Il procedimento legislativo (in lingua latina: iter legis), in diritto, è il procedimento formale adottato dall'organo detentore del potere legislativo di uno Stato, che porta all'approvazione di una legge. Rispetto alla genesi uno actu delle norme giuridiche, nelle monarchie assolute, la procedimentalizzazione della produzione normativa è una conquista dello Stato di diritto moderno e passa per la progressiva affermazione della democrazia parlamentare.

Storia

In Inghilterra, verso la metà del XVI secolo, l'evoluzione del sistema definito dalla Magna Charta portò a teorizzare che fosse il "Re in Parlamento" (King-in-ParliamentQueen-in-Parliament(Regina in Parlamento) durante il regno di una regina., contrapposto al King-in-Council che invece agisce consultandosi col Consiglio della Corona da lui stesso scelto) colui che deteneva l'autorità legislativa supremaGoldsworthy, J.D. (2000). "Chapter 2: The Development of Parliamentary Sovereignty". In Dickinson, H.T.; Lynch, M. (eds.). The Challenge to Westminster: Sovereignty, Devolution and Independence. Tuckwell. pp. 12–21. ISBN 978-1-86232-152-6.. Tuttavia, si svilupparono due teorie interpretative concorrenti: i sostenitori del monarca leggevano la frase come "Re, in Parlamento", per cui il Re agisce con il consenso dei Lords e dei Comuni, ma alla fine esercita la propria autorità sovrana; il punto di vista parlamentare era invece che l'autorità legislativa fosse esercitata dal "Re in Parlamento", cioè all'interno di un'istituzione composita composta da Re, Lord e Comuni che agiscono insiemeGoldsworthy, J.D. (1999). The Sovereignty of Parliament: History and Philosophy. Clarendon Press. pp. 9, 53, 65–69. ISBN 978-0-19-826893-2. Retrieved 6 April 2024.. Come descritto da Jeffrey Goldsworthy, "la questione che li divideva era se [il] decisore finale e incontestabile fosse il solo re, o il Re, i Lord e i Comuni in parlamento".

Ne nacque la spinta del Parlamento per limitare i poteri del monarca, fattore determinante nella guerra civile inglese (1642-1651) e nell'esecuzione di Carlo I d'Inghilterra (1649). La proclamazione della sovranità parlamentare alla fine prevalse con la Gloriosa Rivoluzione (1688-89) e la successiva approvazione del Bill of Rights del 1689, che limitò in modo significativo i poteri del monarca, inclusa la rimozione della prerogativa regia di sospendere le leggi o derogarvi unilateralmente. Da allora la composizione del Re in Parlamento si riflette nella clausola esecutiva degli atti del Parlamento britannico: "Sia emanata dall'Eccellentissima Maestà del Re, su e con il consiglio e il consenso dei Lords Spirituali e Temporali, e dei Comuni, nel presente Parlamento riunito, e per autorità dello stesso, come segue...". Teorizzazioni successive

Il concetto della Corona come parte del Parlamento è legato all'idea della fusione dei poteri, il che significa che il ramo esecutivo e quello legislativo del governo sono fusi insiemeSecondo il costituzionalista A.V. Dicey, "Parlamento significa, in termini legali (sebbene la parola abbia spesso un senso diverso nella conversazione ordinaria), il Re, la Camera dei Lord e la Camera dei Comuni; questi tre organi che agiscono insieme possono essere appropriatamente descritti come il 'Re in Parlamento' e costituiscono il Parlamento": Dicey, A.V. (1915). Introduction to the Study of the Law of the Constitution (8th ed.). London: Macmillan. p. 3.. Questo è un concetto chiave del sistema Westminster, sviluppato in Inghilterra per il governo rappresentativo e utilizzato nei paesi del CommonwealthNei regni del Commonwealth che sono federazioni, il concetto del Re in parlamento si applica solo all'interno di quello specifico parlamento, poiché ciascun parlamento subnazionale è considerato separato e distinto l'uno dall'altro e dai parlamenti federali (come gli stati australiani o le province canadesi). ed in generale nella koiné di diritto pubblico anglosassone.

