I provvedimenti delegati sulla scuola, in breve decreti delegati, sono una raccolta di sei atti normativi emanati in Italia tra il luglio 1973 ed il maggio 1974.

Costituirono "il primo tentativo di dare una effettiva, ordinata e coerente attuazione ai principi della costituzione della Repubblica Italiana concernente la scuola statale italiana (Università esclusa)", ed hanno rappresentato di fatto il primo testo unico organico riguardante l'istruzione non universitaria nell'Italia repubblicana.

Storia

Il Regno d'Italia ereditò la prima trattazione organica di legislazione scolastica dal Regno di Sardegna: si trattava della celebre legge Casati del 1859. In seguito intervennero ulteriori modificazioni sull'impalcatura scolastica nazionale: la legge Coppino del 1877, le leggi Orlando (1904) e Daneo-Credaro (1911), e soprattutto la riforma Gentile (attuata con cinque regi decreti tra il dicembre 1922 e l'ottobre 1923) e gli interventi successivi su di essa dai ministri fascisti Giuseppe Belluzzo (cosiddetto Testo unico del 1928) e Giuseppe Bottai (Carta della scuola del 1939).

Nell'Italia repubblicana, la fonte primaria di legislazione scolastica divenne la nuova Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1º gennaio 1948, che afferma la promozione e la libertà dell'istruzione. Tra i primi provvedimenti normativi riguardanti la scuola nel secondo dopoguerra vi fu la legge delega 20 dicembre 1954, n. 1181, il cui art. 7 stabiliva l'autonomia dello stato giuridico del personale della scuola rispetto ad altri pubblici impieghi.. La delega al governo tuttavia decade, senza che venissero convertiti in DPR tutti i provvedimenti previsti. Tre disegni di legge analoghi, sullo stato giuridico del personale docente, furono di nuovo presentati nel 1960 dal ministro Giuseppe Medici, ma non andarono in porto, così come il disegno di legge del ministro Luigi Gui presentato nel 1967.

Successivamente il movimento del Sessantotto, fece nascere l'esigenza di democrazia e partecipazione alla vita della scuola. Nel 1970 iniziò l'iter legislativo dei provvedimenti delegati, con il disegno di legge n. 2728, che dopo una serie di rimaneggiamenti portò alla legge delega 30 luglio 1973, n. 477.

Gran parte delle disposizioni vennero poi raccolte nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, emanato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Le norme Il corpus è composto dai seguenti sette provvedimenti (incluso uno mai entrato in vigore):.

Legge delega 30 luglio 1973, 477; DPR 31 maggio 1974, n.416: "Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica"; DPR 31 maggio 1974, n. 417: "Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato"; DPR 31 maggio 1974, n. 418: "Corresponsione di un compenso per lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica"; DPR 31 maggio 1974, n. 419: "Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti"; DPR 31 maggio 1974, 420: "Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche". "Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero" (disegno di legge respinto dalla Corte dei conti e mai promulgato).

Analisi dei singoli provvedimenti I provvedimenti delegati hanno segnato la vita della scuola italiana istituendo gli organi collegiali della scuola, i distretti scolastici, nuovi enti per l'aggiornamento e la valutazione (oggi accorpati in due importanti istituzioni, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione e l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica); garantendo il diritto di assemblea, la libertà di insegnamento, le libertà sindacali per tutto il personale della scuola; riformando gli stati giuridici ed il trattamento economico di docenti, dirigenti, ispettori e personale ausiliario, tecnico e amministrativo.

Legge delega 477/1973 La norma prevedeva che:

la validità della delega viene fissata fino al 30 giugno 1975 (art. 2); l'oggetto viene definito in rubrica come "delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato" (in realtà gli interventi saranno un po' più ampi); i criteri saranno ampiamente descritti nell'articolo 1 in quattro punti: a) "disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e di ogni altra istituzione scolastica o tipo di scuola con eventuali adattamenti resi necessari da peculiari finalità, e del personale di ogni altra categoria che svolga funzioni direttive o docenti nelle scuole od istituti statali di ogni ordine e grado, esclusa l'Università"; b) "la conseguente revisione della posizione del predetto personale in ordine alla ristrutturazione delle carriere, alla giusta valutazione economica delle funzioni docente e direttiva nonché al riordinamento e alla istituzione dei ruoli organici, compreso quello dei direttori delle accademie di belle arti e dei licei artistici, con forme opportune di decentramento a livello regionale o provinciale"; c) "la disciplina del nuovo stato giuridico e la revisione del trattamento economico del personale non insegnante delle scuole di cui alla precedente lettera a) e dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato nonché dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale"; d) "la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali di governo degli istituti e scuole materne e di istruzione elementare, secondaria ed artistica".

Negli altri articoli, il legislatore fa riferimento esplicitamente tra le altre cose alla libertà di insegnamento, alla rimodulazione degli orari lavorativi, all'istituzione dei nuovi enti di documentazione ed aggiornamento (art. 4), alla riforma degli organi collegiali (art. 5), all'istituzione dei distretti scolastici (art. 7), alla ristrutturazione dei ruoli del personale non docente (art. 9).

