La medicina generale in Italia è gestita dal medico di medicina generale, definito, nella normativa vigente, «medico di assistenza primaria a ciclo di scelta»: esso è un laureato in medicina e chirurgia che ha conseguito il diploma triennale di formazione specifica in medicina generale ed eroga l'assistenza sanitaria primaria sul territorio, assumendo il ruolo di medico curante degli assistiti iscritti nella propria lista o gli altri inquadramenti professionali previsti dall'accordo collettivo nazionale (ACN) di pertinenza.

Il medico di medicina generale esercita la professione nell'ambito della disciplina della medicina generale, caratterizzata da competenze specifiche secondo la definizione europea WONCA.

Invero, tra i medici di medicina generale rientrano anche i medici di continuità assistenziale (ora confluiti nel ruolo unico di assistenza primaria), i medici di emergenza territoriale, i medici operanti negli istituti penitenziari e della medicina dei servizi.

L'ACN per la medicina generale relativo al triennio 2022–2024 è stato sottoscritto il 5 novembre 2025 ed entrato in vigore il 15 gennaio 2026 con l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni – triennio 2022-2024, sottoscritto il 5 novembre 2025 e sancito con Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, Rep. atti n. 1/CSR del 15 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, Supplemento ordinario n. 5. Esso sostituisce il precedente ACN relativo al triennio 2019–2021, sancito con Intesa Rep. atti n. 51/CSR del 4 aprile 2024, ed è stato successivamente integrato dall'accordo sancito il 26 giugno 2026 per l'attuazione dell'investimento PNRR relativo alle case della comunità.Intesa sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per l'attuazione dell'investimento 1.1 «Case della Comunità e presa in carico della persona» (Missione 6 – Salute, Componente 1) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Rep. atti n. 96/CSR del 26 giugno 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2026.

L'ACN, insieme al codice di deontologia medica, disciplina la figura e i compiti del medico di famiglia: medico di medicina generale: medico di norma in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, conseguito al termine di un corso triennale regionale non universitario. La formazione specifica in medicina generale è disciplinata dalla normativa nazionale in attuazione della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali. medico del ruolo unico di assistenza primaria: medico convenzionato con l'azienda sanitaria per l'esercizio dell'attività di assistenza primaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato è richiesto, salvi i diritti acquisiti previsti dalla normativa, il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale.

Ai sensi dell'art. 2 dell'ACN, l'accordo regola i rapporti convenzionali relativi a quattro settori di attività: ruolo unico di assistenza primaria; medicina dei servizi territoriali; emergenza sanitaria territoriale; assistenza negli istituti penitenziari (medicina penitenziaria, svolta presso i penitenziari, le case circondariali e le altre tipologie di carceri).

Con l'attuazione del ruolo unico di assistenza primaria, la continuità assistenziale (tradizionalmente nota come guardia medica) non costituisce più un settore convenzionale autonomo: le relative attività rientrano nell'attività oraria del medico del ruolo unico, mentre gli incarichi preesistenti sono disciplinati dalle disposizioni finali e transitorie dell'accordo.

La continuità dell'assistenza è garantita nell'ambito delle aggregazioni funzionali territoriali per l'intero arco della giornata e per sette giorni alla settimana. L'ACN consente tuttavia alle aziende sanitarie di organizzare il servizio con ridotta presenza nell'orario notturno avanzato (ore 24:00–8:00), in integrazione con il numero unico europeo per le cure non urgenti 116117 e con il sistema di emergenza-urgenza 118.

Storia Per gran parte del Novecento l'assistenza sanitaria italiana fu prevalentemente organizzata secondo un sistema mutualistico: diversi enti e casse di malattia garantivano l'assistenza ai propri iscritti e ai loro familiari; il , convertito nella , avviò il superamento del sistema del medico mutualista e del medico condotto per chi non era assistito da una mutua, trasferendo alle Regioni i compiti relativi all'assistenza ospedaliera precedentemente svolti dagli enti mutualistici.

La figura venne introdotta con la , in sostituzione di quella precedente. La norma assegnò al "medico generico" (articolo 48, “Personale a rapporto convenzionale”) un ruolo centrale nella cura della persona in ambito extraospedaliero, sulla base del principio della libera scelta del «medico di fiducia» (articolo 25, comma 4), garantendo a tutti i residenti, cittadini e stranieri, il diritto di essere curati da un medico, indipendentemente dal reddito o dall'occupazione svolta.

Il , e successive modificazioni hanno disciplinato il percorso formativo post lauream finalizzato al conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, necessario per l'accesso ordinario alla professione.

Il decreto Balduzzi del 2012 ha introdotto, tra le altre misure, il “ruolo unico” della medicina generale e lo sviluppo delle forme organizzative monoprofessionali e multiprofessionali dell'assistenza territoriale.

L'ACN del 2018 ha previsto un ampliamento delle attività dei medici di famiglia, anche attraverso l'impiego di strumenti di diagnostica di primo livello negli ambulatori convenzionati.

