Il diritto all'oblio è il diritto soggettivo ad impedire la diffusione, non motivata da particolari ragioni, di informazioni che possono costituire un precedente pregiudizievole dell'onore di una persona, principalmente i precedenti giudiziari di una persona.

In base a questo principio non è legittimo, ad esempio, diffondere informazioni relative a condanne ricevute o, comunque, altri dati sensibili di analogo argomento, salvo che si tratti di casi particolari ricollegabili a fatti di cronaca. Anche in tali casi la pubblicità del fatto deve essere proporzionata all'importanza dell'evento e al tempo trascorso dall'accaduto. Le leggi che regolamentano il diritto all'oblio si applicano esclusivamente alle persone fisiche e non alle persone giuridiche o comunque a soggetti diversi dalle persone fisiche, essendo collegate alla responsabilità penale, che pertiene esclusivamente a queste ultime.

Nel diritto dell'Unione Europea Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), in vigore da maggio 2018, regola il diritto all'oblio, agli articoli 17, 21 e 22.

Il diritto di opposizione dell'interessato pone fine al trattamento per motivi di marketing diretto (art. 21, par. 2). È derogabile se il trattamento ha fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, e ciò avviene per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 21, par. 6). La richiesta dell'interessato deve essere legittimamente motivata (art. 17) e il titolare può comunque riprendere il trattamento se dimostra motivi legittimi cogenti e prevalenti sui diritti e le libertà dell'opponente, inclusa quella di azione in giudizio (art. 21).

Qualora l'interessato abbia prestato il consenso al trattamento dei dati (art.9, par.2, a) oppure il trattamento sia necessario per motivi di interesse pubblico (art. 9, par.2, g), il diritto all'oblio dell'interessato è posto entro i limiti dell'art. 22.

Per le categorie particolari di dati personali (elencate all'art. 9 par.1) di cui è vietato il trattamento, trova applicazione l'art. 22 par. 2: nel caso in cui la decisione del titolare basata unicamente sul trattamento automatizzato sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, o sia autorizzata dal diritto dell'Unione e dello Stato membro, l'interessato "ha almeno" il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione (art. 22, par. 1 e applicazione del par. 3)

Come diritto collegabile alla cancellazione permanente dei dati, l'art. 16 afferma che l'interessato ha diritto ad ottenere l'integrazione e la rettifica dei propri dati personali. Il testo non rinvia esplicitamente ad eccezioni, casi particolari o limitazioni ulteriori di quest'ultimo diritto.

Italia Lo schema di decreto provvisorio, approvato il 21 marzo 2018, conferma quanto segue: "le p.a. trattano dati sensibili senza il consenso dell'interessato e, quindi, esclusivamente sulla base di una legge o di un regolamento".

Il codice fiscale è una delle principali chiavi identificative di accesso per le banche dati della PA, e, relativamente ai servizi sul web, tramite ulteriori parametri di autenticazione.

Orientamento giurisprudenziale In Italia il diritto all'oblio è relativamente “nuovo”, essendo comparso nella giurisprudenza solo a partire dagli anni 1990Umberto Ambrosoli, Massimo Sideri, Diritto all'oblio, dovere della memoria, Giunti/Bompiani, Milano 2017..

La Corte di Cassazione lo ha definito come il:

Tale principio si applica sia ai cittadini comuni che ai personaggi che hanno (o hanno avuto) grande notorietà. Il diritto all'oblio non è applicabile nel caso in cui, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all'informazione.

In sostanza, un individuo che abbia commesso un reato in passato ha il pieno diritto di richiedere che quel reato non venga più divulgato dalla stampa e dagli altri canali di informazione; a condizione che il pubblico sia già stato ampiamente informato sul fatto e che sia trascorso un tempo sufficiente dall'evento, tale da far scemare il pubblico interesse all'informazione per i casi meno eclatanti.

Questo principio, fondamento di una corretta applicazione dei principi generali del diritto di cronaca, si basa sul presupposto che, quando un determinato fatto è stato assimilato e conosciuto, cessa di essere utile per l'interesse pubblico: smette di essere oggetto di cronaca e ritorna a essere un fatto privato. Nel momento in cui l'interesse pubblico si affievolisce, fino a scomparire del tutto, è opportuno tutelare la reputazione delle persone coinvolte nel fatto facendo prevalere il diritto alla riservatezza sul diritto di cronaca. Nel caso, ad esempio, del reato di lesioni personali, per i protagonisti in negativo della vicenda è inizialmente giustificata dalla necessità di informare il pubblico, non lo è più dopo che la notizia sia risultata largamente acquisita. Questo diritto difende indirettamente anche le vittime, in quanto ogni volta che un caso viene rievocato finisce per pesare di riflesso su chi lo ha dolorosamente subito nel ruolo di parte lesa (si pensi al caso delle violenze sessuali).

