Il registro scolastico è un documento previsto dal sistema scolastico italiano.

L'obbligo venne sancito dall'art 41 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965

L'art. 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ha introdotto l'obbligo del registro elettronico: il relativo comma 31, tuttavia, è perlopiù interpretato come ordinatorio e non perentorio, in quanto il vero e proprio obbligo scatterà una volta che sarà attuato - e approvato dal Garante della Privacy - il "Piano di dematerializzazione" del Ministero dell'Istruzione.

Caratteristiche Come ogni atto pubblico, non deve essere contraffatto o distrutto. L'insieme dei registri vale anche ad attestare la presenza del docente in classe, come stabilito dalla Corte di cassazione sezione lavoro con sentenza n. 11025/2006.

Laddove il registro scolastico sia tenuto in formato elettronico, la validità del documento informatico è regolata dal Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005), che ne richiede requisiti di sicurezza, integrità, immodificabilità e riconducibilità all'autore.

Tipologie Esistono due tipologie di registri scolastici. Le istituzioni scolastiche possono costituirne singolarmente altri con ulteriori funzioni (es. Registro delle comunicazioni per gli studenti).

Registro di classe Nel registro di classe vengono depositate le firme dei professori, le assenze, le giustificazioni degli studenti, i compiti assegnati, i lavori svolti e i dati generali degli studenti. La sua funzione è quella di annotare le sanzioni disciplinari, i compiti assegnati e il programma scolastico svolto dai docenti in ogni singola giornata, le assenze e le giustificazioni. Insieme al Registro del professore, attesta, inoltre, la presenza dei docenti in classe. Il Registro è visionabile da tutti gli studenti della classe; può essere modificato dai docenti, dal dirigente scolastico, e dal presidente dell'assemblea di classe limitatamente alle funzioni della stessa. Il decreto legge n° 95/2012 introduce, per le istituzioni scolastiche e i docenti, l'obbligo di dotarsi di registro elettronico a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013.

Registro del professore È un documento cartaceo di cui deve dotarsi personalmente ogni singolo insegnante nel quale si annotano assenze e valutazioni relative ad ogni studente nella propria materia. La Corte di Cassazione penale, Sezione V, con sentenza 11 gennaio 2010, n. 714, ha affermato che «il registro del professore [...] è atto pubblico, in quanto attesta le attività compiute dal pubblico ufficiale che lo redige, con riferimento a fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti».

Registro scolastico elettronico

Con l'espressione registro scolastico elettronico (o semplicemente registro elettronico) si indica un software o una piattaforma digitale che riproduce in forma informatica le funzioni del registro cartaceo, permettendo la gestione e la consultazione online dei dati relativi agli alunni, alle classi e alle attività didattiche.

Nel contesto italiano, l'introduzione del registro elettronico è collegata al processo di dematerializzazione della pubblica amministrazione e al codice dell'amministrazione digitale. L'art. 7, comma 31, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135/2012, prevede che «a decorrere dall'anno scolastico 2012‑2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico».

Il registro elettronico è normalmente accessibile tramite credenziali fornite dalla scuola e consente ai docenti di registrare presenze, assenze, voti, compiti assegnati e comunicazioni; studenti e famiglie possono consultare in tempo reale l'andamento scolastico, il calendario delle attività e le circolari. Le piattaforme in uso si differenziano per interfaccia, modalità di accesso (web e applicazioni mobili, eventualmente integrate con SPID o Carta d'identità elettronica), funzioni avanzate e modelli di distribuzione (servizi cloud computing o installazioni locali).

L'adozione del registro elettronico ha dato luogo a riflessioni su aspetti giuridici (valore di atto pubblico, responsabilità dei docenti), pedagogici (trasparenza, rapporto con famiglie e studenti) e tecnici (dotazione di dispositivi e connettività), oggetto di indicazioni specifiche da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Note

Voci correlate Atto pubblico Scuola in Italia

Collegamenti esterni

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