Lo scudo fiscale è una tipologia di regolarizzazione in materia tributaria e penale simile ad un condono, perché inibisce l'azione penale e di accertamento tributario nel caso di alcuni illeciti tributari e penali. Esso sana alcuni eventuali comportamenti illeciti o irregolari, effettuati dal contribuente riguardo alla produzione e detenzione di capitali detenuti all'estero. Capitali derivanti da redditi non denunciati, e presumibilmente imponibili, e dall'acquisto di immobili con i suddetti capitali, tramite il pagamento di una imposta forfettaria, una tantum, di valore inferiore alle normali aliquote tributarie.
Lo scudo fiscale nel diritto internazionale Nei condoni fiscali avvenuti in passato in Francia, Regno Unito e Stati Uniti d'America, non era mai stata garantita la riservatezza degli evasori, come principio legato al concetto di perdono. Agli evasori è sempre stato richiesto di dichiarare la propria identità, l'ammontare della propria evasione, e di pagare le tasse arretrate con gli interessi, ricevendo in cambio la decadenza delle conseguenze penali ed uno sconto nelle sanzioni. In questo modo tali governi hanno utilizzato gli scudi fiscali per comprendere tutti i meccanismi di evasione utilizzati dai propri concittadini.
Lo scudo fiscale in Italia Lo scudo 2009 Il governo Berlusconi IV con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale italiana del D.L. 194/2009, cosiddetto “Mille proroghe”, ha riaperto i termini per poter usufruire dello scudo fiscale (cd. scudo fiscale TerEra infatti la terza volta che veniva indetto lo scudo.), per favorire il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali illegalmente detenute all'estero fino al 31 dicembre 2008, a fronte del pagamento di una somma del 5%, a titolo di imposte, interessi e sanzioni. Inoltre viene previsto il pagamento delle imposte sui redditi relativi alle attività scudate prodotti nel periodo dal 1º gennaio 2009 alla presentazione della dichiarazione riservata, da farsi entro il 15 dicembre 2009. Il rimpatrio è obbligatorio per tutti i paesi del mondo esclusi quelli della Comunità Europea e la Norvegia.
Tale provvedimento consente in tal modo il pagamento del minimo della sanzione prevista in caso di scoperta di violazione delle norme sul monitoraggio dei capitali (dal 5% al 25%), e non intacca il rendimento fruttato dai capitali all'estero nel periodo in cui non vi sono state pagate imposte dovute in ItaliaLaVoce.Info, UN'AMNISTIA DI FATTO DIETRO LO SCUDO FISCALE , di Silvia Giannini e Maria Cecilia Guerra, 29.09.2009. Lo scudo non prevede la sanatoria totale per tutti i reati e per tutte le irregolarità relativa all'IVA.
Il governo stimò un rientro di capitali per un totale di circa 300 miliardi di euro, il Ministero dell'Economia previde un gettito fiscale una tantum di 3-5 miliardi di euro.
A metà febbraio 2010 secondo le stime governative sono rientrati grazie allo scudo fiscale 80 miliardi di euro, di cui circa 60 miliardi dalla Svizzera, 4 miliardi circa rispettivamente dal Lussemburgo e dal Principato di Monaco ed i restanti 12 miliardi da altri paesi.
