Lusura bancaria è una fattispecie normativa introdotta dall'Art. 644 del codice penale italiano e successivamente riformulata dalla legge n.108 del 7 marzo 1996. Quest’ultima ha rappresentato una svolta significativa nella disciplina dell’usura, introducendo nuovi criteri oggettivi e colmando una precedente lacuna normativa che lasciava la determinazione del costo del denaro alla libera volontà delle parti contrattuali.
__TOC__
Descrizione L'intervento del legislatore ha ampliato e ridefinito l’ambito applicativo del reato di usura, affiancando ai tradizionali parametri soggettivi, basati sullo stato di bisogno e sullo sfruttamento di tale condizione, nuovi criteri oggettivi legati al superamento del cosiddetto tasso soglia d’usura.
Grazie a questo intervento, l’usura non è più configurabile soltanto in situazioni di particolare debolezza della parte finanziata, ma ogniqualvolta i costi complessivi del credito eccedano i limiti stabiliti dalla legge. In tal modo, la disciplina ha segnato un chiaro confine tra lecito e illecito nel settore del credito, ampliando sensibilmente la tutela offerta ai clienti.
Un aspetto critico della normativa è rappresentato dal fatto che la responsabilità penale resta imputabile esclusivamente alla persona fisica autrice della condotta usuraria, senza estendersi all’ente bancario o finanziario che trae beneficio dall’illecito. A tal proposito è stata avanzata la proposta l’applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, introdotta nel 2001.
Storia
Situazione precedente alla riforma Prima del 1996, le condizioni economiche relative all’erogazione del credito erano regolate quasi esclusivamente dall’autonomia contrattuale delle parti. In tale contesto, la parte più forte (tipicamente l’erogatore del credito) poteva imporre costi e condizioni anche molto gravosi, senza limiti normativi né sanzioni.
La legge 108/1996 ha dunque posto rimedio a tale lacuna, introducendo un sistema di parametri oggettivi e sanzionando chiunque, nell’ambito di operazioni di finanziamento, applichi interessi, commissioni o spese che superino i limiti fissati dalla normativa.
Usura nei conti correnti L’applicazione della disciplina è particolarmente rilevante nei rapporti di conto corrente bancario. Ai sensi della legge 108/1996, per determinare il carattere usurario di un tasso occorre considerare non soltanto il tasso nominale applicato, ma anche commissioni, spese e altri oneri connessi all’erogazione del credito.
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha riconosciuto rilievo anche alla Commissione di Massimo Scoperto (CMS). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 16303/2018, hanno stabilito che tale commissione deve essere computata ai fini della verifica dell’usura, in quanto collegata alla disponibilità del credito. È stato inoltre definito un metodo di calcolo che prevede un duplice raffronto: da un lato occorre verificare il superamento della soglia di usura della CMS; dall’altro occorre valutare se, sommando la CMS agli interessi, si oltrepassi il margine di tolleranza consentito dalla legge.
Determinazione dei tassi soglia Il costo del denaro deve, dunque, essere contenuto entro il limite del tasso soglia d'usura (TSU) pubblicato trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale, determinato dal Legislatore (art. 2 L. 108/96) sulla base del TEG (tasso effettivo globale) medio applicato dagli istituti di credito e rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia.
Per la determinazione sono necessari, oltre al tasso d'interesse effettivamente applicato (TAN), dati tra i quali alcune informazioni inerenti a costi non immediatamente rilevabili, ma deducibili tramite calcoli matematici come gli interessi generati dall'applicazione della valuta, gli interessi generati dall'anatocismo, gli interessi generati dall'addebito della commissione di massimo scoperto ed anche le spese.
Mutui e finanziamenti Con l’entrata in vigore della legge 108/1996 e la successiva discesa dei tassi di interesse, molti mutui stipulati in precedenza si sarebbero potuti qualificare come usurari.
In tali casi, il mutuatario avrebbe potuto invocare l’articolo 1815, comma 2, del Codice civile, che prevede la nullità della clausola sugli interessi usurari e l’esonero dal loro pagamento, oltre alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte in eccedenza.
Decreto “Salva Banche” Per prevenire conseguenze destabilizzanti sul sistema creditizio, venne emanato il decreto-legge n. 394/2000, convertito nella legge n. 24/2001, noto come Decreto Salva Banche. Tale provvedimento stabilì che la valutazione dell’usurarietà degli interessi deve essere effettuata con riferimento al momento della pattuizione, indipendentemente dal loro pagamento.
Per mitigare gli effetti di tale interpretazione autentica sui mutuatari, venne inoltre introdotto un tasso di sostituzione pari all’8% per i mutui sulla prima casa fino a 150 milioni di lire, stipulati a tasso fisso prima dell’aprile 1997.
Decreto Sviluppo Nel 2011, con l’emanazione del cosiddetto Decreto Sviluppo, è stata modificata la metodologia di calcolo della soglia di usura. Il nuovo criterio prevede che la soglia sia determinata aumentando del 25% il tasso medio rilevato, con l’aggiunta di un ulteriore 4%. Inoltre, è stato introdotto un differenziale massimo tra tasso medio e tasso soglia pari all’8%. Questa modifica ha reso meno stringente il limite entro cui le banche possono applicare i tassi di interesse, riducendo la possibilità per il cliente di contestarne l’usurarietà.
Note
Collegamenti esterni Legge 108/1996 - Testo integrale Legge 24/2001 - Testo integrale D.L. 70/2011 detto Decreto Sviluppo - Testo integrale Testo Unico Bancario (aggiornato al 2011) - Testo integrale Archivio delle Operazioni Creditizie e dei Tassi (dal 1999 ad oggi)
Categoria:Diritto bancario