Un protocollo cerimoniale, nella vita di relazione, è l'insieme delle consuetudini, degli usi e delle norme che hanno disciplinato dall'antichità, e che disciplinano tutt'oggi, la vita di relazione pubblica (sul piano nazionale e internazionale) e privata.

Generalità Questo istituto, di natura sociale ma anche giuridica, nel tempo è stato indicato con diverse denominazioni.

Il cerimoniale è un linguaggio, costituito di un complesso patrimonio di segni, di simboli, di gesti, di espressioni, di rituali, di formule, mediante i quali si attua e si ripete la manifestazione del soggetto pubblicoJames J. Fox, Hierarchy and Precedence, Department of anthropology, Research School of Pacific Studies, Australian National University , 1990.. L'insieme di queste regole e consuetudini si applica durante le cerimonie, sia pubbliche che private.

Il protocollo è, invece, ciò che rende comprensibile, accettato e applicabile questo linguaggio; è il sistema delle regole, dei principi, dei criteri, delle significazioni.

Dottrina

È opinione diffusa che parole come cerimoniale, etichetta, stile, bon ton e altre ancora possano essere senza distinzione utilizzate per descrivere e qualificare una molteplicità di attività - chiunque sia il soggetto che le pone in essere - che attengono al comportamento e al suo carattere formale. Tuttavia non è così: galateo, bon ton, etichetta, interpretano, sostengono e curano l'espressione del comportamento dell'individuo nella sfera dei rapporti personali. Essi costituiscono quindi l'espressione delle convenzioni sociali, culturali, religiose che sono necessario presupposto per una convivenza civile, ma non sono necessariamente riferite ad eventi pubblici.

Il cerimoniale, invece, attiene alla sola sfera di relazioni pubbliche, sia tra i componenti delle formazioni sociali che all'interno degli organismi titolari di pubblici poteri. Preesistente alla stessa forma statuale, secondo il SantantonioM. Santantonio, Il cerimoniale nelle pubbliche relazioni, Gesualdi ed., Roma, 1998, pp. 19 ss. discende da principi di filosofia morale, differenti nel tempo e nello spazio, ma di massima in linea con i precetti del decalogo biblico, alla base anch'essi del diritto naturale, dell'ebraismo, del cristianesimo e dell'Islam: la sua moderna esplicazione trarrebbe spunto in special modo dal cerimoniale codificato per la prima volta nel Pace di Vestfalia del 1648 e successivamente rielaborato nel Congresso di Vienna del 1815 e, nella forma oggi vigente, nella Convenzione sulle relazioni diplomatiche di Vienna del 1961. Differenze Nell'epoca contemporanea, si distingue solitamente il cerimoniale in cerimoniale di Stato, in cerimoniale diplomatico ed in cerimoniale ecclesiastico.

Il protocollo delle ritualità che regolano l'azione delle istituzioni di uno Stato viene definito Cerimoniale di Stato. Esso estrinseca la propria attività nella manifestazione formale della vita dello Stato e si riferisce alla esplicazione della sovranità di esso e delle sue potestà. Ha natura "giuridica" e discende dall'ordinamento giuridico-costituzionale.

Il cerimoniale diplomatico è invece il complesso delle regole che regolano le formalità relative allo svolgimento della funzione diplomatica ed attinenti in generale ai rapporti formali tra organi di vari stati. Esso fissa le procedure protocollari internazionali, tra cui, ad esempio, i rapporti tra i rappresentanti diplomatici e gli stati ospitanti e le modalità per la presentazione delle credenziali da parte dei capi-missione. Il cerimoniale diplomatico trova le sue fonti più recenti e più note nella pace di Vestfalia del 1648, in quello di Vienna del 1815 e, da ultimo, sulle relazioni diplomatiche del 1961. Pur ispirandosi ad una certa uniformità nei criteri generali, ogni Stato determina liberamente le proprie regole di cerimoniale anche nello svolgimento delle relazioni internazionali. Infatti in ogni ministero degli esteri esiste generalmente un ufficio cerimoniale o del protocollo che tratta i relativi affari.

Il cerimoniale ecclesiastico si occupa invece delle cerimonie, liturgiche e non, della Curia romana, cioè quelle della cappella e dei palazzi papali, le funzioni celebrate dai Cardinali ed il cosiddetto cerimoniale di corte, ovvero la precedenza tra i cardinali e tra i diplomatici accreditati presso la Santa Sede. Tale singolare ma importante campo era di competenza della congregazione cerimoniale, una delle sacre congregazioni, costituita da Sisto V, unita a quella dei riti (Congregatio pro sacris ritibus et caerimoniis) con la costituzione Immensa Aeterni Dei del 1588. Le regole e le direttive che disciplinano il comportamento dei vescovi e le funzioni pontificali, l'uffizio sacro ed alcune feste delle chiese metropolitane, cattedrali, collegiate e monastiche sono invece contenute nel libro liturgico detto cerimoniale dei vescovi.

Va ricordato, infine, che la dottrina ha ufficializzato anche il cerimoniale marittimo che disciplina lo scambio di onori tra le navi nonché le visite a bordo e a terra dei comandanti, in patria e all'estero e il cerimoniale militare che a sua volta regolamenta la resa degli onori, le riviste e le parate. Il cerimoniale sportivo cui si fa riferimento per le cerimonie di apertura e chiusura delle più importanti manifestazioni sportive.

