Il divorzio è un istituto giuridico dell'ordinamento italiano finalizzato a far cessare gli effetti civili del matrimonio.

È stato introdotto il 1º dicembre 1970, durante il Governo Colombo, attraverso la legge 1º dicembre 1970, n. 898 - "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" (la cosiddetta legge Fortuna-Baslini), a prima firma del socialista Loris Fortuna. Ha avuto i voti favorevoli principalmente del Partito Socialista Italiano, del Partito Comunista Italiano, del Partito Socialista Democratico Italiano, del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, del Partito Repubblicano Italiano e del Partito Liberale Italiano. Ha invece avuto l'opposizione da parte della Democrazia Cristiana, del Movimento Sociale Italiano e del Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica.

Storia Prima dell'Unità d'Italia

Il primo stato moderno della penisola italiana a consentire nella propria legislazione il divorzio fu il Regno d'Italia napoleonico (1805-1814), il quale emanò il cosiddetto "Codice civile napoleonico" il 5 giugno 1805..

Esso fu seguito dal Regno di Napoli che, sotto il governo di Gioacchino Murat, emanò lo stesso codice. Questo, fra le altre cose, consentiva il divorzio e il matrimonio civile, fra le polemiche che tali provvedimenti suscitarono nel clero più conservatore, che vedeva sottratto alle parrocchie il privilegio della gestione delle politiche familiari risalente al 1560«Codice Napoleone», articoli 220-301. Tallarico M. A., Il vescovo Bernardo della Torre e i rapporti Stato-Chiesa nel Decennio francese (1806-1815), in Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea, XXVII-XXVIII, 1975-1976, pag. 316.

Con la caduta di Napoleone e la restaurazione dell'ancien regime negli Stati italiani, il diritto di famiglia precedente, sostanzialmente avverso al divorzio, fu ripristinato.

Benedetto Croce riuscì a trovare nel sud Italia, per tutto il periodo napoleonico, non più di tre casi di divorzio: un po' per l'impopolarità dell'istituzione, un po' perché i giudici, minacciati di scomunica, frapponevano ogni possibile difficoltà. Anche la legge era abbastanza farraginosa: per il divorzio consensuale, occorreva il consenso non solo dei genitori, ma addirittura dei nonni: se defunti, occorreva presentarne l'atto di morteB. Croce, Il divorzio nelle provincie napoletane, in Aneddoti di varia letteratura, Bari, Laterza, 1940..

Dopo l'unità d'Italia Una proposta di legge per l'istituzione del divorzio venne presentata per la prima volta al Parlamento italiano nel 1878. A prendere l'iniziativa fu un deputato del Salento, Salvatore Morelli, noto per le sue doti di uomo integerrimo e per essere stato precedentemente rinchiuso in un carcere borbonico sotto accusa di cospirazione.

Da tempo si occupava di problemi sociali ed in particolare di quelli riguardanti la famiglia. Il suo primo progetto di legge non ebbe successo, ma senza scoraggiarsi lo ripresentò due anni dopo, nel 1880, ottenendo un risultato parimenti negativo.

Dopo la sua morte, avvenuta nello stesso anno, il divorzio trovò altri fautori, e progetti di legge in suo favore vennero presentati nel 1882, nel 1883 e, dopo un periodo di silenzio, comparirono ancora nel 1892 per opera dell'onorevole Villa. Ma fu necessario arrivare al 1902 perché si avesse l'impressione che una legge divorzista stesse realmente prendendo forma.

In quell'anno il governo di Giuseppe Zanardelli presentò un disegno di legge che prevedeva il divorzio in caso di sevizie, adulterio, condanne gravi ed altro, ma anche questa volta il disegno di legge cadde con 400 voti sfavorevoli contro 13 a favore. Con la prima guerra mondiale il discorso cadde nell'oblio.

Nel 1920 ci fu battaglia fra i socialisti (che dichiaravano che in certi casi il divorzio «in virtù dei soli principi religiosi non si può rigettare») e il Partito Popolare Italiano, ossia i cattolici.

Più tardi Mussolini, coi Patti Lateranensi, si pronunciò contro e dovettero passare 34 anni prima che la legge sul divorzio venisse riportata in discussione.

Nel secondo dopoguerra

il resto dei coniugi che si separavano doveva rassegnarsi a non poter regolarizzare le unioni con i/le loro nuovi compagni/e ed i figli nati da esse, i quali, fino alla riforma del diritto di famiglia nel 1975, continuarono a subire discriminazioni.

Il 26 ottobre 1954 il deputato socialista Luigi Renato Sansone presentò alla Camera un disegno di legge per l'istituzione del cosiddetto piccolo divorzio, applicabile solo ai matrimoni con scomparsi senza lasciare traccia, condannati a lunghe pene detentive, coniuge straniero in presenza di divorzio all'estero, malati di mente, lunghe separazioni fra i coniugi o tentato omicidio del coniuge.

La proposta non fu nemmeno discussa e fu ripresentata il 12 giugno del 1958 da Sansone, assieme a Giuliana Nenni, al Senato. Neanche al Senato vi fu una discussione sul disegno di legge che pur aveva alimentato un vivace dibattito nel Paese.

Il film I fuorilegge del matrimonio (1963) diretto da Valentino Orsini e i fratelli Taviani, descrive in sei episodi, con l'acido umorismo della commedia cinematografica del tempo, i paradossi e assurdità della questione legata proprio al "piccolo divorzio".

Nel 1965, in concomitanza con la presentazione alla Camera dei deputati di un progetto di legge per il divorzio da parte del deputato socialista Loris Fortuna, iniziava la mobilitazione del Partito Radicale per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'istituzione del divorzio in Italia.

