La sovranità può essere generalmente definita come autorità suprema. La sovranità implica una gerarchia all'interno di uno stato e l'autonomia esterna per gli stati. In qualsiasi stato, la sovranità è assegnata alla persona, all'organismo o all'istituzione che ha l'autorità suprema sulle persone e la facoltà di modificare le leggi che ne regolano i rapporti.

Nella filosofia politica, la sovranità è un termine sostanziale che designa la legittima autorità suprema su una entità politica. Nel diritto internazionale, uno stato è generalmente considerato sovrano su un territorio quando vi ha esercitato costantemente l'autorità statale senza obiezioni da parte di altri stati. Se il termine "sovranità de iure" si riferisce al diritto legale di esercitarla, "sovranità de facto" si riferisce alla capacità effettiva di farlo. Questa discrepanza può diventare un problema di particolare preoccupazione in caso di fallimento della consueta aspettativa che la sovranità de jure e de facto esistano nel luogo e nel momento in questione e risiedano all'interno della stessa organizzazione.

Etimologia Il termine deriva dalla lingua francese (XVI sec.) souverain e suzerain, ripreso a sua volta dal latino volgare superanus (a sua volta una forma derivata del latino super = "sopra") che significa "capo", "sovrano".

Concetto Nel corso della storia, il concetto di sovranità ha avuto molteplici componenti contrastanti, definizioni e applicazioni diverse e spesso incoerenti tra loro.

Se la filosofia dell'antica Grecia non aveva ancora elaborato un pensiero sul concetto di sovranità in quanto tale, già Platone affronta questioni connesse alla giustizia nell'esercizio del potere ed alla sovranità nel La Repubblica, parlando delle modalità d'azione del sovrano ideale che chiama il re-filosofo. Nel suo Leggi, è invece scritto che il popolo non è sovrano (kyrios) se la sua libertà viene violata.

La nozione di "sovranità" sembra essere apparsa per la prima volta nel Politica di Aristotele. L'argomento è affrontato in particolare nei libri III e IV, dove il filosofo studia il funzionamento dello Stato in diversi regimi politici. Egli definisce chiaramente il principio dello "stato di diritto, che deve estendersi a tutti" Libro IV, ovvero la supremazia della legge attraverso l'atto dello Stato. Per stabilire la sovranità del potere pubblico, Aristotele crea una gerarchia delle norme. Questa gerarchia stabilisce la sovranità (in greco antico: τὸ κύριον), ovvero la supremazia in diversi ambiti, a seconda della natura degli elementi riuniti: 1) Sovranità della legge, che prevale sui decreti dei magistrati; 2) Sovranità della legge, che prevale sui giudici 3) Sovranità del diritto costituzionale sulle leggi ordinarie Libro IV. 4) Infine, la sovranità dell'organismo che detiene l'autorità suprema, secondo i regimi politici Libro III.

Nella pubblicistica del Medioevo la formula rex superiorem non recognoscens in regno suo est imperator "servì a designare, fin nel cuore dell’età moderna, la sintesi dei poteri dello Stato che noi diciamo sovrano”Francesco Calasso, I glossatori e la teoria della sovranità, Milano, 13 ss. e nella sua evoluzioneFrancesco Calasso, Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medioevale, Milano, 1965, 243 ss. fu ampliata "fino ad abbracciare non solo i re liberi, che avevano nel loro territorio gli stessi poteri che l’imperatore aveva sul mondo (dominus mundi), ma anche tutti gli ordinamenti particolari i quali avevano in sé medesimi le ragioni della loro vita"<ref>[https://lircocervo.it/wp-content/uploads/2022/06/5.-Gian-Pietro-Calabri.pdf Gian Pietro Calabrò, "Guerra e sovranità nella relazione fra Stati. Variazioni su alcune pagine hegeliane, L'Ircocervo, 2022, n. 1, p. 62].</ref>.