Nel maggio 2024 la Federazione italiana medici di medicina generale e Legacoop hanno siglato un accordo che prevedeva un nuovo modello operativo per i medici di famiglia, che possono associarsi in cooperative e usufruire delle convenzioni di Legacoop; le cooperative sono tenute a dotarsi di personale di segreteria e infermieristico, strumentazione (elettrocardiografo, spirometro, ecografo) e servizi informatici. Secondo alcuni commentatori l'accordo mette in capo ai medici il rischio di impresa, trasformando un servizio pubblico erogato in modo equo e universale in un'attività imprenditoriale potenzialmente orientata al profitto. L'ACN del 4 aprile 2024 ha dato effettiva attuazione al ruolo unico di assistenza primaria previsto dal decreto Balduzzi, con lo svolgimento a tempo pieno dell'attività convenzionale a ciclo di scelta, su base oraria o secondo entrambe le modalità, nell'ambito delle AFT e delle forme organizzative multiprofessionali.

L'ACN per il triennio 2022-2024 ne confermava e aggiorna la disciplina: gli incarichi sono conferiti in una sola azienda sanitaria e comportano la progressiva modulazione dell'attività a ciclo di scelta e dell'attività oraria; introduceva incentivi collegati agli obiettivi delle AFT e alle attività nelle case della comunità e confermava la disciplina dell'anticipo della prestazione previdenziale (APP), finalizzato a favorire il ricambio generazionale.

Formazione, accesso e requisiti

In Italia la formazione post lauream in medicina generale è affidata, dagli anni Novanta, al corso di formazione specifica in medicina generale, organizzato dalle Regioni e dalle Province autonome secondo la normativa nazionale.

La Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con una mozione approvata il 16 novembre 2018, ha proposto una riforma della formazione medica volta al riconoscimento formale della qualifica di specialista ai medici in possesso del titolo di medico di medicina generale.

L'accesso alla professione è disciplinato dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni. A norma di legge, per diventare medico di medicina generale è necessario: il possesso della laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia; l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e l'iscrizione all'albo professionale; il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, conseguito al termine del corso triennale organizzato dalle Regioni e dalle Province autonome; per ottenere un incarico a tempo indeterminato nel ruolo unico di assistenza primaria, risultare assegnatario di un incarico convenzionale con il SSN mediante le procedure per la copertura degli incarichi vacanti previste dall'ACN e attuate dalle Regioni.

Profilo contrattuale In Italia il medico di medicina generale, a differenza dei medici ospedalieri, non è un dipendente: l'ACN qualifica espressamente la sua attività come libero-professionale contrattualizzata e regolamentata dall'accordo stesso, nell'ambito del modello organizzativo regionale.

Il trattamento economico del medico del ruolo unico di assistenza primaria comprende il compenso per l'attività a ciclo di scelta e quello per l'attività oraria. La retribuzione per l'attività a ciclo di scelta si articola in una quota capitaria per assistito, definita a livello nazionale, e in quote variabili negoziate a livello regionale (per programmi di governo clinico e medicina d'iniziativa, per servizi, per il fondo aziendale dei fattori produttivi e per ulteriori attività), che possono rappresentare fino al 30 per cento del totale; sono previsti compensi capitari aggiuntivi per gli assistiti ultrasettantacinquenni e per quelli di età inferiore a quattordici anni. L'arredo, gli strumenti tecnologici dell'ambulatorio e gli affitti dei locali sono a carico del medico, con possibilità di incentivi per i fattori produttivi e per l'organizzazione dello studio.

Non essendo un lavoratore dipendente, il medico convenzionato non gode dell'istituto delle ferie retribuite e dell'indennità di malattia nella forma prevista per il pubblico impiego. L'ACN pone però a carico del servizio pubblico un contributo pari allo 0,72 per cento dei compensi, versato all'ENPAM per la stipula di assicurazioni destinate a far fronte all'onere della sostituzione o al mancato guadagno per eventi di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio. Ai medici della medicina dei servizi territoriali sono riconosciuti un permesso annuale retribuito e specifiche tutele per assenze per malattia e gravidanza, mentre ai medici dell'emergenza sanitaria territoriale è riconosciuto un periodo di riposo annuale.L'incarico del ruolo unico di assistenza primaria comporta un impegno a tempo pieno, articolato fra attività a ciclo di scelta e attività oraria, con progressiva riduzione di quest'ultima all'aumentare del numero di assistiti in carico, fino al massimale di scelte: settimanali di attività oraria dal conferimento dell'incarico fino a 400 assistiti; settimanali da 401 a assistiti; settimanali da a assistiti; settimanali da a assistiti.

Gli accordi integrativi regionali possono innalzare il massimale fino a assistiti per i medici che operano nelle forme organizzative multiprofessionali dotate di personale di segreteria e infermieristico, oppure nelle aree disagiate individuate dalla Regione. Le scelte in deroga, fra cui quelle del figlio, del coniuge e del convivente di un assistito già in carico allo stesso medico e appartenente al medesimo nucleo familiare, sono acquisibili oltre il massimale nella misura massima del 20 per cento. Ulteriori deroghe, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978, possono essere autorizzate per situazioni locali particolari e per un tempo non superiore a sei mesi.