Dalla Restaurazione e fino alla presa di Roma, lo Stato Pontificio fu suddiviso amministrativamente in 17 delegazioni apostoliche, circoscrizioni territoriali instaurate da Pio VII il 6 luglio 1816 (motu proprio «Quando per ammirabile disposizione»).

Le delegazioni assumevano il nome di Legazioni quando erano governate da un cardinale. Poiché ciò avveniva regolarmente nelle delegazioni emiliane e romagnole, il termine Legazione usato in senso assoluto si riferiva alle 4 circoscrizioni che componevano quel territorio (Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna). Nel 1850, tuttavia, la riforma amministrativa di Pio IX riservò il titolo di Legazioni alle 5 grandi regioni nelle quali divise l'intero Stato, avendo raggruppato le delegazioni preesistenti.

Motu proprio del 6 luglio 1816 Dopo il ritorno di papa Pio VII a Roma nel 1814, al termine della parentesi napoleonica, e in seguito alla completa riconsegna nelle mani del potere pontificio di tutti i territori della penisola italiana che avevano composto lo Stato della Chiesa,Non furono ritornati alla Chiesa la legazione extra-territoriale di Avignone e il Contado Venassino entrambi passati alla Francia Pio VII ed il suo segretario di Stato cardinale Ercole Consalvi elaborarono una nuova suddivisione amministrativa per i territori pontifici: il 6 luglio 1816 venne così emanato il motu proprio Quando per ammirabile disposizione "sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica".

Abbandonando la precedente ripartizione in 11 province, lo Stato fu articolato in 17 delegazioni, cui si aggiungeva quella speciale della comarca di Roma. La riforma fu influenzata dal modello francese di Stato amministrativo, che l'Italia aveva conosciuto durante il dominio napoleonico. La delegazione equivaleva grossomodo alla provincia repubblicana e aveva poteri esecutivi.

Classificazione e struttura delle delegazioni Il Moto proprio distinse le nuove circoscrizioni territoriali in tre classi, riservando loro trattamenti e onorificenze diversificate.Moto proprio (cit.)., titolo I art. 1 comma 1º.

A capo di ogni delegazione era posto un prelato (delegato), nominato dal pontefice tramite un provvedimento della Segreteria di Stato.Moto proprio (cit.), titolo I art. 6. Nel caso si trattasse di un cardinale, assumeva il titolo di legato. Ciò era solitamente possibile nelle sole delegazioni di 1ª classe.Moto proprio (cit.), titolo I art. 2. Al delegato (o legato secondo i casi) erano affiancati due assessori, sempre di nomina papale,Moto proprio (cit.), titolo I art. 7. con funzioni ausiliarie di natura giudiziaria (l'uno nel civile, l'altro nel penale).

A fianco del delegato e degli assessori era prevista una Congregazione governativa composta: da quattro membri, due del capoluogo e due del circondario, nelle delegazioni di 1ª classe;Ai sensi dell'art. 8 comma 2º faceva eccezione la legazione di Bologna, dove tutti i membri della Congregazione potevano essere bolognesi. da tre membri, due del capoluogo e uno del circondario, nelle delegazioni di 2ª classe; da due membri, uno del capoluogo e uno del circondario, nelle delegazioni di 3ª classe.Moto proprio (cit.), titolo I art. 8 comma 1º.

In ogni delegazione l'amministrazione della giustizia era devoluta a un tribunale di prima istanza per le cause civili e a un tribunale criminale per le cause penali.

Elenco delle delegazioni di Pio VII Nel 1820 lo Stato era ripartito in 11 circoscrizioni, a loro volta composte da delegazioni di 1ª, 2ª e 3ª classe: Marittima e Campagna: distretto di Roma e suburbio, governatorati di Tivoli, Subiaco; Delegazione di 2ª classe di Frosinone con i governatorati di Frosinone, Terracina, Anagni, Pontecorvo. Provincia apostolica della Sabina: Delegazione di 3ª classe di Rieti con i governi di Rieti, Poggio Mirteto. Patrimonio: Delegazione di 2ª classe di Viterbo con i governi di Viterbo, Orvieto; Delegazione di 3ª classe di Civitavecchia. Umbria: Delegazione di 2ª classe di Perugia con i governi di Perugia, Città di Castello, Foligno, Todi; Delegazione di 3ª classe di Spoleto, con i governi di Spoleto, Norcia, Terni. Camerino: Delegazione di 3ª classe Marche: Delegazione di 2ª classe di Macerata con i governi di Macerata, Severino, Fabriano, Loreto; Delegazione di 2ª classe di Fermo; Delegazione di 3ª classe di Ascoli, con i governi di Ascoli, Montalto; Delegazione di 2ª classe di Ancona con i governi di Ancona, Jesi, Osimo. Urbino: Delegazione di 1ª classe di Urbino e Pesaro con i governi di Urbino, Pesaro, Fano, Senigaglia, Gubbio. Romagna: Delegazione di 1ª classe di Ravenna con i governi di Ravenna, Imola, Faenza; Delegazione di 1ª classe di Forlì con i governi di Forlì, Cesena, Rimini. Bologna: Delegazione di 1ª classe. Ferrara: Delegazione di 1ª classe. Benevento: Delegazione di 1ª classe.

