Con il termine sopralluogo giudiziario (o sopralluogo di polizia giudiziaria, considerato che l'attività è svolta materialmente proprio dalla polizia giudiziaria) si definisce l'insieme delle operazioni compiute dalla polizia giudiziaria, eventualmente coadiuvata da personale tecnico-scientifico, volte ad analizzare, in un ambiente, lo svolgimento di un reato avvenuto in un tempo precedente, allo scopo di conservare le tracce e le cose pertinenti al reato e risalire così al responsabile.

Il sopralluogo di polizia giudiziaria e la ricostruzione della scena del fatto ed i riferimenti normativi

L'attività espletata durante il sopralluogo di polizia giudiziaria (definito anche sopralluogo giudiziarioMedicina legale per l'attività di polizia giudiziaria di Gianfranco Iadecola, Laurus Robuffo, Roma, 1992) in conseguenza di un accadimento di rilevanza penale o che potrebbe far presumere la commissione di un reato trova i propri riferimenti normativi nel Titolo IV, articoli da 347 a 357, del Codice di procedura penale, dedicato all'attività a iniziativa della polizia giudiziaria e nei corrispettivi articoli da 112 a 118 delle Norme di attuazione, coordinamento e transitorie dello stesso.

In particolare il sopralluogo risponde in modo puntuale alle esigenze fatte proprie dal combinato disposto dell'articolo 347, primo comma, dell'articolo 348 e dell'articolo 354 del Codice di procedura penale. L'articolo 357, che chiude il Titolo concernente l'attività a iniziativa della polizia giudiziaria, prevede, infine, l'obbligo di documentazione degli adempimenti svolti nel corso di tale fase delle indagini preliminari, fra i quali rientra il sopralluogo. In generale l'articolo citato dispone l'annotazione degli atti e prescrive l'obbligo della redazione del verbale nei casi elencati nel secondo comma. La lettera e) del suddetto comma include proprio le operazioni e gli accertamenti esperiti ex articolo 354.

Il sopralluogo può costituire anche una forma particolare di attività non a iniziativa ma delegata dalla Autorità giudiziaria secondo le disposizioni dell'articolo 370 del Codice di procedura penale. Ciò sia perché direttamente previsto al comma terzo dell'articolo 348, con un rimando nel quale si precisa che dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, e sia perché l'articolo 370 stesso prevede che il pubblico ministero possa delegare una serie di atti tipicamente definiti (interrogatori e confronti) ed una serie di attività non specificate. Tra queste ultime ben può rientrare un sopralluogo delegato e finalizzato a ricostruire con maggior precisione la scena del fatto o addirittura ad individuarla per la prima volta nel caso in cui la notizia di reato sia stata acquisita direttamente dall'Autorità giudiziaria (si pensi, a titolo di esempio, ai reati che rientrano nella cognizione del Giudice di pace in funzione penale e perseguibili a querela di parte, quando l'atto di denuncia sia direttamente depositato alla Procura della Repubblica competente e questa disponga l'indagine delegata).

Di seguito, i testi o gli estratti degli articoli del Codice di procedura penale citati: articolo 347, primo comma: Obbligo di riferire la notizia del reato. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. articolo 348: Assicurazione delle fonti di prova. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro: a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi, b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera. articolo 354: Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349. articolo 357: Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria (estratto). La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti: a) …. e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354; f) atti che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini…. articolo 370 (Titolo V, Attività del pubblico ministero, estratto): Atti diretti e atti delegati. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore.

