Il Codice di diritto canonico (abbreviato in CIC o anche CJC, dal titolo latino Codex Iuris o Juris Canonici)Definito da alcuni autori come codice giovanneo-paolino. Cf. , è il codice normativo della Chiesa cattolica di rito latino (alle Chiese sui iuris è dedicato il Codice dei canoni delle Chiese orientali). Il nuovo codice è stato promulgato da papa Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983 ed è entrato in vigore il 27 novembre dello stesso anno.

L'idea di produrre un nuovo codice, che sostituisse il primo e precedente Codice Piano Benedettino considerato non più adatto ai tempi, fu uno degli obiettivi posti da papa Giovanni XXIII quando nel 1959 annunciò la convocazione del Concilio Vaticano II che si aprì nel 1962. I lavori di revisione iniziarono tuttavia solo dopo la chiusura del concilio, avvenuta nel 1965, con la nomina di una commissione composta da 40 cardinali. Dopo una lunga e difficile gestazione, il testo definitivo fu pronto nel 1981 ma il pontefice di allora, papa Giovanni Paolo II, volle sottoporlo ad un'ulteriore revisione da parte di una commissione di esperti di sua fiducia. Infine, il codice poté essere promulgato con la costituzione apostolica Sacrae disciplinae leges.

Il codice è diviso in sette "libri" in cui sono raccolti canoni; gran parte del suo contenuto trae ispirazione dalla visione della Chiesa emersa dal Concilio Vaticano II come una maggiore apertura a tutto il popolo dei fedeli, un assetto maggiormente collegiale del governo e la scelta di ricorrere possibilmente a rimedi pastorali anziché penali. Il I libro offre una visione generale di come devono essere applicate e interpretate le successive norme, mentre il II tratta dei fedeli, il popolo di Dio, differenziando tra laici e chierici. Successivamente viene trattata la funzione di insegnare, al libro III, e quella di santificare al IV, dove viene descritta l'amministrazione dei sacramenti con largo spazio alla celebrazione del matrimonio cattolico. Il libro V è dedicato ai beni temporali che la Chiesa può acquistare, gestire e alienare al fine di provvedere al sostentamento della sua missione. Le pene canoniche sono disciplinate nel libro VI mentre il libro VII, l'ultimo, è dedicato al processo, pur sconsigliandone l'uso se non strettamente necessario, preferendo una ricomposizione pacifica delle liti; qui trovano spazio i processi matrimoniali e quelli per la dichiarazione di nullità della sacra ordinazione.

Diritto canonico della Chiesa cattolica

Storia

La storia del diritto canonico si estende per tutta la storia del cristianesimo. Si ritiene che la prima raccolta ragionata e strutturata di fonti giuridiche canoniche sia il Decretum realizzato dal monaco Graziano intorno al 1140. Per tutta l'età moderna, la fonte principale fu il Corpus Iuris Canonici. Con l'avvento dell'età delle codificazioni iniziata nell'Ottocento con il Codice civile napoleonico, nella Chiesa cattolica ebbe inizio un vivace dibattito sull'opportunità di procedere anch'essa su questa strada. Si dovette aspettare i primi del XX secolo perché papa Pio X, favorevole alla promulgazione di un codice e fautore di un ammodernamento della struttura ecclesiastica e della curia romana, affidasse l'incarico di realizzarlo a una commissione pontificia guidata dal cardinale Pietro Gasparri. I lavori giunsero al traguardo con la promulgazione del Codice Pio Benedettino del 1917 (così detto perché elaborato durante i pontificati di Pio X e Benedetto XV)...

Quando papa Giovanni XXIII annunciò, nel 1959, il Concilio Vaticano II, non mancò di indicare come obiettivo contestuale e complementare anche la revisione e l'ammodernamento del codice del 1917, considerato non più adatto ai tempi. Il Concilio si chiuse nel dicembre 1965, dopo che papa Paolo VI aveva promulgato i documenti, composti da quattro costituzioni, nove decreti e tre dichiarazioni. Le materie che furono riformate, talvolta in modo assai innovativo, furono molteplici: l'apostolato laico, la disciplina delle Chiese cattoliche orientali, il sacerdozio, l'ufficio dei vescovi, le relazioni con le confessioni non cristiane, la libertà di religione e l'educazione dei giovani. Successivamente, pontefice e congregazioni emisero vari decreti per porre in atto la volontà conciliare; tutti questi furono poi raccolti nell'Enchiridion Vaticanum..

Negli stessi anni si pensò anche ad un progetto di lex ecclesiae fundamentalis: il diritto canonico, come già aveva subito l'influsso dei processi di codificazione propri dell'Ottocento, subiva ora l'influsso proveniente dal modello carte costituzionali elaborate nel Novecento. La lex ecclesiae fundamentalis, delle quali furono elaborati vari progetti, non venne però mai promulgata, sebbene molte delle sue norme siano poi state recepite dal codice di diritto canonico, in particolar modo dai canoni sullo statuto fondamentale del fedele..

I cambiamenti apportati alla Chiesa a seguito del Concilio Vaticano II resero il codice del 1917, ancora in vigore, oramai obsoleto e non più coerente con il nuovo assetto emerso dai lavori conciliari. Ad esempio, la maggior valorizzazione dei laici, l'uguaglianza dei fedeli battezzati, il pieno riconoscimento della separazione tra Chiesa e Stato, erano tutti elementi oramai assodati ma che non trovavano una corrispondenza nel codice incentrato sul ruolo del pontefice e sulla gerarchia ecclesiastica. Pertanto, era evidente la necessità di procedere ad una non facile traduzione dei nuovi aspetti teologici e pastorali verso una loro declinazione giuridica. Tale operazione, che non sarà poi esente da critiche, venne affidata ad una commissione di esperti che lavorò sotto il costante controllo dei vertici della Chiesa, che frenarono le prospettive di un decentramento dell'autorità ecclesiastica.. Tuttavia, nonostante che la Pontificia commissio codici iuris canonici recognoscendo fosse stata istituita nel marzo del 1963, i lavori veri e propri di revisione furono avviati solo dopo il 1965, in modo che la nuova codificazione potesse effettivamente recepire sul piano normativo le decisioni dell'assise ecumenica.

