Per Lodo Rete 4 si intende un insieme di vicende giudiziarie, sentenze e leggi emanate dal parlamento italiano, riguardanti Rete 4 e la disputa circa l'occupazione delle frequenze analogiche necessarie a trasmetterne il segnale.
Gli anni 1980 e l'"occupazione dell'etere"
All'inizio degli anni ottanta tutte le frequenze televisive disponibili per gli operatori privati erano già state occupate in quanto in Italia, a differenza degli altri paesi europei, era avvenuta una rapida proliferazione di centinaia di emittenti locali, alcune delle quali avevano iniziato a trasmettere anche su scala extraregionale. La legge d'altronde non prevedeva, ma nemmeno escludeva, la possibilità per i privati di interconnettere i propri ripetitori situati in regioni diverse in modo da poter trasmettere lo stesso programma su tutto il territorio nazionale. Inoltre la sentenza n. 202 della Corte costituzionale (1976) nel confermare il monopolio pubblico su scala nazionale, aveva stabilito che nulla vietava le trasmissioni in ambito locale. Sfruttando la mancanza di un divieto esplicito, nel 1980 l'emittente Canale 5, di proprietà della Fininvest presieduta da Silvio Berlusconi, cominciò a diffondere dai suoi ripetitori, sparsi su tutto il territorio nazionale, gli stessi programmi preregistrati su videocassette. I ripetitori locali trasmettevano con minime differenze di orario gli uni dagli altri, quindi la legge era rispettata sul piano formale anche se la programmazione era nei fatti a diffusione nazionale.
Nell'estate del 1981, in attesa di una nuova sentenza della Corte costituzionale, Berlusconi dichiarò che non si può fare televisione se non si è collegati con tutto il paese e con l'estero; il 14 luglio la Corte si espresse ribadendo il limite per i privati a trasmettere solo in ambito locale.
Forte di questa sentenza, il 1º febbraio 1982 la Rai si rivolse alla magistratura denunciando Canale 5 di Fininvest, Italia 1 di Rusconi e Rete 4 di Mondadori per «la contemporaneità delle trasmissioni, non via etere, ma a mezzo videocassette preduplicate su varie emittenti, intaccando così il privilegio monopolistico», dal momento che i tre network avevano già interconnesso i propri ripetitori e trasmettevano su tutto il territorio nazionale.
Anche l'Associazione nazionale teleradio indipendenti (ANTI), nata nel 1974, si rivolse alla magistratura nel 1982 accusando i networks di «avere realizzato la diffusione su scala nazionale di uno stesso programma». Il Parlamento non intervenne, nonostante in quello stesso anno il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Remo Gaspari affermò di avere l'intenzione di disattivare gli impianti di trasmissione delle tre reti.
L'acquisto di Rete 4 da parte di Fininvest e gli interventi del governo Craxi
Nel luglio 1984 Mondadori decise di vendere la propria quota di maggioranza in Rete 4 perché l'emittente era in perdita. Il presidente Mario Formenton chiese aiuto all'ingegner Carlo De Benedetti per trovare un valido acquirente e risolvere la crisi. Ben presto circolarono voci su una trattativa in corso tra Mondadori e l'imprenditore edile Vincenzo Romagnoli, proprietario del Gruppo Acqua Marcia, voci che poi trovarono conferma qualche giorno dopo. Negli articoli citati si afferma che la crisi che Rete 4 stava subendo era causata perlopiù dalla guerra, per gli ascolti e per le tariffe pubblicitarie, in corso tra essa e Canale 5 di Silvio Berlusconi: l'accordo con Romagnoli, che era un imprenditore edile proprio come Berlusconi, avrebbe dovuto dare inizio ad una fase di collaborazione tra le due reti concorrenti, sia sul piano pubblicitario che su quello tecnico.Nei successivi giorni, però, emersero dei dubbi sulla tenuta finanziaria del gruppo di Romagnoli dal momento che, per l'acquisto di Rete 4, Mondadori chiedeva almeno 110 miliardi di lire. Siccome il gruppo di Romagnoli non poteva affrontare questo acquisto "da solo", la Mondadori cercò di sollecitare il gruppo Acqua Marcia per conoscere l'identità di coloro che, assieme al già citato gruppo, avrebbero acquisito le quote di maggioranza di Rete 4.
Il 2 agosto 1984 la trattativa venne interrotta perché si scoprì che nella cordata di compratori della rete era presente anche la Fininvest; inoltre, sembra che alla base della mancata trattativa ci siano state valutazioni discordanti tra i contraenti sul costo dei programmi da comprare. Qualche settimana dopo si avviarono le trattative di vendita di Rete 4 a Berlusconi mediate da Enrico Cuccia presso Mediobanca.
Il 27 agosto 1984 Fininvest chiuse l'accordo con Mondadori per la costituzione della società "Sedit - Retequattro", partecipata al 50% da Mondadori e al 50% da Fininvest, che avrebbe controllato l'emittente televisiva. L'operazione fu vista in qualche maniera come eclatante, poiché Berlusconi possedeva già due reti televisive nazionali, Canale 5 ed Italia 1. Con l'acquisizione di Rete 4 si veniva a delineare un monopolio dell'emittenza privata esclusivamente in mano a Fininvest; Berlusconi, dal canto suo, negò la sussistenza di una tale situazione e definì invece l'operazione come un'alleanza tra la Fininvest, il più grande gruppo televisivo italiano, e la Mondadori, azienda leader nel campo della carta stampata. Quest'operazione causò diverse reazioni: ci fu chi invocò l'intervento dello Stato per una definitiva legge sulle TV private, chi rimase deluso per la negligenza dello Stato stesso che non aveva fatto nulla in merito e chi auspicò una maggiore attenzione verso la situazione economica del cinema italiano. Esponenti del Partito Comunista Italiano come Achille Occhetto e Walter Veltroni denunciarono, in quest'operazione, un possibile pericolo per il pluralismo dell'informazione televisiva.
La Fininvest quindi, dopo l'acquisizione sia di Italia 1 che di Rete 4, divenne l'unico operatore privato televisivo nazionale. A seguito di questi eventi, il 3 ottobre 1984 l'Associazione nazionale teleradio indipendenti (ANTI) inviò al ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni Antonio Gava la richiesta di immediata disattivazione degli impianti di Canale 5, Italia 1 e Rete 4, per violazione dell'articolo 195 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, meglio noto all'epoca come codice postale (dal momento che le tre emittenti utilizzavano gli impianti di trasmissione senza alcuna licenza), nonché la sentenza n. 237/1984 della Corte costituzionale, che ribadiva che la presenza delle TV private era legittima solo se la radiodiffusione era effettuata in ambito locale.
Pochi giorni dopo, il 16 ottobre, alcuni pretori (a Torino, Roma e Pescara) fecero disattivare i ripetitori delle tre reti in Piemonte, Lazio e Abruzzo, interrompendo l'interconnessione in quelle regioni, perché sospettati di violare l'articolo 195 del codice postale; i legali di Berlusconi reagirono proponendo ricorso al tribunale della libertà. Si venne così a creare un caso mediatico; sulla questione intervenne il Governo Craxi I con un primo decreto legge il 20 ottobre 1984, ma furono sollevate eccezioni di costituzionalità e il 28 novembre il decreto venne bocciato alla Camera. Il 6 dicembre ne venne presentato un secondo, che passò l'esame delle Camere nel 1985 e venne poi convertito in legge (n. 10/1985); il 1º giugno ne venne emanato un terzo. Si parlò comunemente di questi decreti legge come «Decreti Berlusconi». Scopo dei decreti fu autorizzare in via temporanea le reti private nazionali a trasmettere.
