Ne bis in idem è una locuzione latina che tradotta alla lettera significa «non due volte per la medesima cosa». Si tratta di un brocardo che esprime un principio del diritto processuale penale in forza del quale un giudice non può esprimersi due volte sulla stessa azione, se si è già formata la cosa giudicata; per estensione, si ritiene applicabile anche a branche del diritto diverse da quello processuale, ma con un fondamento costituzionale decrescente ovvero limitato all'esigenza di tutela dell'affidamento incolpevole del cittadino.
Diritto penale
In materia penale (sostanziale e processuale) il ne bis in idem è figlio di un rifiuto di un sistema inquisitorio in cui il giudizio era sempre perfettibile e non dovevano essere posti limiti al potere dell'organo inquisitorio-giudicante. Nel sistema accusatorio invece vanno rispettati certi termini, tempi e forme: pertanto il ne bis in idem è un risultato a ciò conseguente, quasi necessario.
I motivi di massima per cui si ritiene ragionevole che una persona non possa essere processata due volte per la stessa fattispecie di reato possono essere così riassunti: il sistema giudiziario non può vessare indefinitamente un cittadino sulla stessa circostanza; lo Stato e i suoi organi hanno mezzi economici e poteri di persecuzione più ampi di quanti il cittadino ne abbia di difesa; l'essere esposti senza garanzia alla pubblica accusa fu, e potrebbe essere se non regolamentato, uno strumento di tirannìa. il cittadino ha il diritto di sapere che il giudizio a cui è stato sottoposto è finale, e non soggetto a ulteriori indagini e cambiamenti. Nel mondo
In Paesi quali Stati Uniti, Canada, Messico, Argentina, Venezuela, Perù, Ecuador, Colombia, Repubblica Dominicana, Spagna, Australia o India è considerato un principio costituzionale che un accusato non possa essere giudicato due volte, nella stessa giurisdizione, per lo stesso reato (cosiddetto double jeopardy nel diritto comune anglosassone). In alcuni di questi paesi esiste solo un grado di giudizio, salvo la concessione dell'appello.
In Italia
Nel diritto italianoThe objective limits of the ne bis in idem in Italy between national and European rules di Fabio Salvatore Cassibba. In: Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Vol 4, Iss 3, Pp 953-1002. il divieto di doppio giudizio si applica principalmente nel caso di una sentenza ormai divenuta cosa giudicata dopo la conferma della Corte suprema di cassazione, cioè l'imputato non può essere processato due volte per lo stesso reato (tranne casi di revisione della condanna in senso favorevole al reo)
Vi è un solo caso, del tutto eccezionale, in cui la revisione non si ispira al principio del favor rei, con il risultato che la sentenza di condanna impugnata può portare a una condanna più grave. Si tratta dell'art. 16 septies del decreto legge 8/1991 convertito in legge sempre nello stesso anno (l. 82/1991). Questo prevede che il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata ha l'obbligo di richiedere la revisione della sentenza quando le circostanze attenuanti che il codice penale o le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione relativa ai delitti di cui all'art. 9 comma 2 (ossia ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale o ricompresi tra quelli di cui all'art. 51, comma 3 bis c.p.p.) sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti, ovvero quando chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti predette commette, entro 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza, un delitto per il quale l'arresto in flagranza è obbligatorio.
La medesimezza del fatto Nel codice di procedura penale italiano, all'art. 6491 viene stabilito che nessuno può essere processato più volte «per il medesimo fatto». La definizione ha creato notevoli dubbi su cosa dovesse intendersi per "fatto". La dottrina migliore ritiene che l'articolo, mutuando orientamenti passati del codice francese di Merlin, nonché le evoluzioni italiane, si riferisca alla mera condotta che ha causato l'evento, senza riguardo alla sua intensità o alla sua imputazione nel processo precedente.Così Cordero, "Diritto processuale penale"
Se questa impostazione è abbastanza semplice in ipotesi di reato poco complesse, il problema si pone con reati che hanno vari aspetti in comune. L'esempio di scuola può farsi con le fattispecie di percosse, lesioni e omicidio. In questo caso il soggetto non può essere perseguito con un nuovo processo cambiando semplicemente il titolo d'imputazione, perché la condotta e il fatto sono identici: l'eventuale interazione in negativo del soggetto col corpo dell'offeso.
Nel caso di reato complesso la situazione è differente: il reato complesso è un reato composto da due o più figure autonome di reato (la rapina è insieme furto con violenza privata, per esempio) e, qualora sia stato perseguito per uno solo dei reati autonomi, è perseguibile per gli altri; ma se è stato perseguito e giudicato per il reato complesso nel suo aspetto intero, ovviamente non può poi essere riproposto un processo su uno dei reati autonomi. Questo perché nel primo caso i fatti sono due che compongono un singolo reato, mentre nel secondo caso entrambi i fatti sono presi in considerazione e giudicati unicamente. Questo meccanismo funziona soltanto se entrambe le componenti sono isolatamente punibili come reati, altrimenti restano ingiudicabili separatamente (l'esempio della violenza carnale, dove la violenza privata è reato ma l'atto sessuale preso in considerazione da solo non è punito dalla legge).
Il reato permanente è giudicato soltanto alla res deducta: basta infatti un segmento della condotta per imputare il soggetto di un determinato reato, quindi gli altri segmenti non possono essere giudicati nuovamente purché rispondano al medesimo fatto. Se quindi un soggetto compie il reato a che comporta b e nuovamente a, non si può giudicarlo nuovamente, se compie il reato a che comporta b, viene giudicato e successivamente nasce c, la questione è diversa.