L'elenco che segue presenta l'assetto originario delle delegazioni pontificie distinte per classi,Moto proprio (cit.), Tabella del riparto territoriale delle delegazioni dello Stato Ecclesiastico prescritta all'articolo 3º del titolo I. con le sedi dei rispettivi governi distrettuali.

Delegazione Classe Capoluogo Governi distrettuali Legazione di Bologna 1ª Bologna Legazione di Ferrara 1ª Ferrara Legazione di Forlì 1ª Forlì Cesena, Forlì, Rimini Legazione di Ravenna 1ª Ravenna Faenza, Imola, Ravenna Delegazione di Urbino e Pesaro 1ª Urbino Fano, Gubbio, Pesaro, Senigallia, Urbino Delegazione di Macerata 2ª Macerata Fabriano, Loreto, Macerata, San Severino Delegazione di Ancona 2ª Ancona Ancona, Jesi, Osimo Delegazione di Fermo 2ª Fermo Delegazione di Ascoli 3ª Ascoli Ascoli, Montalto Delegazione di Camerino 3ª Camerino Delegazione di Perugia 2ª Perugia Città di Castello, Foligno, Perugia, Todi Delegazione di Spoleto 2ª Spoleto Norcia, Spoleto, Terni Delegazione di Rieti 3ª Rieti Poggio Mirteto, Rieti Delegazione di Frosinone 2ª Frosinone Anagni, Frosinone, Pontecorvo, Terracina Delegazione di Benevento 3ª Benevento Delegazione di Viterbo 2ª Viterbo Orvieto, Viterbo Delegazione di Civitavecchia 3ª Civitavecchia Comarca di Roma – Roma Roma, Subiaco, Tivoli

Monopolio ecclesiastico delle cariche pubbliche Gregorio XVI decise il ritorno alla situazione pre-rivoluzionaria. Furono riservate agli ecclesiastici tutte le alte cariche pubbliche: amministrazione, giustizia, finanza, polizia ed anche forze armate. Le aspirazioni dei laici vennero ridimensionate.Giuseppe Orlandi, Antonio Achille, Un popolo diviso, Roma 1988, pag, 50.

Anche i governi locali erano guidati da principi della Chiesa: al vertice delle Legazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì e di Urbino sedeva, infatti, un cardinal legato, che esercitava il potere temporale per conto del pontefice, cui rispondeva direttamente.

Anche l'esercizio della funzione giudiziaria era riservato agli ecclesiastici. Il Tribunale della Sacra Rota era presieduto da un cardinale e composto esclusivamente da prelati. Esso era tribunale di seconda istanza per tutte le sentenze capitali emesse nello Stato, nonché tribunale di prima istanza per le cause capitali di Umbria e Comarca di Roma.

Dopo i gradi supremi, riservati ai cardinali, vi erano quelli intermedi, cui accedeva per legge il clero secolare, vescovi compresi. Esso formava l'intelaiatura organizzativa dello Stato, sia nel campo amministrativo sia in quello giudiziario.

Uniche eccezioni erano i gonfalonieri (carica corrispondente all'attuale sindaco). Essi, chiamati governatori nelle città più grandi, erano scelti tra i nobili, tra i possidenti ovvero tra i capi delle corporazioni dei mestieri.

Governo locale Il governo locale fu articolato in due categorie: i Governi "di primo ordine" (cioè le città maggiori) e "di secondo ordine". Entrambi i tipi di Governi erano sottoposti alla potestà dei Delegati, ovvero dei presidenti delle Delegazioni, eccetto in casi di emergenza. La corrispondenza dai Delegati arrivava ai Governatori "di primo ordine" e quindi a quelli "di secondo ordine".

