LInquisizione () era l'istituzione ecclesiastica fondata dalla Chiesa cattolica per indagare, mediante un apposito tribunale, i sostenitori di teorie considerate contrarie all'ortodossia cattolica (le cosiddette eresie).

Storia L'Inquisizione nasce ufficialmente tra 1231 e 1233, sotto il pontificato di Gregorio IX, primo ad istituire tribunali inquisitoriali permanenti, affidati ai frati predicatori. L'operato di Gregorio IX va comunque collocato al culmine di un lungo processo evolutivo, iniziato nel 1184 con la decretale Ad abolendam diversarum haeresium pravitatem di papa Lucio III, poi proseguito sotto i papi Innocenzo III (con il Concilio Lateranense IV del 1215) e Onorio III, con l'occorrenza di reprimere il movimento cataro diffuso in Francia meridionale e nell'Italia settentrionale.

Nel 1252, con la bolla Ad extirpanda indirizzata ai podestà di Lombardia, Romagna e Marca Trevigiana, Innocenzo IV autorizzò l'uso della tortura perché gli eretici già ritenuti colpevoli dopo un interrogatorio con l'autorità religiosa rendessero all'autorità civile un'aperta confessione e indicassero altri eretici. Giovanni XXII estese i poteri dell'Inquisizione nella lotta contro la stregoneria. Tale Inquisizione medievale si distingue dallInquisizione spagnola, istituita da Sisto IV nel 1478 su richiesta dei sovrani Ferdinando e Isabella, che fu estesa nelle colonie dell'America centro-meridionale e nel Regno di Sicilia (ma non nel Regno di Napoli, per la fiera opposizione popolare), e dallInquisizione portoghese, istituita nel 1536 da Paolo III su richiesta del re Giovanni III, che si estese dal Brasile, alle Isole di Capo Verde e a Goa, in India.

In seguito, allo scopo di combattere più efficacemente la Riforma protestante, il 21 luglio 1542 Paolo III emanò la bolla Licet ab initio, con la quale si costituiva lInquisizione romana, ossia la «Congregazione della Sacra, Romana ed Universale Inquisizione del santo Offizio».

Mentre nel XIX secolo gli Stati europei soppressero i tribunali dell'Inquisizione, questa fu mantenuta dallo Stato pontificio e assunse nel 1908, regnante Pio X, il nome di «Sacra Congregazione del Santo Offizio», finché con il Concilio Vaticano II, durante il pontificato di Paolo VI, in un clima profondamente mutato dopo il papato di Giovanni XXIII, assunse nel 1965 il nome di «Congregazione per la Dottrina della Fede». Dal giugno 2022 è stata rinominata come Dicastero per la Dottrina della Fede.

Struttura e scopi dell'Inquisizione Da una stessa fonte cattolicaGaetano Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, XXXVI, Venezia 1846, pp. 40-41. Il Moroni fu primo Aiutante di Camera di papa Gregorio XVI si ricava il ventaglio degli obiettivi perseguiti dal tribunale dell'Inquisizione. Stabilito che l'Inquisizione si propose, nel corso della sua lunga esistenza, di perseguire soprattutto gli eretici, ossia coloro che «dogmatizzano contro la fede cristiana e generalmente contro la religione», nella sua fase matura coinvolse, pur essendo di giurisdizione ecclesiastica, anche il potere civile, dal momento che i regnanti considerarono generalmente la religione «come il primo bene de' popoli e come eziandio il più forte baluardo della pubblica sicurezza», collaborando con i poteri ecclesiastici alla repressione delle eresie, «sempre infeste all'altare insieme ed al trono».

A Roma, dal Cinquecento, l'Inquisizione aveva per prefetto lo stesso papa che nominava gli inquisitori generali, un gruppo di cardinali appartenenti alla Congregazione della sacra Inquisizione, e gli inquisitori particolari, consultori della Congregazione; nelle diverse diocesi dello Stato pontificio erano presenti altri inquisitori. Nella Spagna e nel Portogallo venivano nominati dal re gli inquisitori generali, confermati dal papa.

