Sono redditi di lavoro autonomo quelli disciplinati dall’art. 53 del Testo unico delle imposte sui redditi (di seguito T.U.I.R.)., ossia «quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lett. c) del comma 3 dell’art. 5». Nel sistema tributario italiano, i redditi di lavoro autonomo si collocano in una posizione intermedia tra il reddito di impresa e quello di lavoro dipendente. Tale inquadramento riflette la natura personale di questa tipologia di redditi, in cui l'apporto intellettuale o tecnico del soggetto prevale sull'impiego di capitale e sull'organizzazione dei mezzi produttivi.

Caratteristiche Le tre caratteristiche che consentono di delimitare l'ambito dei redditi di lavoro autonomo sono: l’autonomia, ossia l’assenza di subordinazione, che consente di distinguere tali redditi da quelli di lavoro dipendente; l’abitualità, consistente nello svolgimento della professione in modo sistematico e continuativo nel tempo. Essa permette di operare una distinzione dai redditi diversi, i quali comprendono invece le ipotesi di lavoro autonomo occasionale; l’assenza della commercialità ai fini fiscali, da cui discende l’impossibilità di ricondurre l’attività svolta tra quelle descritte dall’art. 55 T.U.I.R. A tal riguardo, qualora un’attività libero-professionale si spersonalizzi per effetto della prevalenza dell’organizzazione dei mezzi produttivi sul lavoro personale, essa è qualificata come reddito d’impresa, salvo il caso in cui si tratti di professioni per le quali è richiesta l’iscrizione a un albo, come quella dell’avvocato. In tali casi si ritiene comunque prevalente l’apporto del sapere teorico-specialistico rispetto alla componente organizzativa. Rileva il grado di incidenza dell'organizzazione sull'attività svolta: quanto più l'apparato organizzativo acquista un peso autonomo rispetto alla prestazione professionale, tanto più il reddito tende ad essere ricondotto alla sfera del reddito di impresa.

Fattispecie per assimilazione L’art. 53, comma 2, T.U.I.R. individua invece i redditi di lavoro autonomo per assimilazioneSi tratta di redditi che derivano da attività le quali, pur non possedendo tutti i connotati tipici del lavoro autonomo, si caratterizzano per il prevalente apporto di lavoro dell’individuo e per l’assenza di vincoli di subordinazione, da dichiararsi nel periodo d’imposta in cui sono percepiti., da aggiungersi a quelli definiti al comma 1. Essi sono: i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; le partecipazioni agli utili di cui alla lettera del comma 1 dell'art. 41 (ora art. 44), quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata; le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia; i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della ; le indennità corrisposte ai Giudici onorari di Pace e ai Vice Procuratori onorari. Sono ricompresi tra i redditi di lavoro autonomo anche quelli prodotti in forma associata. Tali forme sono denominate associazioni tra professionistiart. 10, L. n. 183/2011 e D.M. 8 febbraio 2013. In queste ipotesi il reddito, determinato unitariamente in capo all’associazione, è imputato ai singoli associati secondo il principio di trasparenza e in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione, analogamente alle società di persone. Per la professione forense, si fa riferimento alla "società tra avvocati"art. 4-bis, L. n. 247/2012..Rientrano inoltre tra i redditi professionali quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quando l'attività sia svolta nell'ambito dell'esercizio tipico di una professione ovvero quando le collaborazioni, pur non essendo tipiche, vengono svolte abitualmente ed in forma professionale.

La distinzione tra i redditi di lavoro autonomo "puri" e "per assimilazione" sta nella determinazione della base imponibile. Difatti, se per i redditi di lavoro autonomo "puri" è previsto un calcolo di tipo analiticoIl calcolo analitico del reddito si ottiene sottraendo alla somma di tutti i ricavi percepiti, la somma di tutti i costi sostenuti nel corso dell'anno di imposta. analogo a quello per i redditi di impresa, per i redditi di lavoro autonomo per assimilazione sono previsti criteri forfetari.

I principi di determinazione della base imponibile I principi di determinazione della base imponibile permettono di individuare gli elementi reddituali positivi (ricavi) e negativi (costi) che rilevano ai fini del calcolo del reddito. Essi concorrono a formare il valore del presupposto d’imposta, ossia la base imponibile sulla quale si applicherà l’aliquota fiscale.

Gli obblighi di documentazione

La legge prescrive degli obblighi in materia di documentazione della contabilità dell’attività lavorativa al fine di tenere traccia di costi e ricavi. Gli obblighi riguardano da un lato la tenuta di scritture necessarie alla riscossione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e dall’altro quelle necessarie per il pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Ogni lavoratore autonomo è tenuto all’apertura di una partita IVA (art. 1, D.P.R. 633/1972). Nello svolgimento dell’attività lavorativa, il lavoratore è obbligato alla tenuta dei registri IVA di fatture e acquisti (artt. 23 e 25, D.P.R. 633/1972), quindi è tenuto ad annotare in due registri separati tutte le fatture emesse e tutte le fatture o le bollette pagate e relative a beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’arte o della professione..

