In Verrem è una serie di orazioni scritte da Cicerone, note anche come Verrine.

Descrizione Furono elaborate nel 70 a.C., in occasione di una causa di diritto penale discussa a Roma, che vedeva come accusatori il popolo della ricca provincia di Sicilia e l'ex propretore dell'isola Gaio Licinio Verre come imputato. L'accusa mossa nei suoi confronti era de pecuniis repetundis, cioè di concussione, reato consumato durante il triennio di governo dal 73 al 71 a.C. I siciliani, che avevano conosciuto poco tempo prima Cicerone come questore di Lilibeo, gli affidarono l'accusa.

Struttura e contenuti dell'opera L'intera opera è composta di tre parti: un'orazione preliminare e due libri, di cui il primo contiene la prima effettiva requisitoria tenuta, mentre il secondo raccoglie le restanti cinque requisitorie, mai tenute. Divinatio in Q. Caecilium; In Verrem actio prima; In Verrem actio secunda: Liber Primus - De praetura urbana; Liber Secundus - De praetura siciliensi; Liber Tertius - De frumento; Liber Quartus - De signis; Liber Quintus - De suppliciis.

La Divinatio in Q. Caecilium è relativa al dibattito preliminare del processo contro Verre. In essa Cicerone dimostra che l'eventuale scelta di Quinto Cecilio Nigro come accusatore, invece che di lui stesso, sarebbe sbagliata, essendo appunto Cecilio Nigro legato a Verre da rapporti tali che non ne possono garantire la corretta interpretazione del ruolo atteso.

Nella seconda orazione (In Verrem actio prima) Cicerone racconta come sia stato ostacolato nelle indagini da lui svolte in Sicilia, spiega i sistemi messi in atto da Verre per ritardare il processo all'anno successivo, sperando in un giudice a lui più favorevole, ed espone riassumendoli i principali capi di accusa contro Verre. Cicerone inoltre spiazza Verre ed il suo difensore Quinto Ortensio Ortalo, rinunciando ad una lunga esposizione e passando direttamente all'ascolto dei testimoni.

Le cinque orazioni successive, contenute nel volume In Verrem actio secunda, analizzano in dettaglio il comportamento disonesto di Verre in relazione a vari aspetti: come pretore a Roma (De praetura urbana), come pretore in Sicilia (De iurisdictione siciliensi), nella riscossione delle decime (De re frumentaria), nell'appropriazione di opere d'arte (De signis) e nell'irrogazione di condanne verso schiavi fuggiti, banditi, pirati e cittadini romani (De suppliciis). Queste orazioni non vennero mai pronunciate in quanto Verre, dopo la sospensione del processo successiva alla Actio prima, non si ripresentò in aula alla ripresa del processo, preferendo partire per Marsiglia, dove si ritirò in esilio volontario. Cicerone tuttavia le pubblicò e queste insieme alle due precedenti contribuirono a portarlo, a soli 36 anni, al centro della scena politica romana, posizione che avrebbe conservato per quasi trent'anni.

Svolgimento di un processo a Roma Un privato cittadino, munito della civica onorabilità, poteva presentare al presidente del tribunale (quaesitor) formale accusa a carico di un altro cittadino. Il magistrato vagliava gli argomenti addotti dall'accusatore, provvedendo anche a far comparire l'accusato per interrogarlo personalmente, procedendo con cautela nel valutare la validità dell'accusa. L'iter si interrompeva nel caso in cui l'imputato non potesse trovarsi a Roma nel giorno fissato per il dibattito, oppure se si riscontravano impedimenti nella persona dell'accusatore, o se questi ricopriva una carica politica che avrebbe potuto influenzare il corso del processo, oppure perché avesse strette relazioni con l'imputato. L'accettazione dell'accusa (nominis receptio) costituiva l'atto iniziale del processo: l'imputato veniva iscritto nei ruoli giudiziari secondo i termini delle accuse, ma poteva richiedere al magistrato un giudizio preliminare (praeiudicium) sull'idoneità del suo avversario ad intentargli il processo. L'accusatore non si presentava mai solo: un certo numero di collaboratori (subscriptores) aderivano alla sua iniziativa sottoscrivendo l'accusa. Poteva anche avvenire che più cittadini si presentassero ad accusare la medesima persona, l'uno indipendentemente dall'altro; così accadde proprio per il processo di Verre. In seguito a ciò aveva luogo la scelta dell'accusatore da preferire (divinatio) tenendo conto delle garanzie di indipendenza, di rettitudine e di capacità; la divinatio costituisce un ulteriore momento di scontro tra Cicerone e le macchinazioni di Verre.