Precedenti dichiarazioni di Silvio Berlusconi Il 31 marzo 2008, in campagna elettorale per le elezioni politiche del 2008, Silvio Berlusconi aveva dichiarato:
L'iter parlamentare Il provvedimento sullo scudo fiscale è contenuto in un emendamento del 15 luglio 2009, proposto da Chiara Moroni e Maurizio Fugatti, al decreto legge "anticrisi" , votato dal Parlamento il 24 luglio 2009 con una questione di fiduciaLa Repubblica. Dl anticrisi, la Camera vota la fiducia al governo, 24 luglio 2009, e causa di aspre contestazioni dell'opposizioneLa Repubblica, È scontro sullo scudo fiscale L'opposizione all'attacco, 15 luglio 2009 e di Avvenire, che lo bollò come «una soluzione premia-furbi»Corriere della Sera, , 30 settembre 2009. (vedi l'intero iter parlamentare)
A seguito di un emendamento del Senato, che ha introdotto molte delle norme più contestate del provvedimento (tra cui l'estensione dell'estinzione dei profili penali dell'evasione), la Camera ha approvato una mozione di fiducia il 30 settembre 2009; in tale occasione il presidente della Camera Gianfranco Fini ha parlato di "oggettive anomalie procedurali nella complessiva vicenda dell'iter del decreto, trasmesso dal Senato a dieci giorni dalla sua scadenza"Scudo fiscale, sì della Camera Fini: «Anomalie nell'iter», Corriere della Sera, 30 settembre 2009Scudo fiscale, votata la fiducia Fini: "Anomalie, ma stringo i tempi", La Repubblica, 30 settembre 2009, mentre l'opposizione ha denunciato il "riciclaggio di stato"Scudo fiscale, voto slitta a venerdì L'opposizione: proteste e sit-in, La Repubblica, 1º ottobre 2009. Il voto finale alla Camera sulla conversione del decreto-legge è avvenuto il 2 ottobre; la maggioranza è riuscita a far passare la norma con 20 voti di scarto, a fronte di 56 parlamentari del PdL e 30 dell'opposizione assenti (23 del PD, 6 dell'UDC, 1 dell'IdV), scatenando le polemiche sull'assenteismo in aulaLo scudo fiscale è legge, sì alla Camera L'Idv: «Berlusconi e governo mafiosi», Corriere della Sera, 2 ottobre 2009.
Effetti fiscali e penali Riservatezza delle dichiarazioni di emersione Un ulteriore profilo di preoccupazione è stato espresso a proposito della provenienza dei capitali espatriati, generalmente considerati frutto di evasione fiscale, e come tali in teoria soggetti, in caso di accertamento da parte del fisco, al pagamento delle imposte evase (Irpef, Irap, Iva, la cui evasione non era comunque coperta dallo scudo, interessi e sanzioni) per un totale facilmente superiore al 50% del capitale. Ciò viene evitato, nel provvedimento di scudo fiscale 2009, dalla forma riservata delle dichiarazioni di emersione, "coperte per legge da un elevato grado di segretezza"circolare dell'Agenzia delle entrate del 01/10/2001 n. 85 - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, che non possono perciò essere utilizzate a sfavore del contribuente in sede amministrativa né giudiziaria.
Se il denaro rimpatriato viene utilizzato per l'acquisto di capitali azionari, esso mantiene il carattere di riservatezza. Se invece esso viene reinvestito in attività imprenditoriale, ciò comporta la rinuncia alla riservatezza. Una tale norma penalizza l'utilizzo a fini imprenditoriali ed economici, mentre favorisce l'uso dei capitali scudati per accrescere le renditePaolo Mondani, La Banca dei Numeri Uno , Rai3 Report, 15 novembre 2009. Intervista a Tommaso di Tanno, docente di diritto tributario all'Università di Siena.
Non è invece possibile il ricorso allo scudo per i contribuenti già soggetti ad accertamento fiscale o a procedimenti penali già avviati. Il termine della sanatoria è fissato al 15 dicembre 2009Mario Sensini, Scudo fiscale allargato al falso in bilancio, Corriere della Sera, 23 settembre 2009.
Tale aspetto di riservatezza delle dichiarazioni di emersione distingue nettamente lo scudo fiscale italiano del 2009 dai provvedimenti concernenti il rientro dei capitali in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, paesi nei quali chi vuole regolarizzare i capitali esportati deve pagare in toto le imposte evase negli anni precedenti. Nella maggioranza dei casi, lo scudo fiscale italiano assume i connotati di un vero e proprio condono.
La non punibilità dei reati Lo scudo fiscale prevede anche la non punibilità di reati tributari, che prevederebbero pene fino a 6 anni di reclusione: omessa e infedele dichiarazione dei redditi; dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; falsa rappresentazione di scritture contabili obbligatorie; occultamento o distruzione di documenti; false comunicazioni sociali (falso in bilancio). La non punibilità è estesa ad altri reati, commessi per eseguire o nascondere i reati precedenti, tra cui: falsità materiale, falsità ideologica in atto pubblico, falsità nelle scritture private, soppressione e occultamento di atti false comunicazioni sociali.
