L'abusivo esercizio di una professione è un delitto disciplinato dall'art. 348 del codice penale italiano.
Analisi Tale norma punisce chiunque eserciti una professione per l'esercizio della quale è prevista l'ammissione ed iscrizione a speciali albi o elenchi, senza esserne stato abilitato a norma di legge.
Questa è una tipica norma penale in bianco in quanto, per poter definire con certezza cosa sia lecito o meno, la norma penale ha bisogno di essere integrata da altra norma dell'ordinamento. Nella specie è demandata al diritto amministrativo stabilire quali professioni siano esercitabili con una speciale abilitazione.
Si deve ritenere colpevole di abusivismo:
chi non è stato abilitato chi è in possesso di titolo idoneo, ma non è iscritto all'Albo l'iscritto all'Albo che sia stato sospeso o radiato dallo stesso il diplomato o laureato e/o abilitato in altro Paese, ma con titolo non riconosciuto dallo Stato italiano.
Il prestanomismo è una forma di abusivismo: a nulla importa se chi concorre al reato sia abilitato e si sia comportato con perizia, prudenza e diligenza.
Note
Bibliografia Ferrando Mantovani, Diritto Penale, Padova, Cedam, 1992. ISBN 8813174667. Giorgio Lattanzi, Codice penale annotato con la giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2003. ISBN 8814104107
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