Il lavoratore è inoltre obbligato alla tenuta delle scritture contabili ai fini IRPEF (artt. 13 e 19, D.P.R. 600/1973)..

Il principio di determinazione analitica

Il principio di determinazione analitica (o principio analitico), previsto dall'art. 54, comma 1, T.U.I.R., costituisce il criterio ordinario per il calcolo del reddito di lavoro autonomo. In base a tale principio, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e la somma delle spese sostenute nel periodo di imposta. Il criterio analitico è sostituito da un criterio di calcolo a forfait nelle ipotesi di regime forfettario.

Il criterio di cassa

Il criterio di cassa, previsto all’art. 54, comma 1, T.U.I.R., stabilisce che ai fini della determinazione del reddito rilevano i compensi effettivamente percepiti e le spese effettivamente pagate nel periodo di imposta. Questo criterio completa il principio analitico poiché la base imponibile è data dalla differenza tra gli incassi e i pagamenti del periodo. Sono tuttavia previste delle eccezioni, per cui in talune ipotesi si applica invece il principio di competenza economica.

Il criterio di inerenza

Il criterio di inerenza, come emerge dall’art. 54, comma 1, T.U.I.R., stabilisce che sono rilevanti ai fini del reddito solo gli elementi reddituali direttamente riferibili all’attività professionale svolta dal lavoratore autonomo. Tale criterio integra la determinazione analitica del reddito poiché ricavi e costi sono computati solo se effettivamente sostenuti nel periodo di imposta e se originano da attività lavorativa.

L'applicazione del criterio di inerenza pone alcune difficoltà in relazione ai cosiddetti beni ad uso promiscuo, ossia quei beni utilizzati sia per esigenze professionali sia personali. In questi casi, i costi rilevano esclusivamente per la quota riferibile all'attività professionale, determinata in via forfettaria dal legislatore. Un esempio è il locale utilizzato sia per l’esercizio della professione che a scopo personale o familiare, in cui i costi derivanti dal locale sono deducibili nella misura del 50% ai sensi dell’art. 54, comma 3, T.U.I.R..

Il principio di onnicomprensività

Il principio di onnicomprensività è tradizionalmente applicato alla determinazione del reddito del lavoratore dipendente. In base alla recente riforma fiscale (art. 5, comma 1, lett. f, l. 111/2023)., il legislatore ha previsto la progressiva estensione di tale criterio anche al reddito di lavoro autonomo. Il principio implica che concorrono alla formazione del reddito tutte le somme e i valori percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività professionale, a prescindere dalla loro qualificazione giuridica o dalla forma in cui il compenso viene corrisposto. Devono quindi essere considerate ai fini del reddito tutte le somme percepite in connessione con l'attività professionale, indipendentemente dalla loro natura o denominazione.

Regime ordinario Il regime ordinario è il sistema di determinazione del reddito applicato ai lavoratori autonomi che non rientrano in regimi fiscali agevolati. In tale regime, il reddito è calcolato secondo il principio di determinazione analitica, mediante la contrapposizione tra componenti positivi e negativi. Le voci che possono concorrere alla formazione del reddito sono numerose; quelle illustrate di seguito rappresentano solo alcuni esempi tra i principali elementi rilevanti.

Componenti positive I compensi

I compensi rappresentano la principale componente positiva del reddito di lavoro autonomo. Essi seguono il principio di cassa. Da ciò consegue che debbano essere computati al momento dell’effettiva percezione e che solo da quel momento vengano in essere come fiscalmente rilevanti. Bisogna però tener conto dei vari scompensi che possono venire in essere a seconda della modalità di pagamento. Infatti, se si percepisce un compenso in denaro liquido o mediante pagamento con carta di credito, questo rientrerà immediatamente all’interno della contabilità del professionista. Diversamente, se si dispone di un bonifico, questo verrà computato al momento dell’effettiva percezione del denaro sul conto dell’attività lavorativa e non invece al momento dell’esborso da parte del cliente/debitore. Per questo, con riferimento alla base imponibile non rilevano fiscalmente in quanto momenti temporalmente separati: la data valuta (salvo non vi siano interessi maturati a favore del professionista); il momento in cui si è data disposizione all’ordine di bonifico; il momento in cui l’ente ha comunicato al professionista l’avvenuto accreditoSalvi,Giulio,Redditi di lavoro autonomo: componenti positivi, in One FISCALE.. Dunque, se il professionista incassa un compenso anticipato rispetto all’esecuzione della prestazione, la somma risulterà computabile alla base imponibile anche se la prestazione non è ancora stata effettuata. Similmente, se al momento della percezione del compenso l’adempimento è stato solo parziale.