Alla commissione, composta da quaranta cardinali, papa Paolo VI affiancò un corpo di settanta esperti di diritto prevalentemente scelti tra il mondo ecclesiastico, ma anche tra i laici. Dopo aver composto i gruppi di studio tematici, nel 1967 vennero approvati i principi direttivi che ottennero anche l'approvazione da parte del Sinodo vescovile. Tra il 1972 e il 1978 vennero sottoposti ai vescovi e alle università pontificie gli schemi di massima che avrebbero retto il nuovo codice.. Nell'ottobre del 1981 la commissione cardinalizia era pronta, dopo aver accolto alcune osservazioni, per approvare il testo definitivo. Sul soglio pontificio ora sedeva papa Giovanni Paolo II, che volle sottoporre il testo ad alcuni esperti di diritto canonico di sua fiducia. Questi apportarono alcune modifiche; altre furono apportate in un successivo passaggio ad una nuova commissione cardinalizia nominata allo scopo dal pontefice. Così, dopo una gestazione ventennale e il lavoro di oltre trecento esperti appartenenti a trentuno nazioni di tutti i continenti, il nuovo codice venne promulgato il 25 gennaio 1983, con la costituzione apostolica Sacrae disciplinae leges, da Giovanni Paolo II per la Chiesa cattolica di rito latino che entrò in vigore la prima domenica d'Avvento successiva. Nel discorso del 3 febbraio 1983, sempre Giovanni Paolo II raccomandò di leggere il codice in parallelo con i documenti conciliari e, suggerendo l'immagine del triangolo, indicò la Sacra Scrittura al vertice, come unica e insostituibile legge fondamentale della Chiesa, e alla base da un lato gli atti del Concilio Vaticano II e dall'altra il codice...

Nell'ottobre 2008 papa Benedetto XVI approvò la nuova legge sulle fonti del diritto per lo Stato del Vaticano. La legge, entrata in vigore il 1º gennaio 2009, sostituisce quella del 7 giugno 1929, che fu emanata in seguito alla stipula dei Patti Lateranensi l'11 febbraio dello stesso anno. La nuova legge riconosce che l'ordinamento canonico diventerà la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo, mentre le leggi italiane e di altri Stati non verranno più recepite automaticamente, ma entreranno nell'ordinamento solo dopo una previa ed esplicita autorizzazione pontificia. Nel luglio 2013, con motu proprio, quale sovrano assoluto, papa Francesco ha modificato la parte penale del diritto canonico, che si applica quasi esclusivamente all'interno dello Stato Vaticano.

Finalità La Costituzione apostolica Sacrae disciplinae leges (25 gennaio 1983) con cui Giovanni Paolo II ha promulgato il nuovo codice di diritto canonico spiega:

Aggiunge che il codice di diritto canonico è «lo strumento indispensabile per assicurare il debito ordine sia nella vita individuale e sociale, sia nell'attività stessa della Chiesa».

Struttura e contenuti Il codice di diritto canonico del 1983 consta di canoni; è diviso in sette "libri", ognuno dei quali è suddiviso in varie "parti", a loro volta suddivise in "titoli", poi "capitoli", e quindi "articoli". A differenza del diritto civile, "articolo" è quindi una sezione, un raggruppamento di alcune norme, e non le norme stesse; la norma particolare infatti è detta canone (abbreviato in "can.", plurale "cann."). I canoni possono essere ulteriormente suddivisi in commi, e nel testo la suddivisione è indicata dal carattere "§".

Le grandi sezioni in cui si articola il codice sono le seguenti:

Libro I: Norme generali (Cann. 1-203)

Include 203 canoni suddivisi in 11 titoli in cui sono contenute le norme generali per l'applicazione e la corretta interpretazione di tutte le successive. Il codice si apre con il delineamento dei suoi confini partendo dal primo canone in cui si dichiara che esso si applica solo alla chiesa latina. Successivamente, con il canone terzo si dichiara che con l'entrata in vigore del codice non mutano i concordati stipulati precedentemente con altri Stati o società politiche mentre il successivo salva i diritti acquisiti e i privilegi concessi dalla sede Apostolica tranne quelli espressamente revocati; il canone quinto sopprime le consuetudini contrarie alle disposizioni del codice fatta eccezione di quelle che siano «centenarie o immemorabili» e di quelle «fuori del diritto finora vigenti, sia universali sia particolari». Con il sesto canone vengono abrogati il codice del 1917, le leggi contrarie, le leggi penali che non siano riprese e tutte quelle disciplinari non riportante nel codice..

I canoni successivi definiscono i lineamenti generali delle leggi ecclesiastiche, delle procedure, dei decreti generali, dei singoli atti amministrativi, degli statuti e dei regolamenti. Dal canone 96 al canone 123 vengono definite le persone fisiche e giuridiche,. mentre i canoni che vanno dal 124 al 128 danno spazio alla fissazione dei principi generali degli atti giuridici definendone la validità, i difetti e i vizi che possono comportarne l'inesistenza, la nullità o la rescissione. Tali disposizioni sono da intendersi generali e quindi applicabili poi a qualsiasi atto o negozio giuridico, tuttavia definendone i confini appare chiaro che non tutte le azioni dei fedeli sono considerabili atti giuridici..