Una questione interessante si pone a proposito delle cosiddette fattispecie alternative, ovvero quando da una sola condotta una norma penale prefigura vari reati: è il caso, di scuola, dell'art. 616 c.p. (violazione della corrispondenza). Se l'imputato viene assolto, è perseguibile per una situazione diversa, se viene condannato no, perché comunque il reato l'ha commesso e la pena è identica per ogni fattispecie di condotta.
L'irrevocabilità del provvedimento decisorio Soffermandosi sul versante interno (principio del cosiddetto “ne bis idem verticale”), si è assistito in tempi recenti a una progressiva estensione del principio del ne bis in idem anche a provvedimenti decisori diversi da quelli indicati nell'art. 649 c.p.p.
L'applicazione del divieto del bis in idem è stata a lungo rigorosamente subordinata all'esistenza di decisioni giurisdizionali connotate dal requisito dell'irrevocabilità. Anche recentemente è stato ribadito che l'esistenza di una sentenza irrevocabile costituisce condizione tassativa e inderogabile per l'applicazione dell'art. 649Cass., Sez. III, 23 febbraio 2005, P.M. in proc. Massa, rv. 230872.
La compattezza di tale indirizzo ha subito una prima incrinatura quando è stato ritenuto che, se è vero che il testo dell'art. 649 c.p.p. collega il divieto di un secondo giudizio alla pronuncia di una sentenza o di un decreto penale divenuti irrevocabili, ciò non significa, tuttavia, che fino a quando non sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile possano legittimamente svolgersi nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto più procedimenti penali, giacché l'art. 649, al pari delle norme sui conflitti positivi di competenza e dell'art. 669, esprime "un costante orientamento di sistema, dettato ad evitare duplicità di decisioni" e un "generale principio di ne bis in idem che tende innanzi tutto ad evitare che per lo stesso fatto reato si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti, l'uno indipendente dall'altro"Cass. Sez. V, 10 luglio 1995, Pandolfo, in Cass. pen., 1996, 2611, rv. 202653.
La decisione appena ricordata ha dato l'avvio a un consistente filone interpretativo uniformemente rivolto ad attribuire all'art. 649 una dimensione applicativa più ampia di quella che traspare dalla enunciazione letterale, essendo la disposizione strettamente correlata al principio generale dell'ordinamento processuale che vieta la duplicazione del processo contro la stessa persona per il medesimo fattoCass., Sez. VI, 11 febbraio 1999, Siragusa, rv. 212864; Sez. VI, 25 febbraio 2002, P.G. in proc. Sulsenti; Sez. I, 30 aprile 2003, Morteo, rv. 225004; Sez. VI, 18 novembre 2004, Fontana, rv. 230760; Sez. III, 5 aprile 2005, P.G. in proc. Chiarolini.
La stessa giurisprudenza costituzionale ha indicato una possibilità di ritenere sussistente una “accezione più piena del principio del ne bis in idem”, rilevando come l'operatività del principio di cui all'art. 529 c.p.p. possa essere estesa fino a “comprendere tutte le ipotesi in cui per quel medesimo fatto l'azione penale non avrebbe potuto essere coltivata in un separato procedimento perché già iniziata in un altro” . La Corte costituzionale nelle pronunce 318/2001 e 39/2002 individua cioè un sincretismo tra il divieto di sottoposizione a nuovo giudizio sancito dall'articolo 649 c.p.p. e la formula di improcedibilità dell'articolo 529 c.p.p., laddove questa sanziona un'interdizione all'esercizio dell'azione penale ("l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita") a causa dell'avvenuta consumazione del potere punitivo nell'ambito di un precedente giudizio inerente al medesimo fatto-reato: e ciò perché “(…) la regola della declaratoria dell'effetto preclusivo, sub specie di sentenza di improcedibilità dell'azione penale, è da ritenere espressa in termini generali (…), dovendosi pertanto reputare ininfluente che il nuovo codice, a differenza di quanto comunemente si affermava con riferimento a quello abrogato (art. 90 cod. proc. pen. del 1930), non consideri specificamente tale situazione nell'ambito dell'istituto del ne bis in idem (v. artt. 649, comma 1, e 648, comma 1, cod. proc. pen.)”.
Tale filone interpretativo teso a elevare il principio di ne bis in idem a regola immanente nel sistema è stato recepito con l'innovativa sentenza delle SS.UU. penali che si sono espresse favorevolmente circa l'ammissibilità della pronuncia di non doversi procedere per impromovibilità dell'azione penale nelle ipotesi di litispendenzaCassazione Penale, Sez. U, 28 giugno – 28 settembre 2005, n. 34655, anche per i rilievi che precedono: si ritenne ammissibile la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per impromovibilità dell'azione penale non attraverso la diretta applicazione della disposizione di cui all'art. 649 c.p.p., ma appunto in virtù di un principio più ampio – di cui tale norma è espressione – il quale, anche in assenza di un provvedimento irrevocabile, “rende la duplicazione dello stesso processo incompatibile con le strutture fondanti dell'ordinamento processuale e ne permette la rimozione con l'impiego dei rimedi enucleabili dal sistema”.
Si noti che secondo un filone giurisprudenziale ormai consolidato, e ricordato nella citata sentenza a Sezioni Unite della Cassazione penale n. 34655/05, la preclusione del "ne bis in idem" giustifica la dichiarazione di impromovibilità dell'azione penale anche in presenza di provvedimenti decisori diversi da quelli indicati nell'art. 649 c.p.p.