Il ruolo speciale degli ufficiali è una qualifica degli ufficiali delle quattro forze armate italiane provenienti dai corsi "speciali" (da cui il nome) attraverso concorsi straordinari banditi dal Ministero della Difesa o concorsi interni.
Requisiti per l'accesso Al ruolo possono accedere:
I cittadini italiani che non abbiano compiuto il 32º o 35º anno, tramite concorso straordinario, per titolo ed esami, riservato ai laureati. i marescialli che abbiano raggiunto una certa anzianità nel grado, oltre ad avere uno status di servizio impeccabile. gli ufficiali di complemento (UC) o in ferma prefissata (UFP) che al termine della ferma partecipano ai concorsi per l'arruolamento in servizio permanente effettivo. i frequentatori dei corsi normali d'Accademia che non abbiano superato gli esami finali per l'immissione nel ruolo normale, ma risultati comunque "sufficienti in attitudine militare".
Differenze con il ruolo normale e sviluppo di carriera La differenza sostanziale tra un ufficiale del R.N. (ruolo normale) e del R.S. (ruolo speciale) consiste nella velocità dell'avanzamento ai gradi superiori, oltre al rango massimo raggiungibile. Di norma il grado apicale del ruolo speciale è da considerarsi quello di tenente colonnello o capitano di fregata, anche se in alcuni casi tali ufficiali riescono a raggiungere il grado di colonnello o capitano di vascello: ciò è possibile quando, al termine della ferma di trenta mesi, l'ufficiale richiede, posto che siano rispettati i limiti d'età, la ferma permanente, cosa che gli consente un cambio di ruolo, da quello speciale a quello normale. Più raro è il caso in cui un ufficiale del R.S. abbia raggiunto il rango di ufficiale generale, evento accaduto in passato per alcuni ufficiali che hanno partecipato ai conflitti mondiali.
Le attribuzioni degli incarichi agli ufficiali del ruolo speciale è generalmente analoga a quella del ruolo normale per la tipologia di incarichi ricoperti e per le branche di riferimento con la differenza che, grazie alla più lunga permanenza nei gradi, essi riescono a garantire la continuità e specializzazione che l'elevata turnazione degli ufficiali del ruolo normale non consentirebbe. Per predetta ragione un ufficiale del R.S. generalmente tende a ricoprire precocemente incarichi di staff nonché, per colmare le vacanze, può assumere il comando di Battaglioni e Reggimenti nell'Esercito e Unità navali di grosso dislocamento nella Marina Militare.
Periodicamente le Forze Armate bandiscono delle selezioni interne destinate proprio agli ufficiali del ruolo speciale, che permettono di transitare nel ruolo normale, potendo beneficiare del differente e più completo sviluppo di carriera. Agli ufficiali del ruolo speciale dell'Esercito questa opportunità non è stata offerta mentre sono stati selezionati Ufficiali RN per il transito nei ruoli speciali.
Profili di carriera dei vari ruoli speciali delle Forze armate Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale, possono essere tratti:
a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente o guardiamarina:
concorso straordinario per titoli ed esami, riservato ai laureati che non hanno superato il 35º anno di età su specifica esigenza di forza armata;
dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che non ha superato il 40º anno di età e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali ha almeno 5 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera a), ovvero 3 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera b);
dagli ufficiali di complemento o in ferma prefissata che all'atto di immissione nel ruolo speciale hanno completato senza demerito la ferma biennale e non hanno superato il 40º anno di età;
dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e che non ha superato il 32º anno di età;
dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purché idonei in attitudine militare;
dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non ha superato il 34º anno di età e ha maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza;
b) per concorso per titoli ed esami, con il grado rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento che hanno aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero sono impiegati in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e che non hanno superato il 40º anno d'età;
c) per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio complessivo;
d) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.
Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti:
a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente o guardiamarina:
prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera a), previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non ha superato il ventiseiesimo anno di età;
dagli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non hanno superato il ventottesimo anno di età e hanno almeno due anni di servizio;
b) d'autorità, previo parere della competente commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta.
Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Esercito italiano Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
sottotenente: 390; tenente: 1125; capitano: 1604; maggiore: 829; tenente colonnello: 985; colonnello: 130.
Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 5.063 unità.
Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
capitano: 6 anni; tenente colonnello: 8 anni.
Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
sottotenente: 2 anni; tenente: 6 anni; capitano: 6 anni; maggiore: 6 anni.
I periodi minimi di comando o servizio e i corsi richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
sottotenente: superare il corso applicativo; tenente: 2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; capitano: in via prioritaria 2 anni di comando di unità a livello di compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; in via subordinata, 4 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa, o incarico equipollente; tenente colonnello: 3 anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente.
Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
148 da attribuire a capitani; 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di due anni: 2 promozioni il primo anno; 3 promozioni il secondo anno.
Corpo sanitario Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: sottotenente: 16; tenente: 46; capitano: 65; maggiore: 34; tenente colonnello: 39; colonnello: 3.
Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 203 unità.
Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: capitano: 6 anni; tenente colonnello: 8 anni. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti: sottotenente: 2 anni; tenente: 6 anni; capitano: 6 anni; maggiore: 6 anni.
Per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, il sottotenente deve superare il corso applicativo.
Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
6 da attribuire a capitani; 4 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di cinque anni: una promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.
Corpo di commissariato Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
sottotenente: 50; tenente: 143; capitano: 204; maggiore: 105; tenente colonnello: 122; colonnello: 9.
Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 633 unità.
Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
capitano: 6 anni; tenente colonnello: 8 anni.
Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
sottotenente: 2 anni; tenente: 6 anni; capitano: 6 anni; maggiore: 6 anni.
I periodi minimi di comando o servizio e i corsi richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
sottotenente: superare il corso applicativo; tenente: 2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; capitano: 2 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa, o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; tenente colonnello: 3 anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente.
Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
18 o 19 da attribuire a capitani con ciclo di quattro anni: 18 promozioni il primo anno; 19 promozioni il secondo, terzo e quarto anno; 2 da attribuire a tenenti colonnelli.