Il reddito di impresa, nel diritto tributario italiano, è disciplinato dagli artt. 55-66 e 81-142 del (cd."TUIR").
Descrizione Ai sensi del c.1, dell'art. 55 TUIR, è tale il reddito derivante dall'esercizio di imprese commercialiLa definizione data dall’art. 55 TUIR non coincide con quella civilistica in quanto si tratta di una nozione più ampia e complessa., ossia dall'esercizio professionale ed abituale, anche se non esclusivo, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile e delle attività agricole indicate nell'art. 32, c.2, lettere b) e c), che eccedono i limiti ivi stabili, anche se non organizzate in forma di impresa.
Le attività indicate nell'art. 2195 del c.c. sono: attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi; attività intermediarie nella circolazione dei beni; attività di trasporto; attività bancarie ed assicurative; altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le attività indicate dall'art. 32, c.2, lett.b) e c) del TUIR sono: attività volte all'allevamento di animali con mangimi ottenuti per meno di un quarto dal terreno; attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.
Ai sensi del c.2, dell'art. 55 TUIR, sono considerati redditi di impresa quelli derivanti dall’esercizio di: attività che, pur non rientrando nell'art. 2195 del codice civile, sono organizzate in forma di impresa; attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; attività agricole di cui all'articolo 32, pur nei limiti ivi stabiliti, quando esercitate da soggetti "commerciali": da società in nome collettivo e in società in accomandita semplice e da stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa, anche se non superino i limiti ivi stabiliti.
Soggetti titolari L’esercizio di attività commerciale può essere imputato sia ad imprenditori individuali che ad imprenditori collettivi.
Sono produttori di reddito i seguenti soggetti: persone fisiche, limitatamente ai redditi prodotti dall’esercizio di attività commerciali. società commerciali di persone (s.n.c - s.a.s.). Il reddito di impresa prodotto viene attribuito per “trasparenza” in capo ai soci. I redditi prodotti sono sempre considerati redditi d’impresa, in applicazione del principio di attrazione regolato dal c.3, art. 6 TUIR, qualsiasi sia la fonte o l’oggetto sociale. società di capitali. Sono sempre produttori di reddito di impresa, in applicazione del principio di attrazione regolato dal c.1, art. 81 del TUIR. enti commerciali. Sono sempre produttori di reddito di impresa, perché parificati alle società di capitali. enti non commerciali, limitatamente ai redditi prodotti dall’esercizio di attività commerciali.
Principi di determinazione Il reddito d’impresa, sulla base del principio di dipendenza, si determina apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione previste dal legislatore fiscale, nel TUIR o altre leggi. Tale principio assume diversa intensità a seconda che l’impresa interessata rediga il proprio bilancio d’esercizio sulla base dei principi contabili nazionali (soggetti OIC adopter) o dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (soggetti IAS adopter).Si fa riferimento al conto economico in quanto si tratta di un documento capace di offrire un’attendibile rappresentazione della situazione economico-patrimoniale e della capacità contributiva dell’impresa.
Per individuare il corretto periodo d’imposta, cui imputare i componenti positivi e negativi di reddito, si fa riferimento al principio di cassa o di competenza. Di regola i ricavi, le spese e gli altri componenti concorrono a formare il reddito sulla base del principio di competenza, salvo non venga diversamente stabilito nel TUIR.
Per quanto riguarda il principio di competenza rileva il momento di maturazione giuridica dei componenti, dunque il momento in cui risulta perfezionata la fattispecie da cui i componenti di reddito traggono giuridicamente origine. Gli elementi di reddito vengono imputati temporaneamente in momenti diversi, a seconda della diversa fattispecie da cui originano.
Per quanto riguarda il principio di cassa rileva il momento della manifestazione finanziaria, quindi il momento dell’incasso o del pagamento. Si applica il principio di cassa per i compensi agli amministratori, la percezione dei dividendi in società ed enti soggetti IRES, gli interessi di mora (sia attivi che passivi), le imposte pagate nell’anno diverse da quelle sui redditi e da quelle per le quali è prevista la rivalsa, i contributi associativi e sindacali, i contributi in conto capitale ed infine per i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento.