Il provvedimento riguarda in tal modo anche quelle società controllate estere, spesso situate in paradisi fiscali, verso cui confluiscono i capitali sommersi. Condizione necessaria per l'esclusione della punibilità è l'assenza di un procedimento penale già in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata.
Sono stati sollevati dubbi di costituzionalità, circa la necessità di approvare la legge con le maggioranze previste per le leggi di amnistia e indulto (due terzi del Parlamento). L'eventualità è tuttavia esclusa, anche sulla base del recente orientamento della Corte Costituzionale secondo cui «La previsione di ipotesi di non punibilità subordinata a condotte dirette ad ottenere la sanatoria di precedenti comportamenti, non è ritenuta qualificabile come amnistia, da ultimo con ordinanza 9 aprile 2009, n. 109».
Le limitazioni al potere di accertamento tributario
La presentazione della dichiarazione riservata determina l'estinzione delle sanzioni tributarie previste per le violazioni commesse, salvo che il procedimento amministrativo sia già avviato al momento della presentazione della dichiarazione.
Inoltre, nel limite dell'importo indicato nella dichiarazione riservata, il contribuente può, presentando copia della stessa, opporre la sanatoria ad eventuali accertamenti futuri dell'Amministrazione per periodi anteriori al 31 dicembre 2008. Ad esempio, qualora siano contestati maggiori redditi per euro, il contribuente può opporre di aver sanato euro, evitando il recupero dell'imposta e le sanzioni. Se l'importo sanato è inferiore (ad esempio euro), può essere accertata la differenza.
In ogni caso l'adesione allo scudo fiscale non può essere utilizzata come elemento a sfavore del contribuente (ad esempio per presumere maggiori redditi partendo dall'esistenza di patrimoni esteri non dichiarati). Per inciso, data la riservatezza delle dichiarazioni, gli uffici non dispongono di informazioni sui contribuenti aderenti, salvo che siano questi ultimi a fornirle ad esempio per opporsi ad accertamenti. Il segreto vige anche in caso di richiesta di accesso ai conti bancari.
Deroghe alla normativa comunitaria antiriciclaggio In contrasto con la normativa comunitaria vigente, lo scudo fiscale consente ai soggetti sottoposti alla legge antiriciclaggio di non effettuare le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio (limitatamente ai reati fiscali "coperti" dallo Scudo). Secondo il testo di legge, "il rimpatrio del denaro non è da considerarsi di per sé operazione sospetta".
Secondo Roberto de Vita, docente dell'Accademia della Guardia di Finanza, "è difficile immaginare in concreto quali possano essere gli indici rivelatori di una anomalia degna di necessitare una segnalazione di operazione sospetta".
Mario Draghi, governatore della Banca d'Italia, nella sua relazione del 29 ottobre 2009 in occasione della giornata mondiale del risparmio, sottolineava come "è opportuno un intervento che nell'ambito dello scudo fiscale ribadisca la regolare applicazione della normativa antiriciclaggio".
Il presidente del GAFI, il Gruppo di Azione Finanziaria Antiriciclaggio dell'OCSE, secondo Der Spiegel avrebbe scritto al ministro Giulio Tremonti segnalando i potenziali effetti negativi dello scudo fiscale italiano.
Già nell'ambito dei due scudi fiscali precedenti (2001 e 2003), le segnalazioni sospette delle banche erano state solo 94 in tutto, su un totale di 78 milioni di euro incassati.
Con circolare del 16 febbraio 2010 il Ministero dell'Economia e Finanze ha precisato che "le Banche e gli altri intermediari sono tenuti a dare applicazione agli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi degli articoli 15 e 16 del D.lgs 231/2007 (antiriciclaggio) e in particolare a:
- identificare e verificare l'identità del cliente compreso l'eventuale titolare effettivo. Una particolare cura dovrà essere messa nell'evitare l'utilizzo di prestanome o di soggetti interposti;