L'autorità dell'Inquisizione, in materia di fede, si estendeva «sopra qualunque persona di qualunque grado, condizione e dignità, ossia vescovi, magistrati, comunità, né vi ha privilegio personale o locale ch'esenti dalla di lui giurisdizione»: i magistrati e i giudici erano tenuti ad eseguire i suoi decreti, sotto pena di scomunica.

Gli inquisitori procedevano:

«contro gli eretici ed i fautori o ricettatori di essi, contro i sospetti di una falsa credenza, contro quelli che impediscono agli inquisitori di esercitar liberamente il loro uffizio, e contro quelli che richiesti a prestar la loro opera per poterlo eseguire, si ricusano, ancorché siano principi, magistrati e comunità»; «contro i pagani che venuti alla fede e battezzati, ritornano a professare il paganesimo»; «contro i malefici ed i sortilegi che con arti superstiziose tentano di danneggiare il prossimo; contro gli astrologi giudiziari, divinatori e maghi, molto più se questi abbiano fatto patti col demonio, ed abbiano apostatato dalla vera religione; contro quelli che impediscono ai bramosi di professare la vera fede e di abbracciarla; contro chi predichi dottrine scandalose e contrarie alla vera religione; contro quelli che in pubbliche lezioni o dispute, ed anche in discorsi e scritti privati sostengono che la ss. Vergine non sia stata concepita senza macchia originale»; «contro chi usa litanie nuove non approvate dalla sacra congregazione de' riti; contro chi celebra la messa e ascolta le confessioni non essendo sacerdote; contro i sacerdoti sollecitanti a cose turpi nell'atto della confessione o immediatamente innanzi o dopo di essa, o nell'occasione o col pretesto della medesima; contro i ministri del sagramento della penitenza, che negligentino di avvertire i penitenti dell'obbligo di denunziare i sollecitenti, o che insegnano non esservi siffatta obbligazione, e contro i testimoni falsi e calunniatori che depongono in causa di fede»; «contro i cristiani apostati, anzi possono procedere contro i giudei ed altri infedeli se neghino quelle verità, che nella loro credenza sono comuni coi cristiani, se invochino o facciano sacrifizi ai demoni, e cerchino d'indurre i cristiani ad eseguirli, se pronunzino delle bestemmie ereticali, ed in molti altri casi».

Il processo inquisitorio

Il processo accusatorio, previsto dal diritto romano, consisteva nel pubblico confronto orale fra accusatore e accusato, al quale assisteva il giudice: l'onere della prova ricadeva sull'accusatore, che se non dimostrava le proprie accuse, era condannato dal giudice alla pena che avrebbe dovuto subire l'accusato in caso di riconosciuta colpevolezza. Il tribunale dell'Inquisizione adottò invece la procedura del processo inquisitorio – dal latino inquisitio, indagine – nel quale il giudice è anche accusatore: sulla base di una denuncia anche generica, egli è tenuto a raccogliere le prove della colpevolezza dell'imputato, conducendo indagini segrete e dirigendo il processo al quale, secondo quanto stabilito nel 1205 dalla decretale Si adversus vos di Innocenzo III, il pubblico non può assistere; per l'imputato è ammessa la presenza di un avvocato difensore, anche d'ufficio; le testimonianze e le dichiarazioni dell'imputato sono verbalizzate. Per giungere alla condanna è sufficiente la testimonianza concorde di almeno due testimoni o la confessione dell'imputato, il quale viene detenuto in carcere durante lo svolgimento del processo, che non ha una durata predefinita e le cui udienze – i costituti – si svolgono a discrezione dello stesso giudice. Nota sui testimoni: erano sconosciuti all'imputato. Prima del processo, però, gli veniva chiesta la lista dei possibili nemici e se i testimoni ricadevano in questo elenco, la loro testimonianza veniva scartata.