Il principio di inerenza si limita ad affermare che le spese e gli altri componenti negativi di reddito sono deducibili se si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri componenti che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. L'inerenza permette quindi di selezionare i costi dell'attività economica che possono essere dedotti dalla base imponibile. È necessario che tra i componenti negativi di reddito e l'attività esercitata dal soggetto passivo vi sia un nesso di causalità o attinenza, al fine di evitare che l'operatore economico possa dedurre costi aventi carattere personale o del tutto estranei alla fonte reddituale. A partire dal 2018Cass. civ., Sez. V, Ord., 11/01/2018, n. 450 e Cass. civ., Sez. V, Ord., 09/02/2018, n. 3170., la Corte di Cassazione, superando il precedente orientamento interpretativo secondo il quale il principio di inerenza sarebbe stabilito dall’art. 109 comma 5 del TUIRIn base al quale le spese e gli altri componenti negativi “diversi dagli interessi passivi, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”., ha statuito che la richiamata disposizione si riferisce al “diverso principio dell’indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti” e che il principio di inerenza è, invece, “inespresso” e immanente alla nozione di reddito d’impresa e la sua valutazione impone un giudizio “qualitativo” e non “quantitativo”. Tale impostazione interpretativa è stata mantenuta nelle pronunce successive e condivisa dalla Corte costituzionale nella sentenza del 4 dicembre 2020, n. 262. Il 20 agosto 2024, l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 172 ha sottolineato che la deducibilità degli interessi passivi deve essere determinata secondo le regole del TUIR, senza considerare l’origine o la natura dell’onere a cui essi sono associati: sono deducibili gli interessi passivi corrisposti relativamente alle maggiori imposte definite a seguito di accertamento con adesione e di conciliazione, sulla base del fatto che l’art. 96 del TUIR “non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell'evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell'onere cui essi sono accessori"Agenzia delle Entrate, Risposta n. 172/2024, disponibile su https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6314639/Risposta+n.+172_2024.pdf/02f30f35-ce7c-54a2-fdd1-4c99b1eddeb8. .
Per ultimo, in applicazione del principio di imputazione, i componenti negativi sono deducibili solo se resultano preventivamente imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza. I componenti negativi che non sono imputati al conto economico possono comunque essere considerati, in sede di determinazione dei redditi, in tre casi eccezionali: se la deducibilità fiscale è prevista da disposizioni di legge, se sono stati imputati a conto economico in un esercizio precedente in presenza di una disposizione che dispone e consente il rinvio ed infine se i componenti risultano da elementi certi e precisi.
Componenti Componenti positivi Le norme in materia di componenti positivi ne disciplinano i criteri identificativi delle diverse tipologie ed i criteri di determinazione. Inoltre disciplinano le fattispecie che ne definiscono la rilevanza.
I componenti positivi sono:
Ricavi Plusvalenze patrimoniali Dividendi Sopravvenienze attive Interessi attivi Proventi immobiliari Rimanenze Prodotti in corso d lavorazione Sovrapprezzi azionari
Componenti negativi I componenti negativi sono: Spese per la prestazione di lavoro Interessi passivi Oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale Minusvalenze patrimoniali Sopravvenienze passive Perdite di beni e su crediti Ammortamento di beni materiali e immateriali Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione Spese relative a più esercizi Accantonamenti
Nel conto economico con le classi A e B si confrontano rispettivamente i componenti positivi, relativi alla gestione caratteristica e alla gestione accessoria, costituenti il valore della produzione con i componenti negativi, relativi costi della produzione classificati per natura.
Le classi C e D sono invece relative ai componenti positivi e negativi e alle rettifiche di valore riferiti alla gestione finanziaria.
La deducibilità degli interessi passivi nel reddito d'impresa La deducibilità degli interessi passivi è un tema rilevante nell'ambito della fiscalità d’impresa, con importanti effetti sulle decisioni finanziarie e sulla competitività delle aziende. La normativa italiana, riformata nel 2019 per allinearsi alle direttive dell'Unione europea, stabilisce nuove modalità per la tale deduzione.
Con il termine "interessi" ci si riferisce ad un importo dovuto come compenso per l'uso di una somma di denaro per un certo periodo di tempo e si dividono in:
interessi attivi: compenso che un creditore riceve per aver prestato del capitale. Un esempio di interesse attivo è quello guadagnato da un correntista, ossia la somma corrisposta dalla banca per il denaro depositato su un conto corrente o un conto di deposito. In questo caso, il correntista riceve interessi per il prestito fornito alla banca, che utilizza quei fondi per le proprie attività finanziarie. interessi passivi: costo che una persona o un’azienda paga per prendere denaro in prestito. In pratica, rappresentano il prezzo da pagare per usare il denaro di qualcun altro, come una banca o un altro ente finanziario. Questi interessi si pagano su prestiti, mutui, emissioni di obbligazioni e altre forme di finanziamento, e servono a compensare il rischio e l’uso del capitale da parte del creditore.
Dal punto di vista contabile, gli interessi passivi vengono registrati nel conto economico dell’impresa come costi, influenzando il calcolo del risultato d’esercizio, che rappresenta la differenza tra proventi e costi, e misura l’andamento economico dell’impresa, oltre a determinare l’incremento o il decremento del patrimonio netto.
La deducibilità degli interessi passivi si riferisce al meccanismo che consente alle imprese di ridurre il carico fiscale, deducendo dal reddito imponibile gli interessi sostenuti per finanziare le loro attività. Questo incentivo al ricorso a finanziamenti esterni è regolato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che stabilisce condizioni e limiti specifici per la deduzione.
Le raccomandazioni dell'OCSE e la Direttiva ATAD