Storia

Qualche codice di cerimoniale ecclesiastico esistette già nel IV secolo, ma i documenti più importanti si datano dall'VIII al XV secolo. Di fronte alla molteplicità delle relative raccolte, il Concilio di Trento ordinò la pubblicazione di un solo cerimoniale: Liber cerimoniarum ritualis reso ufficiale sotto Clemente VIII. Nuove edizioni furono adottate da papa Innocenzo X nel 1650 e da papa Benedetto XIII nel 1727. Quest'ultimo pontefice volle regolamentati la musica e il canto, i segni di onore e di rispetto tra il vescovo e le autorità civili, i doveri dei vescovi, dignità e uffici del capitolo (canonici), ornamenti e insegne pontificali e degli arredi sacri nonché le funzioni pontificali e di alcune solennitàCosì E. Foschi, Il cerimoniale a Montecitorio e dintorni, Gangemi, Roma, 1996; A. Gentili, Etica, cerimoniale e galateo per la Guardia di Finanza, Laurus, Ostia Antica, 1994, pp. 62 ss.; A. Serra, Manuale di storia dei trattati e di diplomazia, ISPI, Milano, 1980, p. 258. Ampl. vds. anche A. Gentili, Brevi note sull'ordinamento giuridico dello Stato Città del Vaticano, in Rassegna Arma CC, Roma, n. 4/1990, pp. 53 ss..

Il cerimoniale di Stato, invece, prese forme precise sotto Carlo MagnoG. Althoff, Die Macht der Rituale: Symbolik und Herrschaft im Mittelalter, Primus, Darmstadt 2003., durante il cui impero però risentiva della preponderanza ecclesiastica nella corte palatinaSoltanto con Filippo il Bello il regno di Francia ebbe il primo Guardasigilli laico: cfr. M. Bloch, La società feudale.. Esso giunse nelle sue forme più complesse ed articolate col fiorire delle monarchie assolute, ma risentì anche del processo di formazione degli Stati nazionali: in particolare, per il Sacro Romano Impero il principio cuius regio eius religio - imposto dalla pace di Augusta - introdusse un attentissimo bilanciamento delle forme con cui le pubbliche autorità si manifestavano, per evitare il sospetto di propensioni per l'una o l'altra delle parti coinvolte nelle recentissime e sanguinose guerre di religione.

Da ciò scaturì una progressiva depurazione di elementi religiosi, con un alto tasso di laicità sconosciuto ai cerimoniali degli Stati nazionali estranei alla tradizione mitteleuropea. Nel XIX secolo il cerimoniale di Stato si limitò a forme assai più semplici, specie negli stati a regime repubblicano ove è generalmente circoscritto alla disciplina dell'ordine delle precedenze nelle pubbliche funzioni ed a quella per lo scambio di visite tra autorità, all'atto di assumere e lasciare la carica.

Titoli accademici, nobiliari e cavallereschi

Nella vita di relazione privata, pubblica e in ambito internazionale è necessario rivolgersi propriamente ai propri interlocutori: chi è titolare di un'alta carica va chiamato con il titolo conseguente. Così, si dirà "Presidente" al Presidente della Repubblica, ai presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio, ai presidenti delle Commissioni parlamentari, ai presidenti di Tribunale, ecc. e si dirà Ministro, Sottosegretario, Questore, Procuratore, Sindaco, Generale, Ammiraglio, Comandante, ecc. A fattor comune, è atto di cortesia e rispetta la tradizione premettere l'appellativo "Signore" alla denominazione delle cariche anzidette, tranne quando siano previsti altri appellativi. Così si potrà dire "Signor Presidente", "Signor Ministro", "Magnifico Rettore", "Chiarissimo Professore" e così di seguito.

Vi sono poi situazioni nelle quali il modo di rivolgersi a una personalità esige tassativamente l'uso di particolari appellativi. Così si ricorrerà al trattamento di EccellenzaIl titolo/trattamento di Eccellenza venne disciplinato nella storia contemporanea italiana anche con il R.D. 16 dicembre 1927, n. 2210, in seguito abolito dal D.L.Lgt. 28 giugno 1945, n. 406. Poiché però tale Decreto venne tenuto in scarsa considerazione, fu seguito dalla Circ. 23.V.1950 n. 39568, che precisava che il titolo era stato abolito. Ciò non vale, però, per gli Ambasciatori titolari di Ambasciate, cui il trattamento di Eccellenza è riconosciuto da una convenzione internazionale, né per i Vescovi cui è riconosciuto dall'ordinamento canonico. nel rivolgersi ad Ambasciatore titolare di Ambasciata, ovvero Eccellenza reverendissima nel rivolgersi a un vescovo, abate ordinario o arcivescovo, ovvero Altezza Eminentissima al Principe Sovrano e Gran Maestro del SMOM, ovvero Eminenza reverendissima nel rivolgersi a un cardinale, ovvero Beatitudine a un patriarcaSi ricorda che la Chiesa cattolica di occidente ha ancora due soli Patriarchi, quello di Venezia e quello di Lisbona. Essendo però tali Patriarchi dei Cardinali, ci si rivolge loro con l'appellativo di questi ultimi. e l'appellativo di Santità, o Beatissimo Padre o Santo Padre al Papa o al Patriarca di Costantinopoli-la nuova RomaM. Santantonio, Op. cit., pp. 306 ss..

Le onorificenze cavalleresche non mutano l'ordine di precedenza spettante in ragione della carica. Esse determinano il rango degli insigniti solo nell'ambito degli Ordini di appartenenza. Nel rivolgersi per iscritto a personalità che sia insignita di onorificenze cavalleresche, si potrà menzionare il grado nell'indirizzo ed eventualmente in apertura della lettera come appellativo, se non debba invece essere indicata la carica o il titolo accademico perché magari più importanti e più significativiInfatti, come appellativo si potranno usare il titolo di "Cavaliere" o quello di Commendatore" ma sono inadatti quelli di "Cavaliere ufficiale", "Grand'Ufficiale" o "Cavaliere di Gran Croce"..