DPR 416/1974

Il titolo I del DPR 416/1974 riguarda prevalentemente gli organi di partecipazione democratica nella scuola. Con questo decreto vengono infatti costituiti gli organi collegiali della scuola, "al fine di realizzare" dice la legge all'articolo 1 "la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica". Vengono previsti quattro livelli di partecipazione democratica: il circolo o istituto, il distretto scolastico, la provincia, infine la nazione intera. In seguito il D. lgs 233/1999 ha di fatto abolito i livelli distrettuale e provinciale, istituendo quello regionale.

Gli organi collegiali che vengono costituiti a livello di circolo e di istituto (articoli 2-8) sono il Consiglio di classe o di interclasse, il Collegio dei docenti, il Consiglio d'istituto, la Giunta esecutiva, il Consiglio di disciplina degli alunni (oggi ridenominato "Commissione disciplinare") ed il Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti. Tutte queste istituzioni, confermate dal Testo unico del 1994, sono ancora oggi esistenti e pienamente funzionanti. Vale la pena ricordare che i Provvedimenti Delegati istituiscono anche la figura del vicario del preside o direttore didattico, meglio noto come vicepreside, figura menzionata anche dalla legge delega 477/1973 e molto importante dal punto di vista giuridico.

L'articolo 9 dichiara istituito il distretto scolastico, un comprensorio formato dai territori di uno o più comuni, a seconda della popolazione e del numero di istituti presenti. A livello distrettuale, venne istituito il Consiglio scolastico distrettuale (articoli 11-12). Il distretto doveva essere "il perno degli organi collegiali" (De Bartolomeo),Marcello De Bartolomeo, Collegialità, in Voci della scuola (2002), p. 44, Napoli, Tecnodid, 2002. il collante tra il mondo della scuola e la realtà sociale e produttiva del territorio: tuttavia la sua spinta si esaurì ben presto, il Consiglio scolastico distrettuale fu abolito dalla riforma degli organi collegiali del 1999 e i consigli rimasero in vita formalmente fino al 31 dicembre 2001. Il personale distaccato sui distretti fu riportato nelle scuole con la legge finanziaria 2003,. Da allora il termine distretto scolastico indica semplicemente un'area geografica comprendente alcune scuole.

Anche il Consiglio scolastico provinciale, istituito con gli articoli 13-15, fu poi soppresso.Vedi anche Organi collegiali della scuola. Anche questo organismo fu abolito dalla riforma del 1999, e sostituito con il Consiglio scolastico regionale, organo dell'Ufficio scolastico regionale.

A livello nazionale, invece, i provvedimenti delegati istituirono il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (articolo 16), che doveva assommare le funzioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione (fondato nel 1859), del Consiglio superiore delle antichità e belle arti (fondato nel 1907) e del Consiglio di disciplina (fondato nel 1947). Questo organismo consultivo del Ministero della Pubblica Istruzione fu sostituito dalla riforma del 1999 con un nuovo Consiglio superiore della pubblica istruzione, più snello (i componenti risultavano dimezzati): tuttavia la sostituzione non è mai avvenuta di fatto, ed il Consiglio nazionale esiste attualmente, svolgendo il suo ruolo consultivo ed informativo presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il DPR 416/1974 inoltre dettava le norme circa lo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali (articoli 20-24), recepite ed aggiornate dall'ordinanza ministeriale nº 215 del 15 luglio 1991 e dal Testo unico del 1994, e pertanto tuttora vigenti.

Infine il decreto presidenziale stabilisce il principio dell'autonomia amministrativa delle scuole (art. 25) ed impone la costituzione di un albo pubblico d'istituto o di circolo (art. 27).

Il titolo II istituisce un altro istituto caratteristico della partecipazione democratica alla vita della scuola, le assemblee degli studenti (di classe o di istituto) e dei genitori. L'articolo 42 riconosce il diritto di assemblea, fino al 1974 larvatamente concesso dai presidi. Le norme sulle assemblee sono state riprese dal Testo unico in materia di istruzione (articoli 12-15) e continuano ad essere rispettate in tutte le scuole italiane.

L'impegno finanziario dello Stato per l'attuazione di questo primo DPR ammontò a 1000 milioni di lire. La data di entrata in vigore fu fissata al 1º ottobre.

DPR 417/1974

Tale atto riguarda lo stato giuridico e la funzione del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola.

All'articolo 1 viene riconosciuta la libertà di insegnamento (del resto già sancita dall'articolo 33 della Costituzione italiana), "nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi", ossia nei limiti imposti dal buon costume e dall'ordine pubblico.. Viene così a concretarsi il principio da alcuni definito "libertà nella scuola, libertà della scuola"..

L'articolo 2 definisce la funzione del docente, "intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla rielaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità". I ruoli del docente di ogni ordine e grado sono così schematizzati: "cur[are] il proprio aggiornamento culturale e professionale"; "partecip[are] alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte"; "partecip[are] alla realizzazione delle iniziative educative della scuola"; "cur[are] i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi";