Il principio della sovranità popolare si inserisce tra i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana. In generale, con esso s'intende il principio (affermatosi a seguito della Rivoluzione francese e della nascita dei sistemi democratico-liberaliMa il principio della sovranità del popolo è espresso, indicandone applicazioni radicalmente differenti, anche nelle ideologie socialiste e comuniste, e persino nella costituzione della Repubblica Sociale Italiana di matrice fascista.) secondo cui i leader di uno Stato e il suo governo sono creati e sostenuti dal consenso del rispettivo popolo, che è la fonte di ogni legittimità politica. La sovranità popolare, essendo un principio, non implica alcuna particolare attuazione politica.Leonard Levy osserva che la "dottrina" della sovranità popolare "non si riferisce principalmente al funzionamento [effettivo] della Costituzione, ma alla sua fonte di autorità e supremazia, ratifica, emendamento e possibile abolizione" (Tarcov 1986, v. 3, p. 1426). Benjamin Franklin ha espresso il concetto quando ha scritto che "Nei governi liberi, i governanti sono i servi e il popolo i loro superiori e sovrani".
In Italia Lo Statuto Albertino, carta costituzionale del Regno d'Italia, coerentemente con il suo status di costituzione ottriata, non prevedeva formalmente alcuna sovranità del popolo, proclamando il Re tale "per grazia di Dio" ed intendendo la forma costituzionale dello Stato come frutto di una libera e sovrana decisione del Re. Tuttavia, la legge del 4 marzo 1861 propedeutica alla proclamazione del Regno d'Italia introdusse la formula (confermata fino al 1946) del Re d'Italia come tale "per grazia di Dio e volontà della Nazione", introducendo così un compromesso tra la vecchia concezione monarchica e i nuovi impulsi democratico-liberali del periodo risorgimentale. Solo la proclamazione della Repubblica porterà al definitivo affermarsi costituzionale del principio della sovranità del popolo in Italia.
L'articolo 1 della Costituzione afferma che "l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro" (primo comma, che ė identificato col principio democratico). Dopo il principio democratico (repubblicano), lo stesso articolo sancisce il principio di sovranità popolare, affermando che "la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione" (secondo comma).
La sovranità è fonte di legittimazione del potere degli organi costituzionali: ciascun organo costituzionale è tale e può esercitare la propria funzione perché trova legittimazione e fonte prima nel popolo; non esiste, quindi, organo che sia estraneo alla sovranità popolare, o ente che sia superiore ad essa; per tale motivo gli organi costituzionali sono anche detti organi sovrani.
Con ciò il legislatore ha voluto dare la possibilità a tutti i cittadini di partecipare direttamente o indirettamente alle decisioni del governo. Tale possibilità di democrazia diretta viene esercitata dai cittadini tramite la possibilità di presentare alle Camere petizioni (articolo 50) e disegni di legge (articolo 71) e tramite l'espressione della propria volontà via referendum (articoli 75 e 138). La partecipazione indiretta avviene invece mediante il diritto di voto (articolo 48), che delega agli eletti l'esercizio della sovranità.
Si noti che la sovranità appartiene al popolo, ma solamente una parte di esso può esercitare il diritto di voto, quindi la funzione elettorale: il corpo elettorale. Infatti il corpo elettorale è la frazione di popolo che è in possesso dei requisiti fondamentali, richiesti dalla Costituzione per l'esercizio della funzione elettorale, mentre il popolo, a norma di legge, è l'insieme di coloro che posseggono la cittadinanza. Vi sono, quindi, tra essi menzionati anche coloro che non hanno i requisiti necessari (ad esempio i minorenni).
Note
Voci correlate Sovranità nazionale
Collegamenti esterni
Categoria:Diritto costituzionale Categoria:Sovranità