti, l’immediata acquisizione di servizi o forniture, compresi i servizi tecnici necessari alla realizzazione di lavori di somma urgenza qualora l’amministrazione competente non disponga di adeguate professionalità.

Il soggetto che dispone l’intervento redige contestualmente un verbale di somma urgenza, nel quale sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l’hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture necessari per rimuoverla.

L’esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei servizi e delle forniture possono essere affidate direttamente a uno o più operatori economici, individuati dal RUP o dal tecnico dell’amministrazione competente, in deroga alle procedure previste dagli articoli 37 e 41 del Codice dei contratti pubblici.

Per i lavori, l’immediata esecuzione è consentita entro il limite di euro oppure, se l’importo necessario è superiore, nei limiti di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, comunque entro la soglia di rilevanza europea. Per servizi e forniture, l’acquisizione è consentita entro il limite di quanto indispensabile alla rimozione dello stato di pregiudizio e comunque entro la soglia europea applicabile.

Determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario. In mancanza di un accordo preventivo, il RUP può ingiungere l’esecuzione delle prestazioni sulla base di prezzi determinati mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento.

Per i lavori, i prezzi così determinati sono ammessi nella contabilità. Per servizi e forniture, i prezzi sono allegati al verbale e sottoscritti dall’operatore economico; qualora l’esecutore non iscriva una riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Per gli appalti pubblici di forniture e servizi di importo pari o superiore a euro, quando non siano disponibili elenchi di prezzi basati su prezzari ufficiali e i tempi della somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, l’articolo 140 prevede inoltre la possibilità di stabilire consensualmente un prezzo provvisorio, con successiva determinazione definitiva a seguito di apposita valutazione di congruità.

Perizia giustificativa e approvazione

Il RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione e la trasmette, insieme al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante. Quest’ultima provvede alla copertura della spesa e all’approvazione della prestazione affidata.

Per gli enti locali, la copertura della spesa è assicurata secondo le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194, comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Qualora un servizio, una fornitura, un’opera o un lavoro ordinato per motivi di somma urgenza non ottenga l’approvazione dell’organo competente dell’amministrazione, la relativa esecuzione è sospesa immediatamente. Nel caso di lavori, la sospensione è preceduta dalla messa in sicurezza del cantiere; sono liquidati i corrispettivi dovuti per la parte già realizzata.

Durata della somma urgenza negli eventi di protezione civile

Nei casi riconducibili agli eventi di cui all’articolo 7 del Codice della protezione civile, la circostanza di somma urgenza permane finché non siano eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento e, comunque, per un periodo non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, salvo il maggiore termine stabilito dall’eventuale deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 24 del Codice della protezione civile.

Entro tali limiti temporali, le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture mediante le procedure previste dall’articolo 140.

Trasparenza e controlli

Gli affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 140 sono soggetti a specifici obblighi di pubblicità e controllo. Sul sito istituzionale dell’ente devono essere pubblicati gli atti relativi agli affidamenti, con l’indicazione dell’affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie.

Gli atti sono inoltre trasmessi all’ANAC per i controlli di competenza, secondo modalità e tempi compatibili con la gestione della situazione di emergenza, fermi restando gli ulteriori controlli di legittimità previsti dalla normativa vigente.

La documentazione assume particolare rilievo per verificare la sussistenza dei presupposti della somma urgenza e per delimitare l’intervento alle prestazioni effettivamente necessarie alla rimozione dello stato di pregiudizio. L’istituto non costituisce una procedura ordinaria alternativa alla gara, ma uno strumento eccezionale collegato alla necessità di intervenire senza indugio.

Limiti dell’affidamento diretto

L’affidamento diretto previsto dall’articolo 140 non è ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea, né per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.

Per gli interventi connessi agli eventi di protezione civile restano inoltre applicabili le specifiche disposizioni del Codice della protezione civile e gli eventuali provvedimenti adottati nell’ambito dello stato di emergenza, nei limiti stabiliti dalla normativa applicabile.

Note

Voci correlate

Codice dei contratti pubblici Contratto pubblico Affidamento diretto Responsabile unico del progetto Protezione civile Codice della protezione civile Stato di emergenza Autorità nazionale anticorruzione Trasparenza amministrativa

Collegamenti esterni , su ‘’Normattiva’’. , portale della legislazione vigente della Repubblica Italiana.

Categoria:Appalti pubblici in Italia