Benché nella sua genesi ed in alcuni suoi aspetti formali - tuttora vigenti, ma ampiamente recessiviLo studioso costituzionalista Ivor Jennings ha descritto la Regina in Parlamento come "un corpo puramente formale costituito dalla Regina seduta sul suo trono con i Lord del Parlamento seduti davanti a lei e i Comuni in piedi dietro la sbarra" come l’unico processo attraverso il quale la legislazione potrebbe essere emanata (Jennings, Ivor (1967). The Queen's Government. Penguin. pp. 66–68). Eppure, rispetto al Royal Assent by Commission Act del 1541 che consentiva ai Lords Commissioners di sostituire il monarca, il Royal Assent Act del 1967 è andato molto oltre: ora è consentito che la legislazione sia emanata mediante pronuncia reale separata, senza un raduno fisico. L'assemblea del Re, dei Lord e dei Comuni come Re in Parlamento è ora "fittizia piuttosto che reale" (Brazier, R. (1998). Constitutional Reform. Oxford University Press. p. 56. ISBN 978-0-19-876524-0), perché avviene solo cerimonialisticamente in occasione dell'annuale apertura del Parlamento: Adonis, A. (1993). Parliament Today. Politics today. Manchester University Press. p. 3. ISBN 978-0-7190-3978-2. - tale sistema sia in contraddizioneIl filosofo del diritto H. L. A. Hart ha scritto che la Regina in Parlamento (in quel momento regnava Elisabetta II) va "considerata come un'unica entità legislativa continua": Hart, H.L.A. (1972). The Concept of Law. Clarendon law series. Clarendon Press. p. 66. ISBN 978-0-19-876072-6. con l’idea della separazione dei poteri affermatasi nel sistema di diritto pubblico continentale europeo, in realtà essa ha prodotto un elemento fondamentale per mettere il Parlamento al centro della produzione legislativa negli Stati moderni: la sovranità parlamentare, secondo cui il parlamento gode di sovranità assoluta su tutte le altre istituzioni governative. Tale teorizzazione riflette la concezione del potere sovrano escogitata dai monarcomachi per il Re ed ora trasposta a tutti coloro che partecipano con lui dell'esercizio della funzione legislativa: il Re in Parlamento come organo composito (cioè il Parlamento, da quando il Re regna ma non governa) esercita questa autorità legislativa; da allora progetti di legge approvati dalle Camere vengono inviati al sovrano o al suo rappresentante nei Dominion (come il governatore generale, il luogotenente governatore o il governatore) come atti del Parlamento, al fine di trasformarli in legge con la sanzione regia.

Inoltre, ciò che, nel sistema anglosassone, sostanzialisticamente consente di rinvenire una continuità - quanto meno ideale - con il diverso sistema continentale della divisione dei poteriE che consente, quindi, di non condannare del tutto come una forzatura la descrizione del sistema politico costituzionale inglese del Settecento, recata nello Spirito delle leggi di Montesquieu come conferma della sua proposta di diritto costituzionale per lo Stato francese., è il fatto che - per agire come Re in Parlamento - i singoli componenti devono agire secondo regole e procedure stabilite. Gli individui coinvolti devono essere "costituiti come istituzione pubblica in quanto Parlamento (sulla base di alcune regole e in determinate circostanze)" al fine di "[godere] del potere di legiferare come 'il [Re] in Parlamento', vale a dire, come legislatura"Eleftheriadis, Pavlos (2009). "Parliamentary Sovereignty and the Constitution". Canadian Journal of Law and Jurisprudence. 22 (July, 2009): 267. doi:10.1017/S0841820900004690. Ecco perché a quel sistema si può risalire per fissare la genesi della produzione di norme di rango primario ispirata, secondo il diritto costituzionale moderno, allo Stato di diritto.

