La polizia provinciale è un corpo (o servizio) di polizia locale operante nelle province e nelle città metropolitane d'Italia.

Esercita funzioni di pubblica sicurezza nell'ambito del territorio di pertinenza, di concerto con le altre forze di polizia italiane.

Storia

Le origini storiche della polizia provinciale possono essere riassunte in due figure: gli antesignani di tale corpo sono le guardie delle province e dei comuni, istituite e regolamentate in base al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 (Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza) ed anche i "guardiacaccia" alle dipendenze di quelli che erano un tempo i comitati provinciali della caccia, istituiti con il regio decreto giugno 1939, n. 1016.

Con la legge 7 marzo 1986, n. 65, che introdusse la possibilità per le province di costituire corpi (o servizi) di polizia a livello provinciale, nacquero i primi comandi con l'odierna denominazione di polizia provinciale.

Negli anni 2000 quasi tutte le province d'Italia risultavano dotate di tale corpo. La polizia provinciale non è presente nella Regione autonoma della Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Nella Regione autonoma della Sardegna è presente solo in provincia di Cagliari. Nella Regione a statuto speciale Sicilia non è presente nel Libero consorzio comunale di Caltanissetta. Nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia era presente in tutte le province pur se in quella di Trieste aveva una particolare denominazione: "Corpo di Polizia Ambientale e Territoriale". A partire dal 1º giugno 2016, ai sensi della L.R. 11 marzo 2016 n. 3, le funzioni in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica, venatoria e in materia di caccia e pesca sono trasferite dalla Provincia di Trieste alla Regione, con l'assorbimento delle unità di polizia provinciale nel Corpo forestale regionale.

Il 14 maggio 2013, a Rieti, alla presenza di oltre 150 tra agenti e ufficiali della polizia provinciale provenienti da tutte le regioni d'Italia, si è dato vita all'approvazione dello statuto, con l'elezione di propri rappresentanti (consiglio direttivo) e una nuova fase operativa della "Associazione Italiana Agenti e Ufficiali di polizia provinciale" (AIPP).

Disciplina normativa

I corpi (o servizi) possono essere istituiti e disciplinati ai sensi dell'art. 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che al primo comma prevede che gli enti locali - oltre i comuni - possano svolgere le funzioni di polizia locale:

Accanto a questa previsione generale, diverse leggi statali e regionali hanno inoltre attribuito alla polizia provinciale specifiche competenze e funzioni,in diversi ambiti e settori.

Generalmente la polizia provinciale ha competenza a carattere generale sull'intero territorio della provincia di appartenenza e, in special modo, su quelle materie che, a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono state delegate dallo Stato all'ente provinciale, fatte salve le specifiche competenze di altri organi.

Essa può concorrere, con funzione ausiliaria, ai servizi di ordine e sicurezza pubblica. Ai sensi della legge n. 65/1986, il corpo è costituito con apposita delibera e deve essere costituito da un numero superiore alle sette unità (quando inferiore a sette unità è costituito invece il servizio).

Il corpo opera alle dipendenze della relativa provincia di riferimento, quale ente territoriale locale dello Stato italiano, ed ha competenza riferita al territorio dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni. In genere è operativamente autonoma dagli altri servizi e settori provinciali. Quanto alle competenze, si occupa del controllo del territorio svolgendo le diverse funzioni di polizia all'interno di vari contesti, dalle aree interne alle periferie delle aree urbane di molte realtà italiane.

Essa può partecipare inoltre alle attività operative, nell'ambito dei "piani coordinati di controllo del territorio", unitamente ai vari organi di polizia dello Stato, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 2008, n. 125.

Organizzazione È organizzata, in genere, in un comando centrale - provinciale, in comandi distaccati sul territorio e in nuclei specializzati per diversi settori d'attività.

Presso quasi tutti i comandi, a livello provinciale è attiva una centrale operativa che coordina la gestione delle attività operative e del personale impiegato, ricevendo al contempo le segnalazioni.

Il corpo ha in dotazione diversi autoveicoli, dai fuoristrada e auto 4x4 alle auto più veloci, impiegate soprattutto nei servizi di polizia stradale. In molti comprensori sono operative diverse tipologie di imbarcazioni, quad-bike, biciclette, ciclomotori, motocicli da strada.

Presso numerose Procure della Repubblica sono attive aliquote di personale che compongono apposite sezioni di polizia giudiziaria alle dipendenze funzionali del Procuratore della Repubblica. All'interno della Sezione regionale della Corte dei Conti di Napoli, primo caso in Italia d'intesa tra magistratura contabile e un corpo di polizia, funziona un'aliquota di personale della polizia provinciale di Napoli con compiti di polizia giudiziaria, impegnata a svolgere per conto della Procura contabile indagini in materia di reati relativi all'abusivismo edilizio, alle attività di sversamento di rifiuti (ordinari, speciali e tossici) e di inquinamento del suolo, dell'aria e delle acque.http://www.diariopartenopeo.it/napoli-primo-caso-in-italia-di-intesa-tra-procura-contabile-e-polizia-giudiziaria/ - URL consultato il 24.09.2014

Personale

Arruolamento e requisiti

La selezione del personale avviene attraverso concorso pubblico bandito dall'ente di appartenenza, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, nel rispetto dei requisiti generali previsti stabiliti di volta in volta dai singoli enti interessati e della normativa vigente. Il rapporto di lavoro è invece regolato dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali.

Stato giuridico Gli appartenenti al corpo rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del c.p. e dell'art. 2700 del c.c. L'ordinamento del corpo e le qualifiche sono disciplinate dalla legge regionale di appartenenza.

Inoltre sono titolari delle seguenti qualifiche ed attribuzioni:

Agente o ufficiale di Polizia giudiziaria: sono agenti o ufficiali di polizia giudiziaria all'interno del territorio dell'ente di appartenenza e durante l'orario di servizio, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 57 secondo comma b) e terzo comma codice di procedura penale. Ai sensi dell'art. 29 della L. 157/1992, gli agenti della polizia provinciale (agenti dipendenti dall'ente locale preposto in materia), possono redigere gli atti, previsti dalla normativa quadro in materia venatoria, anche fuori dall'orario di servizio. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13264, depositata il 4 aprile 2025, ha recentemente chiarito che il riferimento a "quando sono in servizio" va interpretato a livello "funzionale" relativamente al territorio di competenza dell'ente di appartenenza, anche se fuori l'orario di servizio purché si rispettino le relative attribuzioni che la legge riconosce a tali operatori, tra cui vi è l’accertamento di reati. L'aspetto"funzionale" è direttamente connesso alla potestà pubblica coerente con la dignità di pubblico ufficiale. Nell'ambito della polizia giudiziaria, tale qualità si configura dunque come uno status di natura personale e permanente per l'operatore della polizia provinciale/metropolitana, in particolar modo quando si verifica un reato e la legge ne richiede un intervento immediato, specie nella flagranza. La Suprema Corte di Cassazione si era già pronunciata con le sentenze n. 31930 del 7 giugno 2022 e n. 31231 del 25 settembre 2020, confermando l'ambito di competenza della polizia giudiziaria per gli operatori di polizia locale. Agente di pubblica sicurezza: con qualifica permanente, ai singoli appartenenti (agenti, addetti a coordinamento e controllo, figura apicale) è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza (ai sensi dell'art. 5, primo comma, lettera c) della legge 7 marzo 1986, n. 65) quando possiedono i requisiti richiesti dalla legge, su istanza individuale del presidente dell'amministrazione al prefetto. Il personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, in modo permanente, porta pertanto senza licenza l'arma assegnata nel territorio dell'ente di appartenenza e anche fuori l'orario di servizio, secondo quanto previsto e disposto dai rispettivi regolamenti e dalle normative vigenti in materia. Invece, i corpi (o servizi) di polizia provinciale possono svolgere funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Servizio di polizia stradale: con qualifica permanente, le unità della polizia provinciale, inoltre, svolgono servizio di polizia stradale nel territorio dell'ente di appartenenza, come previsto dagli artt. 11 e 12 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Organico e distribuzione nazionale dei corpi di polizia provinciale/metropolitana Secondo dati ISTAT, nel 2007 il personale addetto ammontava a 2.890 unità (in gran parte appartenente ai corpi di polizia provinciale e in minor misura ai servizi di vigilanza faunistica-venatoria provinciale).Dati ISTAT 2007 "principali indicatori sulla caccia". Url consultato il 24.09.2016

Secondo i dati del Ministero dell'interno al 31 dicembre 2011, il personale in servizio, ammontava in totale a 2.769 unità, aventi il seguente inquadramento:Dai dati del Ministero degli Interni, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per gli uffici territoriali del governo e per le autonomie locali. Censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali, dati aggiornati al 31 dicembre 2011

39 unità nel ruolo di dirigente; 525 unità di personale inquadrato nella categoria D; 2.205 unità di personale inquadrato nella categoria C.

Un’indagine condotta dall’UPI nell’aprile 2020 sull’organizzazione dei corpi e servizi di polizia provinciale nelle 76 Province delle regioni a statuto ordinario ha fatto emergere il seguente quadro di sintesi:

"Prima dell’entrata in vigore della legge 56/14 tutte le province (comprese le attuali Città metropolitane) avevano corpi e servizi di polizia in cui erano impiegate circa 3000 unità.

➢ In 69 province su 76 esiste una struttura di polizia provinciale.

➢ In 51 province su 69 la polizia è strutturata in un corpo o un servizio autonomo, mentre nelle altre 18 province operano all’interno di altri settori dell’ente.

➢ Nelle 69 strutture di polizia provinciale sono in servizio 999 dipendenti: 30 dirigenti, 188 funzionari e 781 agenti.

➢ In media in ogni struttura di polizia provinciale operano 14,5 dipendenti, ma occorre considerare che solo 26 province hanno una struttura con un numero di dipendenti superiore alla media, mentre altre 43 hanno strutture con numeri inferiori alla media.

➢ Anche in assenza di un dirigente, in tutte le strutture c’è comunque un funzionario responsabile.

➢ La maggior parte del personale (circa il 70%) è impiegato nelle funzioni fondamentali. Il restante personale (circa il 30%) è impiegato nelle funzioni delegate dalle Regioni.

➢ Il personale è ripartito equamente tra funzioni di polizia stradale (1/3) funzioni di polizia ambientale (1/3) e funzioni di polizia faunistica e venatoria (1/3)."Audizione dell'UPI del 27.10.2020 alla Camera dei Deputati presso la Commissione Affari costituzionali

Il personale complessivo è attualmente stimato in circa 1100 unità compreso quello distribuito nelle regioni a statuto speciale.

Ambito operativo