Il 16 dicembre 1985, poco tempo prima della scadenza dell'ultimo decreto, il tribunale di Roma assolse la Fininvest dall'accusa di aver violato il codice postale, dal momento che la diffusione di programmi in tutto il territorio nazionale tramite videocassette preregistrate era stata resa legale dalla legge n. 10/1985; rimaneva però illegale la trasmissione in diretta di programmi televisivi.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 826 del 14 luglio 1988 tornò a occuparsi del sistema radiotelevisivo nazionale. Nella prima parte del dispositivo confermò quanto già espresso più volte in precedenza; nella parte centrale stabilì che, fino a quando il Parlamento non avesse approvato una legge di regolamentazione dell'etere pubblico, solo la Rai poteva trasmettere a livello nazionale. I giudici inoltre prescrissero che una legge di regolamentazione del settore dovesse prevedere «quel sistema di garanzie efficace al fine di ostacolare in modo effettivo il realizzarsi di concentrazioni monopolistiche». Entrando nel giudizio di merito la Corte constatava che, con i «decreti Berlusconi», il legislatore aveva acconsentito alla Fininvest di continuare a trasmettere i suoi programmi a diffusione nazionale e in tal modo la disciplina in questione «non ha seguito le indicazioni contenute nella sentenza n. 148 del 1981», ma la Corte, al contempo, riconosceva che i decreti avevano carattere temporaneo ed erano destinati a essere superati da una nuova normativa a carattere generale e solo a questa condizione «si può ammettere che una legge siffatta possa trovare una base giustificativa». La Consulta rigettò quindi le eccezioni di incostituzionalità sollevate dalle preture sui decreti Berlusconi, consentendo a Rete 4 di continuare a trasmettere. Al contempo lanciò un monito al Parlamento: «se l'approvazione della nuova legge dovesse tardare oltre ogni ragionevole limite temporale», avrebbe sentenziato l'incostituzionalità dei decreti Berlusconi, «con le relative conseguenze».
La legge Mammì e la sentenza della Corte Costituzionale n. 420/1994
Nell'agosto 1990, a distanza di due anni dalla sentenza della Consulta, il parlamento emanò la nuova «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» con la Legge 6 agosto 1990 n. 223, soprannominata «Legge Mammì», dal nome del repubblicano Oscar Mammì, ministro delle poste e delle telecomunicazioni del Governo Andreotti VI, concepita come una sanatoria della situazione che si era creata di fatto nell'etere. Inoltre la legge consentiva ai privati l'interconnessione ma vietava a un privato di controllare più del «25 per cento del numero di reti nazionali previste» e comunque non più di tre reti radiotelevisive. Il Parlamento però rinunciò ad assegnare le frequenze tramite una regolare gara; le imprese emittenti erano autorizzate a trasmettere fino all'agosto 1996.
Il 7 dicembre 1994 la Corte costituzionale (sentenza n. 420) bocciò la legge Mammì definendola «incoerente, irragionevole» e inidonea a garantire il pluralismo in materia televisiva. L'articolo 15, comma quarto della legge fu dichiarato incostituzionale per violazione dell'articolo 3 della Costituzione; la Consulta sollecitò quindi il legislatore a trovare una soluzione definitiva entro l'agosto 1996, rispettando l'auspicio di aumentare il pluralismo informativo (articolo 21 della Costituzione). Secondo il pronunciamento, la legge del 1990 non risolveva i problemi di concentrazione che la Corte aveva evidenziato nella sua sentenza del 1988, in quanto le 3 reti possibili, su un massimo di 12, di cui 9 date in concessione ai privati, avrebbero continuato a permettere ad un unico soggetto (la cui situazione era già stata definita incostituzionale precedentemente) di controllare un terzo delle reti (superando il tetto del 25% fissato dalla legge Mammì), ma anzi li aggravava, perché, in una situazione in cui vi è già una "posizione dominante", fissando a 9 le reti in concessione ai privati, rispetto all'assenza di limiti precedenti alla legge del 1990, si tiene "fuori dalla categoria dei soggetti privati concessionari [...] ogni ulteriore emittente nazionale non utilmente collocata in graduatoria", impedendo quindi l'accesso a possibili nuovi concorrenti che porterebbero un maggiore pluralismo.
Il referendum del 1995 e la legge Maccanico Nel 1995 l'esito di un referendum popolare mantenne la situazione inalterata.