In Italia In Italia il procedimento legislativo adottato dal Parlamento della Repubblica può distinguersi a seconda del tipo di legge cui si riferisce. Più precisamente si parla di

Iter legis ordinario, relativo al procedimento di approvazione delle leggi ordinarie ; Iter legis aggravato (da intendere come rafforzato), relativo al procedimento riguardante l'approvazione delle leggi costituzionali

Iter legis ordinario Per quanto riguarda le leggi ordinarie, liter legis è disciplinato nella parte II della Costituzione al titolo I, sez. II dagli artt. 71-74, e dai regolamenti parlamentari.

Questo procedimento è composto dalle seguenti fasi:

Fase delliniziativa (da parte del soggetto competente); Fase della discussione (da parte del Parlamento); Fase della promulgazione (da parte del Presidente della Repubblica), la quale può essere articolata in momenti successivi: Promulgazione propriamente detta; Pubblicazione (sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana); Vacatio legis (per un periodo di 15 giorni dalla pubblicazione); Entrata in vigore.

Fase dell'iniziativa

La fase dell'iniziativa consiste nell'esercizio da parte di determinati soggetti del potere di sottoporre progetti di legge redatti in articoli al Parlamento.

La Costituzione riconosce tale potere: Ai membri del Parlamento; sia i gruppi parlamentari che il singolo deputato o senatore possono sviluppare una proposta di legge di modo da essere titolari appieno di questa funzione aderendo alle proprie idee e progetti di partito. Al Governo, che utilizza il suo diritto di iniziativa legislativa per sviluppare il suo programma e può essere titolare di questa sua funzione solo in sede collegiale; inoltre ogni sua proposta di legge prima di passare al Parlamento deve essere autorizzata dal Presidente della RepubblicaEssa è tutt'altro che scontata e segue procedure apposite. Con una nota del Segretario generale del Quirinale, venne richiamata l’attenzione del Governo sul doveroso rispetto della "consuetudine" (Tito Lucrezio Rizzo, Parla il Capo dello Stato, Gangemi, 2012, p. 246) in virtù della quale le proposte di decreto-legge andavano comunicati con almeno 5 giorni di anticipo per un esame ponderato; nella nota era richiesto altresì di attenersi ad una maggiore omogeneità nel contenuto dei decreti medesimi, e si stigmatizzava la prassi governativa di modificare il testo previamente sottoposto all’attenzione del Capo dello Stato: v. Decreti legge, Ciampi bacchetta il Governo, Il Sole 24 Ore, 9 febbraio 2005.. Il governo ha dei campi (leggi che riguardano la manovra di bilancio e leggi di conversione di decreti legge) nei quali le sue proposte sono essenziali all'attuazione del programma e, perciò, vengono con alta probabilità accettate in Parlamento, dove il governo stesso può contare sui parlamentari che gli hanno dato la fiducia. In questo caso il progetto di legge prende il nome di disegno di legge e non va confuso con gli altri atti aventi forza di legge emanati dal governo: decreti-legge e i decreti legislativi).Questi ultimi sono atti esecutivi, nonostante il loro carattere legislativo. Al corpo elettorale, mediante la presentazione alle Camere da una proposta sottoscritta da almeno 50.000 elettori, ossia l'iniziativa legislativa popolare, sulla base dell'art. 71 della Costituzione. Ai Consigli regionali. Al CNEL; generalmente questo consiglio svolge una funzione consultiva, ma la Costituzione gli attribuisce la facoltà di proporre leggi. Agli organi ed enti cui sia comunque conferito suddetto potere da legge costituzionale.

Fase della discussione

La seconda fase del procedimento legislativo comincia con l'assegnazione da parte del Presidente della camera (Camera dei Deputati o Senato della Repubblica) cui è pervenuto il progetto di legge alla commissione parlamentare competente ratione materiae (ovvero, per materia). La commissione parlamentare opera diversamente a seconda della "sede" in cui viene autorizzata a operare. La commissione parlamentare incaricata di esaminare il progetto di legge può operare in: