Il documento di riconoscimento in Italia è ogni documento ritenuto tale, emesso da una pubblica amministrazione italiana, aventi i requisiti prescritti dalla legge. L'ordinamento giuridico riconosce come equipollenti i documenti d'identità ed alcuni documenti di riconoscimento individuati dalla legge.DPR n. 445 del 2000, art. 35, comma 1: "In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2"
È considerato documento di identità in Italia, invece, ogni documento emesso dall'apposita amministrazione di uno Stato, con la principale finalità di dimostrare l'identità personale del titolare.DPR n. 445 del 2000, art. 1 "Definizioni", comma 1 d): "DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta d'identità e ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare"
Caratteristiche e validità Sono identificati come documento di riconoscimento tutti i documenti, purché:DPR n. 445 del 2000, art. 1 "Definizioni", comma 1 c): "DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare"
siano muniti di fotografia del titolare; siano stati rilasciati da una pubblica amministrazione; siano su supporto cartaceo, magnetico o informatico; possano consentire l'identificazione personale del titolare.
I documenti di riconoscimento e di identità, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, rilasciati o rinnovati (ma non quelle semplicemente prorogati) successivamente all'entrata in vigore del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 82 del 6 aprile 2012 - Suppl. Ordinario n. 69 hanno scadenza nel giorno del compleanno successivo allo scadere previsto per il documento, e avranno dunque una durata di una frazione d'anno superiore alla scadenza che si sarebbe altrimenti prevista.
Tuttavia come specificato dalla Circolare n. 7/2012, la proroga è prevista solo la prima volta che il documento viene emesso o rinnovato dopodiché, dal secondo rinnovo in poi, la scadenza resterà invariata a prescindere dal ritardo in fase di rinnovo. Analogamente, in caso di rinnovo anticipato, la scadenza successiva resterà il giorno del compleanno.
Tipologie I documenti riconosciuti come equipollenti sono:DPR n. 445 del 2000, art. 35, comma 2: "Sono equipollenti alla carta d'identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato."
la carta d'identità elettronica, nonché la ricevuta temporanea rilasciata dall'ufficiale di anagrafe al momento della richiesta, ma solo finché il nuovo documento non viene consegnato fisicamente al titolare; la carta d'identità cartacea (valida fino al 31/01/2027 nei rapporti con la PA); il passaporto italiano; la patente di guida; la patente nautica; la licenza di porto di armi; il libretto di pensione; il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; le tessere AT e BT, la Carta multiservizi della Difesa, nonché altri documenti di riconoscimento rilasciati da un'amministrazione dello Stato, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente. Le tessere di riconoscimento degli Ordini professionali Patenti di guida
Secondo il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e così come chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Interno,Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Circolare Prot. N. 388/MN del 3 aprile 2000 , Validità della patente di guida ai fini della identificazione personale, circolare U.D.G. "MOT A12 - 03/04/2000 - Patente - Validità per l'identificazione personale".Ministero dell'Interno, Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, Ufficio studi per l'Amministrazione generale e per gli affari legislativi, Nota con oggetto: Validità della patente di guida ai fini della identificazione personale , Roma, 14 marzo 2000, Prot. n. M/2413/8 le patenti di guida sono documenti equipollenti al documento di identità, anche nel nuovo modello senza indicazione di residenza.Polizia di Stato, La nuova patente europeaMinistero dell'Interno, circolare 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25/01/2013 - 2.3 Eliminazione dell'indicazione della residenza sulla patente
Sono inesatte le informazioni diffuse sul web secondo le quali il più recente formato "europeo" della patente di guida in formato del tesserino plastificato, emessa dopo il 1º luglio 1999, non sarebbe accettato come documento di riconoscimento, a differenza della patente nel precedente formato cartaceo rosa.Per esempio viene addotto a motivazione il fatto che la foto è digitalizzata; oppure che non è più rilasciata dalla Prefettura ma dalla Motorizzazione civile, oppure che la firma del titolare non è depositata di fronte a un funzionario.Per esempio, vedasi qui. URL consultato il 2010-08-20.
Tessere AT, BT ed ATe Le tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello Stato sono riconosciute come documenti equipollenti alla carta d'identità dal 1940. Oggi, i dipendenti dello Stato, ai sensi del , possono richiedere per sé (modello AT, di colore verde) e per i loro familiari (modello BT, di colore azzurro) il rilascio di una tessera personale di riconoscimento avente le medesime caratteristiche e validità della carta d'identità italiana.
Per l'espatrio sussistono però limitazioni in quanto solo pochissimi paesi comunitari ed extra-comunitari accettano la tessera AT/BT al posto della carta d'identità. Viene ritenuta valida, spesso con limitazioni (solo per l'espatrio) in: Andorra, Austria, Croazia, Lettonia, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia.
A partire dal 2003 il modello AT/BT per i dipendenti civili del Ministero della Difesa e per gli appartenenti alle Forze Armate è stato sostituito dalla Carta multiservizi della Difesa. Il ha consentito che le tessere di riconoscimento potessero essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. Le procedure per il rilascio e la produzione delle tessere elettroniche sono state stabilite con Gazzetta Ufficiale n.182 del 6 agosto 2010 e decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 10 maggio 2012Gazzetta Ufficiale n.183 del 07-08-2012.
Trasporto aereo A prescindere dalle regole di Schengen, le compagnie aeree sono costrette dalle autorità italiane con riferimento all'art. 3 TULPS, a controllare un documento d'identità al momento dell'imbarco per verificare che corrisponda al nome nella carta d'imbarco.
Ryanair ha perso un contenzioso con ENAC presso il TAR del Lazio sui documenti d'identità accettabili a tal fine e dal 2010 ha acconsentito ad accettare altri documenti (nello specifico: "la carta d'identità, il passaporto e tutti i documenti di identità modello AT/BT rilasciati dalla Pubblica Amministrazione di cui al DPR 851 del 28 luglio 1967").
Documento di riconoscimento e privacy
In Italia sono in vigore leggi e regolamenti (sia specifici che riguardanti la privacy) per stabilire le pochissime situazioni in cui sia obbligatorio - sia in ambito pubblico che privato - fornire (esibire, consegnare, trasmettere) un documento di riconoscimento o sia sufficiente rendere disponibili alcuni suoi elementi (tipicamente: numero, data di emissione, data di scadenza).
Note
Bibliografia Decreto del presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30.
Voci correlate Atto amministrativo Carta d'identità italiana Carta multiservizi della Difesa Documento di identità Licenza di porto di armi in Italia Passaporto italiano Patente di guida Patente di guida per mezzi della Croce Rossa Italiana Patente nautica italiana PRADO Pubblica amministrazione (ordinamento italiano)
Collegamenti esterni Documenti: come, dove, quando dal portale dell Arma dei Carabinieri URL consultato il 2010-08-20.
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