Le finalità del sopralluogo di polizia giudiziaria È il titolo stesso dell'articolo 348 a definire lo scopo principale del sopralluogo di polizia giudiziaria: assicurare le fonti di prova, a cui pervenire tramite l'esame obiettivo dello stato dei luoghi a mente dell'articolo 354, avendo preventiva e massima cura che lo stato di fatto non venga alterato (oltre quanto non possa già esserlo stato in funzione della tempestività dell'intervento, dell'azione di altri soggetti quali operatori sanitari e di fattori di varia natura). Ritengo utile riportare le definizioni che dell'attività prevista dai due articoli in esame fornisce l'autore del volume Gli atti di polizia giudiziaria nel nuovo processo penale, edizioni Laurus Robuffo, Roma, 1992 e seguenti (di Paolo Puoti). L'autore citato definisce gli adempimenti ex articolo 348 come il complesso di attività che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria compiono d'iniziativa durante il tempo che intercorre fra il verificarsi del fatto e fino a quando il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, allo scopo di raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. Più sintetica ma efficace la definizione dell'attività svolta ai sensi dell'articolo 354: gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone sono atti per mezzo dei quali l'ufficiale di polizia giudiziaria procede alla diretta osservazione dei luoghi, cose e persone, allo scopo di accertare le tracce e gli altri effetti materiali che il reato abbia lasciato. A questo punto occorre chiedersi che cosa intendiamo per prova. Nel campo del nostro interesse e, quindi, del diritto penale, la prova può essere definita come la dimostrazione della sussistenza di fatti determinati anche tramite la dimostrazione dell'esistenza di altri fatti dai quali si possa desumere l'esistenza dei fatti giuridicamente rilevanti che si intende provare. In particolare, poi, l'attività del sopralluogo di polizia giudiziaria conduce alla assicurazione della cosiddetta prova materiale, costituita da oggetti direttamente connessi ai fatti, prelevati dalle forze di polizia e custoditi sotto sequestro o, comunque, repertati, ovvero da rilievi di polizia (scientifica) su tali oggetti. Sono prove materiali anche le relazioni peritali, le consulenze tecniche ed in genere le relazioni di esperti qualificati. Il sopralluogo di polizia giudiziaria è, alla luce di quanto precedentemente esposto, un mezzo, uno strumento per la ricerca della prova. È utile rammentare, comunque, che per il nostro sistema penale, di norma, la prova si forma in aula e, cioè, durante la fase dibattimentale – processuale (ad eccezione dell'incidente probatorio di cui all'articolo 392 e seguenti del C. p. p. e degli accertamenti tecnici non ripetibili ex articolo 360 C. p. p.). Nella fase delle indagini preliminari, nella quale si pone il sopralluogo di polizia giudiziaria sia esso di iniziativa che delegato, si raccolgono elementi di prova, la cui valutazione giudiziale farà assumere ai medesimi il valore di prova, se non confutati da altri elementi.

È bene, però, soffermarsi meglio sul punto. In uno schema di classificazione degli articoli 348 e 354 del C. p. p. è infatti possibile ricondurre le attività compiute genericamente ex articolo 348 fra gli atti di ricerca e di assicurazione delle fonti di prova, mentre, nello specifico, fra le attività ex articolo 354 rientrano veri e propri atti di ricerca ed assicurazione della prova. Si pensi ai sequestri ed alle perquisizioni che, una volta eseguite ed ottenuto il risultato cercato, non avrebbe certamente alcun senso ripetere in sede di giudizio, avendo esplicato appieno la loro funzione nella fase preliminare. Per quanto attiene, invece, al complesso di attività definite come accertamenti e rilievi, questo può essere ricondotto ad un doppio binario a seconda della qualità delle stesse: atti irripetibili atti ripetibili. Nel primo caso si avrà un atto tipico con efficacia probatoria piena ed utilizzabilità sia prima del giudizio che durante la fase dibattimentale-processuale. V'è da segnalare che, generalmente, la ricostruzione complessiva della scena del fatto non è ripetibile per una serie di eventi (per es. gli omicidi colposi derivati da incidenti stradali, infortuni sul lavoro, investimenti ferroviari e via dicendo) data l'impossibilità di conservare lo stato dei luoghi oltre un limite abbastanza ristretto di tempo sia per ragioni di circolazione e di sicurezza pubblica che di esposizione agli agenti atmosferici (nei luoghi aperti) oppure per dispersione delle tracce.