Il concetto di "sovranità" apparve poi nell'opera di Jean Bodin. Nel suo capolavoro, I sei libri della Repubblica (1576), Bodin si ispirò all'opera di Aristotele per elaborare una nuova teoria della sovranità tomo I. Pur collocandosi in un contesto di reinterpretazione del diritto latino, questa affermazione preannunciava la logica statale moderna, che affermava: "È necessario qui formulare una definizione di sovranità, perché non c'è né giurista né filosofo politico che l'abbia definita". In quanto nuovo strumento teorico, la sovranità rifletteva le condizioni intellettuali e politiche di un'epoca specifica, quella del Rinascimento, cessando gradualmente di scaturire da un rapporto di potere militare (quello dei condottieri) o simbolico (quello delle istituzioni religiose), per essere emanato da una rappresentazione razionalizzata del potere statale, che, secondo Jean Bodin, si incarnava in una volontà unitaria, quella del monarca. L'affermarsi della nozione di ragion di Stato durante il Rinascimento corrispose a questa trasformazione. In quanto prodotto di una specifica rottura sociale, la questione della sovranità permeò di fatto il pensiero rinascimentale. Machiavelli vi alluse quindi nella sua opera, senza tuttavia spiegarla apertamente.

Un pensiero nuovo e più articolato sulla questione della sovranità viene sviluppato da Thomas Hobbes, che gli dedica la sua opera principale, il Leviatano (1651). Hobbes fonda il suo pensiero sul potere sovrano sulla attitudine distruttiva dello stato di natura, che è quello della bellum omnium contra omnes (guerra di ciascuno contro tutti). In questo jus naturale (diritto naturale) ogni individuo è sovrano di se stesso e possiede lo Jus in omnia (diritto su tutto) come diritto assoluto di usare ogni mezzo in proprio potere, per la propria conservazione. Il calcolo razionale degli individui li porta logicamente ad adottare un contratto sociale tale per cui viene istituita un'autorità superiore a cui viene ceduta una parte di sovranità individuale. Hobbes elimina così la dualità tra sovrano e popolo, che ancora esisteva in Bodin: una volta creato il Leviatano, il popolo non ha più alcun diritto alla sovranità.

Di opinione opposta fu invece John Locke nel suo Due trattati sul governo (1689): per lui, nello stato di natura, l'individuo godeva già dei diritti inalienabili alla vita, alla libertà ed alla proprietà privata (che includeva la proprietà del proprio corpo e dei frutti del proprio lavoro). L'unico legittimo possessore della sovranità è quindi l'individuo che, attraverso il contratto sociale si affida ad una autorità superiore (il Governo) rinunciando al diritto di farsi giustizia da se. Il potere che viene concesso allo Stato, non è assoluto ma limitato dalle leggi e dai diritti naturali ed inalienabili degli individui. Locke traccia così una prima teoria sulla divisione dei poteri, sostenendo che, per evitare l'abuso di potere, la sovranità che il popolo cede allo Stato, deve essere divisa in poteri distinti. Quando chi detiene il potere, agendo contro i diritti naturali dell'uomo, abusa della fiducia che il popolo ha riposto in loro, il popolo ha il diritto di ribellarsi per destituire l'autorità ed istituirne una nuova.

Con Jean-Jacques Rousseau prende forma il concetto di sovranità popolare. Rousseau sostiene che la sovranità è vera solo quando risiede nel popolo, inteso come la costituzione dei cittadini che formano il corpo sociale dello Stato. Per Rousseau, la sovranità, per essere legittima, deve basarsi sulla volontà generale orientata al bene comune. Poiché ogni elezione ed ogni nomina è una cessione di sovranità, il cittadino non dovrebbe delegare il suo potere. In questa visione, secondo Rousseau, il corpo sociale dovrebbe rinnovare frequentemente quel patto sociale che lo tiene assieme. Nasce così l'identificazione del popolo con lo stato.