Se la prova della colpevolezza non viene raggiunta e allo scopo di sciogliere le eventuali contraddizioni presenti nelle sue deposizioni, l'imputato è sottoposto a tortura - mezzo di coercizione legittimato dalla giurisprudenza fino al XVIII secolo - generalmente consistente nella corda: legate le braccia dietro la schiena, l'imputato, nudo, viene sollevato da terra dalla corda che scorre su una carrucola fissata al soffitto. Egli è tenuto in quella condizione per non più di mezz'ora, perché una durata superiore può comportare gravi conseguenze, dalle lesioni agli arti superiori fino al collasso cardiocircolatorio, ma spesso la tortura della corda avviene in altro modo: la corda viene lasciata e poi bloccata all'improvviso, in modo da provocare strappi muscolari e slogature delle spalle oppure direttamente si danno allo stesso scopo violenti strattoni alla corda con il torturato ancora a terra; talvolta all'imputato sospeso in alto si avvicinavano torce o candele alle gambe provocando forti ustioni. La tortura poteva essere reiterata più volte nel corso del processo. Si deve evitare l'errore di giudicare frettolosamente, con gli occhi della coscienza contemporanea, la pratica della tortura: essa era considerata come mezzo lecito per via della visione negativa del corpo che caratterizza questo periodo storico; era giusto provare il corpo per salvare l'anima (lo scopo del tribunale dell'Inquisizione è prevenire l'eresia per salvare l'anima, obiettivo principe della Chiesa Cattolica, soprattutto Medievale e moderna). Tuttavia esistevano dei limiti concreti: non potevano essere procurate lesioni permanenti e non poteva venire applicata a bambini, anziani, donne in gravidanza e ammalati. In ogni caso, i casi di tortura applicati dal tribunale dell'Inquisizione della Santa Sede documentati negli archivi (fatti salvi i casi limite che non possono rappresentare la norma) sono esigui, come le condanne a morte da essa applicate. I tribunali civili erano molto meno tolleranti, sia sull'applicazione delle norme sulla tortura, sia sulla condanna.

Se ritiene che l'accusa di eresia sia stata provata (anche tramite la confessione estorta dopo ripetute torture), il tribunale chiede all'imputato di abiurare, cioè di rinnegare le proprie convinzioni. Abiurando, se non è recidivo, l'imputato evita la condanna a morte e viene condannato a pene diverse, dalle preghiere ai digiuni, dalla multa alla confisca dei beni, dall'obbligo di indossare, per sempre o per un determinato periodo, labitello – una veste gialla con due croci rosse sul petto e sulla schiena che lo identifica pubblicamente come eretico penitente – fino al carcere, anche a vita. Se è recidivo (magari anche solo per aver prima confessato sotto tortura e poi negato), relapso, l'imputato è condannato necessariamente a morte: pentendosi, viene prima strangolato o impiccato e il cadavere viene poi bruciato e le ceneri disperse; se è impenitente, viene bruciato vivo. La pena viene eseguita dall'autorità civile, il cosiddetto braccio secolare – al quale il tribunale dell'Inquisizione rilascia il reo – in quanto gli ecclesiastici non possono «spargere il sangue», come indicato dalla costituzione De iudicio sanguinis et duelli clericis interdictio del Concilio Lateranense IV del 1215; anche all'autorità civile il tribunale raccomanda di eseguire la sentenza evitando di spargere il sangue del condannato e la bruciatura sul rogo, con o senza strangolamento preventivo, evita appunto lo spargimento di sangue.Su tutta la questione, vedi, per esempio, A. Del Col, L'Inquisizione in Italia, Milano 2006, pp. 120-123

L'insegnamento della Chiesa primitiva Le prime comunità cristiane conobbero subito divisioni al loro interno ma non vi sono indicazioni all'uso della forza per ricondurre all'osservanza delle dottrine condivise chi se ne fosse allontanato, anche se in rari casi si parla di scontri fisici tra chi sosteneva diverse interpretazioni dottrinali.