Un altro fattore da tenere in considerazione riguarda l'articolo 27, Comma 3° della Costituzione secondo cui “Le pene […] devono tendere alla rieducazione del condannato” (principio della funzione rieducativa della pena). Il diritto all'oblio favorirebbe, in questo senso, il reinserimento sociale dell'accusato, il suo ritorno alla società civile.

Sull'esistenza del diritto all'oblio si è espressa positivamente anche la Suprema Corte di cassazione. Con la sentenza 16111 del 2013 (Cassazione Civile) la Corte ha affermato che, per reiterare legittimamente notizie attinenti a fatti remoti nel tempo, è necessario il rilevante collegamento con la realtà attuale e la concreta utilità della notizia, da esprimersi sempre nei vincoli della cosiddetta "continenza espositiva"consulta anche Gambetta D., Difetto del nesso di proporzionalità tra esigenza di libera informazione e lesione della riservatezza: chiaroscuri nell'area di efficacia del diritto “all'oblio” in Diritto & Diritti, rivista giuridica telematica ISSN 1127-8579, Dicembre 2013..

La sentenza numero 23771/2015 del Tribunale di Roma ha precisato che il diritto all'oblio non è altro che una particolare espressione del diritto alla riservatezza e ha chiarito quali sono i presupposti al ricorrere dei quali è possibile ottenere l'attuazione del diritto all'oblio. Innanzitutto si è sancito che il fatto che si intende "dimenticare" non sia recente ma, piuttosto, sia trascorso un determinato lasso di tempo dall'avvenimento in questione e, in secondo luogo, si è precisato che tale fatto deve avere uno scarso interesse pubblico. Del resto è necessario un bilanciamento del diritto all'oblio sia con il diritto di cronaca che con l'interesse pubblico a conoscere le informazioni che possono essere acquisite attraverso la rete internet.

In aggiunta al prima citato articolo 27, Comma 3 della Costituzione bisogna anche tenere conto dei dati personali che entrano in gioco spesso correlati al diritto all'oblio. A tal proposito, si può far riferimento al Regolamento Comunitario sulla protezione dei dati “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" del 27 aprile 2016 , secondo il quale, all'articolo 17 comma 1 ("Diritto all'oblio e alla cancellazione") l'interessato ha il diritto di richiedere la rimozione dei dati personali che lo riguardano, in particolare in relazione ai dati personali resi pubblici quando l'interessato era un minore, se sussiste uno dei seguenti motivi:

"a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Tuttavia al comma 3 del medesimo articolo vengono specificati i casi in cui il trattamento dei dati è necessario:

"a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione;

b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria."

In Italia, il diritto all'oblio viene rispettato anche al di fuori delle aule di giustizia e a tenerlo in debito conto, innanzitutto, è il Testo unico dei doveri del giornalista, entrato in vigore il 3 febbraio 2016, il cui articolo 3 impone a tutti i giornalisti il rispetto dell'identità di ciascuna persona coinvolta nei fatti trattati (punto a) e del reinserimento sociale da parte di un condannato (punti b e c).

L'intervento del garante della privacy In Italia il principio del diritto all'oblio si concretizza grazie al Garante per la protezione dei dati personali. Il Garante della privacy nel 2005 ha provato a individuare una soluzione tecnica per garantire la trasparenza sull'argomento ed evitare che si creino, tramite i motori di ricerca, delle gogne elettroniche. Il Garante ha esaminato un casoLa decisione è stata adottata dal precedente collegio in cui a un soggetto era stata erogata una sanzione da parte di un ente pubblico. Sul proprio sito web l'ente aveva indicato la violazione ed il nome del violatore, al che l'interessato aveva richiesto che fosse tolto il suo nome, invocando il diritto alla riservatezza. Il garante stabilì:

Nel gennaio 2013 il giudice unico del Tribunale di Ortona (CH) ha condannato la testata online PrimaDaNoi.it al pagamento di una multa di oltre 17.000 euro, comprensiva di risarcimento danni e spese legali, per un fatto di cronaca giudiziaria avvenuto nel 2008 che aveva coinvolto due ristoratori. Nel 2010 uno dei due esercenti, appellandosi al diritto all'oblio, aveva richiesto al direttore del quotidiano di rimuovere l'articolo che lo riguardava, ma la richiesta era stata rifiutata. Nel 2011 il pezzo era stato cancellato dai motori di ricerca a titolo meramente transattivo (cioè di reciproca concessione). Nel 2013, a seguito della condanna del tribunale, l'articolo è stato rimosso anche dall'archivio della testata.