I Governatori (ogni Comune ne aveva uno) non dovevano mai essere nati nel luogo che governavano, e non dovevano neppure risiedervi. Erano inoltre nominati dal Papa attraverso la Segreteria di Stato: ai Governatori "di primo" era inviato un Breve di nomina, mentre a quelli "di secondo" semplicemente una lettera patente. I Governatori, a differenza dei Delegati, non dovevano necessariamente essere prelati.

I Governatori esercitavano potere giudiziario per cause i cui interessi non oltrepassavano i cento scudi, in cause su controversie riguardo a proprietà, su alimenti dovuti, su danni dati nei rispettivi territori e nelle retribuzioni ai salariati considerate ingiuste. Avevano inoltre compito di polizia durante le fiere e le feste.

Il motu proprio di Pio VII ridisegnò completamente l'amministrazione dei Comuni. Furono abrogati tutti gli statuti cittadini; i comuni furono sottoposti ad una disciplina uniforme. In ogni Comune furono istituiti due nuovi organi, il Consiglio (organo deliberativo) e la Magistratura (organo esecutivo: gli sono attribuite funzioni fino ad allora esercitate da organi centrali): il Consiglio curava gli affari di interesse generale. I membri del primo consiglio vennero nominati dal delegato pontificio, i successori furono cooptati dai colleghi; un numero di consiglieriIl numero di consiglieri che componevano la Giunta era determinato in ragione della classe di appartenenza del Comune. componeva la Magistratura (odierna Giunta) formata da un capo ("gonfaloniere") e da un numero variabile di "anziani" (gli odierni assessori, sei nei comuni maggiori). Il primo era nominato dal Segretario di Stato, che lo poteva scegliere anche al di fuori del consiglio. I secondi erano nominati dal delegato, in base a una terna di nomi fornita dal consiglio stesso. Nei comuni rurali vi era un sindaco o procuratore, dipendente dal gonfaloniere della comunità principale, che rappresentava i propri concittadini. Nuovi provvedimenti furono presi da Pio IX. Uno di essi riguardò la città di Roma (vedi Infra).

Riforme successive Leone XII Il successore immediato di Pio VII, papa Leone XII, ordinò una profonda riforma del sistema delle delegazioni con il motu proprio del 5 ottobre 1824, riducendone il numero a 13 mediante l'accorpamento di Fermo e Ascoli, Macerata e Camerino, Spoleto e Rieti, Viterbo e Civitavecchia.

Gregorio XVI Il nuovo assetto sopravvisse al pontefice, ma meno di sette anni dopo la sua attuazione Gregorio XVI lo mise nel nulla, ripristinando le delegazioni soppresse e istituendo la nuova delegazione di Orvieto (per distacco da Viterbo) con l'editto del 5 luglio 1831. La riforma gregoriana fu completata dall'istituzione della delegazione di Velletri (per distacco da Frosinone) con il motu proprio “Luminose prove” del 1º febbraio 1832.Disposizioni riguardanti l'erezione della nuova Delegazione di Velletri. La delegazione di Velletri, pur essendo di 3ª classe, aveva titolo di legazione perché retta dal Decano del Sacro Collegio. Questa caratteristica fu ereditata dalla Legazione di Marittima e Campagna che ebbe Velletri per capoluogo.

Pio IX

Il 22 novembre 1850 Pio IX, rientrando dall'esilio di Gaeta e Napoli dopo la parentesi della Repubblica Romana, promulgò un editto sul governo delle province e sull'amministrazione provinciale,Domenico Scacchi, Alla ricerca di una regione. Il “Lazio” dalla Repubblica giacobina alla I guerra mondiale. In: AA.VV., Atlante storico-politico del Lazio. Laterza, Bari, 1996. modificando ancora l'assetto territoriale dello Stato della Chiesa. Il pontefice raggruppò infatti le delegazioni originarie in quattro grandi legazioni, tranne la Comarca e il Patrimonio che confluirono nel circondario di Roma. Ciascuna legazione fu affidata al governo di un cardinale.

Elenco delle legazioni di Pio IX L'elenco che segue presenta l'assetto delle legazioni pontificie voluto da Pio IX nel 1850. A fianco di ciascuna legazione sono indicate le delegazioni che le costituivano e i rispettivi distretti (1831-1832).