Soprattutto dopo il 1969, insieme alla Lega italiana per l'istituzione del divorzio (LID), il partito si mobilitò con grandi manifestazioni di massa e una continua azione di pressione sui parlamentari laici e comunisti ancora incerti.

La legge Fortuna-Baslini

Il 1º dicembre 1970 il divorzio venne introdotto nell'ordinamento giuridico italiano; nonostante l'opposizione della Democrazia Cristiana, del Movimento Sociale Italiano, della Südtiroler Volkspartei e dei monarchici del Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica, con i voti favorevoli del Partito Socialista Italiano, del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, del Partito Comunista Italiano, del Partito Socialista Democratico Italiano, del Partito Repubblicano Italiano e del Partito Liberale Italiano, venne approvata la legge 1º dicembre 1970, n. 898 - "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" (la cosiddetta legge Fortuna-Baslini), risultato della combinazione del progetto di legge di Loris Fortuna con un altro pdl presentato dal deputato liberale Antonio Baslini; nello stesso anno il Parlamento approvava le norme che istituivano il referendum con la legge n. 352 del 1970, proprio in corrispondenza con le ampie polemiche che circondavano l'introduzione del divorzio in Italia.

Il referendum abrogativo

Gli antidivorzisti, quindi, si organizzarono per abrogare la legge attraverso il ricorso al referendum: nel gennaio del 1971 venne depositata in Corte di cassazione la richiesta di referendum da parte del "Comitato nazionale per il referendum sul divorzio", presieduto dal giurista cattolico Gabrio Lombardi, con il sostegno dell'Azione cattolica e l'appoggio esplicito della CEI e di gran parte della DC e del Movimento Sociale Italiano.

Dopo un'iniziale contrarietà circa l'uso dello strumento referendario in materia di diritti civili, il Partito Radicale e il Partito Socialista si schierarono a favore della tenuta del referendum e parteciparono alla raccolta delle firme necessarie, mentre lo stesso non fecero gli altri partiti laici, che tentarono di modificare la legge in Parlamento (compromesso Andreotti-Jotti), sia per evitare ulteriori strappi con il Vaticano, sia per l'incognita di un referendum sul cui risultato parte del fronte divorzista era pessimista.

Dopo il deposito presso la Corte di Cassazione di oltre un milione e trecentomila firme, la richiesta superò il controllo dell'Ufficio centrale per il referendum e il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale.

Il 12 maggio 1974, con il Referendum abrogativo del 1974, meglio conosciuto come Referendum sul divorzio, gli italiani furono chiamati a decidere se abrogare la legge Fortuna-Baslini che istituiva in Italia il divorzio: partecipò al voto l'87,7% degli aventi diritto, votarono no il 59,3%, mentre i sì furono il 40,7%: la legge sul divorzio rimase in vigore.

Successivamente, la normativa fu modificata dalle leggi n. 436/1978 e n. 74/1987. In particolare, con quest'ultima si ridussero i tempi necessari per giungere alla sentenza definitiva di divorzio (da cinque a tre anni) e si diede al giudice la facoltà di pronunciare una sentenza parziale che dichiarasse in tempi brevissimi lo scioglimento definitivo del vincolo, ovvero il divorzio, separatamente dalla discussione sulle ulteriori condizioni accessorie dello scioglimento, ovvero sulle questioni economiche, l'affidamento dei figli e altro. In tale modo si volle evitare che vi fossero cause instaurate al solo fine di procrastinare lo scioglimento del vincolo matrimoniale. La legge n. 55/2015 ha ridotto ulteriormente i tempi, permettendo il divorzio dopo un anno di separazione giudiziale e dopo sei mesi di separazione consensuale.

In seguito alle riforme del 2014 e del 2015 non è stato introdotto il divorzio consensuale vero e proprio, ma è entrata anche nell'ordinamento italiano una tendenza consensualistica che riconosce notevole rilievo al consenso dei coniugi ai fini del divorzio.

Condizioni per ottenere il divorzio L'art. 1 della Legge n. 898/1970 afferma che «il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio [...] quando [...] accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita».

Il Tribunale competente a pronunciare il divorzio giudiziale è quello della residenza del convenuto in giudizio. In caso di divorzio congiunto il Tribunale può essere alternativamente quello del territorio di uno dei coniugi.

Il Tribunale, prima di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale (se si tratta di matrimonio solo civile, cioè celebrato davanti all'Ufficiale dello stato civile) o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (se si tratta di matrimonio concordatario), dovrà accertare l'esistenza di due condizioni.

La prima, di natura soggettiva, è costituita dalla cessazione: della comunione materiale tra i coniugi, costituita dalla stabile convivenza, da un'organizzazione domestica comune, dal reciproco aiuto personale e dalla presenza di rapporti sessuali; della comunione spirituale, consistente nell'affetto reciproco, nell'ascolto, nell'aiuto e nel sostegno psicologico reciproci, nella comprensione e nella condivisione dei problemi, su cui si fonda l'affectio coniugalis che li lega in una vera comunanza di vita e di spirito. La seconda, di natura oggettiva, costituita dall'esistenza di una delle cause tassativamente previste dalla legge (art.3 Legge 898/1970): che sia stata omologata la separazione consensuale oppure sia stata pronunciata, con sentenza definitiva, la separazione giudiziale e siano trascorsi almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella prima udienza della procedura di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (in caso di separazione consensuale senza procedura giudiziaria, il termine di sei mesi decorre dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile); che uno dei coniugi sia stato condannato all'ergastolo o ad almeno quindici anni di reclusione o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità; che uno dei coniugi, cittadino straniero, abbia ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio ovvero abbia contratto nuovo matrimonio all'estero;