Anche Montesquieu, nel suo Lo spirito delle leggi (1748), sostiene che la sovranità appartenga al popolo, ma perora la necessità che il popolo la esprima attraverso rappresentanti che abbiano anche un ruolo pedagogico nei suoi confronti. Montesquie si oppone al pensiero di Hobbes e, più in generale, a tutte le forme di assolutismo, rifiutando l'idea di stabilire un sovrano che detenga il pieno potere, sostenendo che "È una verità eterna che ogni uomo che detiene il potere è incline ad abusarne; continuerà finché non troverà delle limitazioni.Montesquieu, Lo spirito della legge, I, 2. Per Montesquie più la sovranità è diffusa ed articolata, più una società potrà dirsi liberale. È quindi necessario organizzare le istituzioni, in particolare stabilendo una separazione dei poteri: "Affinché non si possa abusare del potere, è necessario che, per l'ordinamento delle cose, il potere freni il potere".

Georg Wilhelm Friedrich Hegel si spinge fino a sostenere che la sovranità del monarca e quella del popolo non si escludano a vicenda, poiché il popolo si identifica con l'intero Stato. Secondo Hegel questo richiede la dissoluzione del concreto (il popolo) nell'astratto (lo Stato). Karl Marx si oppose al misticismo che circondava le concezioni di sovranità in Hegel e Feuerbach. Si oppose quindi all'idea che Dio potesse essere sovrano del popolo. Per Marx, Hegel tradisce, nel suo pensiero sulla sovranità, la sua concezione astratta dello Stato.

Generalità

In dottrina, il diritto pubblico teorizza tale istituto giuridico essenzialmente come uno degli elementi costitutivi dello Stato, insieme con il territorio e il popolo. Tale assunto, tuttavia, ha incontrato delle eccezioni che vedono riconosciuta la sovranità anche in capo a soggetti privi di un proprio territorio o di un proprio popolo, come inteso in senso tecnico-giuridico stretto.

Ad esempio dopo la riforma costituzionale dell'Ordine dei cavalieri di Malta, emanata da papa Francesco nel 2022, non si può più parlare di sovranità del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM); il quale come si legge nella nuova costituzione è tecnicamente dipendente dalla Santa Sede, come già sancito da una sentenza cardinalizia del 1954.

Nel diritto costituzionale e internazionale Nel diritto costituzionale e nel diritto internazionale la sovranità connota il potere supremo nell'ambito dello Stato e nei rapporti internazionali l'indipendenza di un'entità/soggetto statale. L'esercizio della sovranità esprime la possibilità di esercitare una supremazia nell'ambito di una comunità stanziata su un certo territorio. Per il diritto internazionale ha rilevanza solo il gruppo di persone di un soggetto di diritto pubblico internazionale le cui azioni, considerate dall'esterno, hanno valore vincolante per lo Stato e cioè il Capo di uno Stato o i rappresentanti di un Governo.

L'aspetto esterno della sovranità riguarda l'indipendenza. Stato sovrano è sinonimo di Stato indipendente, in posizione di uguaglianza giuridica con gli altri stati e in condizione di determinare liberamente la propria politica estera il che all'interno implica analoghe libertà di scelteInteressante rilevare al riguardo le grandi difficoltà che incontrano i paesi dell'Unione europea a trovare un accordo sulla necessità di adottare una politica estera comune che implicherebbe una forte riduzione della sovranità statale dei singoli stati membri.

In tempi recenti con l'affermazione delle super potenze e del connesso fenomeno degli stati satelliti e con il sostituirsi di nuove forme di colonialismo economico a quelle del colonialismo ottocentesco, si tende a dare un'interpretazione più formale che sostanzialeM. Clementi, Primi fra pari. Egemonia, guerra e ordine internazionale, Bologna, Il Mulino, 2011. della nozione esterna di sovranità: si ritiene cioè che la sovranità sussista quando manchino vincoli giuridici che la limitino. Che tale nozione, pur così interpretata, resti un punto di riferimento importante nelle relazioni internazionali è testimoniato dalle reazioni di ripulsa registrate contro la teoria -proclamata dall'URSS nel 1968 in occasione dell'invasione della Cecoslovacchia- della sovranità limitata dei singoli paesi socialisti.