Accettata l'accusa e stabilito l'accusatore, il presidente del tribunale aveva la facoltà di prendere ogni provvedimento di polizia necessario ad assicurare l'intervento delle due parti al processo. Intanto l'imputato si preparava al dibattito, procurandosi uno o più avvocati difensori, fino ad un massimo di quattro. In quanto reus factus, subiva certe limitazioni ai diritti civili: non poteva concorrere ad alcuna carica, né adempiere alle funzioni di accusatore. Inoltre secondo l'usanza egli stesso e i suoi figli si mostravano in pubblico in abito dimesso (vestis mutatio). Da parte sua l'accusatore, quando era necessario fare indagini (inquisitio) lontano da Roma, otteneva fino a tre e anche quattro mesi di aggiornamento, e con l'aiuto di un certo numero di collaboratori eseguiva le sue ricerche sotto le protezioni della legge, che gli forniva l'autorità per imporre a chiunque l'esibizione di documenti interessanti, procedere a perquisizioni domiciliari, nonché l'aiuto per assicurarsi la comparsa dei testimoni utili ai suoi fini. Altri differimenti del processo potevano essere causati da ricorrenze di giorni festivi e pubbliche cerimonie (come nel caso di questo processo) che da sole sottraevano all'amministrazione della giustizia circa tre mesi l'anno. In giorno fissato entrambe le parti in causa comparivano davanti al magistrato per costituire l'assemblea dei giudici scelti per il loro processo. Veniva presentata loro la lista dei senatori che non aveva alcun impedimento a fungere da giudice, si procedeva all'estrazione a sorte di quelli che dovevano comporre l'assemblea del tribunale, dando facoltà alle due parti di respingere le persone che non erano di loro gradimento; giunto il giorno del processo tutte le persone interessate erano convocate (citati) dal banditore ad intervenire all' udienza. Se il reo dichiarava subito di riconoscere l'imputazione fattagli (confessio) cercando attenuanti alla sua colpevolezza ed implorando la pietà dei giudici, si rendeva superfluo lo svolgimento del processo. Altrimenti l'accusatore apriva il dibattito (actio) con un discorso continuo e compiuto (oratio perpetua) che trattava in sintesi tutti gli argomenti fondamentali dell'accusa.

A queste esposizione seguiva un corrispondente discorso di difesa, di solito affidato agli avvocati difensori. All'accusatore era concesso di rinunciare all'oratio perpetua, quando particolari circostanze lo giustificavano: dopo un breve discorso preliminare procedeva immediatamente all'escussione dei testimoni. La difesa era costretta a fare altrettanto e a scendere subito in lotta con la parte avversa, e proprio questa fu la tattica di Cicerone per spiazzare Verre ed il suo difensore. Fra le parti si accendevano diverbi a causa delle domande rivolte ai testi e alle obiezioni della difesa

Quando il dibattito era finito l'araldo proclamava la conclusione e i giudici si radunavano in consiglio per deliberare. La votazione avveniva pubblicamente e per lo più per iscritto. Conclusa l'attività giuridica del tribunale con l'emissione della sentenza, il presidente redigeva un rapporto ufficiale sullo svolgimento del processo. In particolare, la pena per il reato di concussione fu fissata dalla lex Cornelia, ma non possiamo stabilirne l'entità. Fra le sanzioni della lex Serviola è menzionata la perdita della civica onorabilità (infamia, ignominia) che consisteva nell'eliminazione dei diritti civili nell'elettorato attivo e passivo e dal rango privilegiato al quale eventualmente si apparteneva. Regna pure incertezza sulla determinazione del risarcimento dei danni ( litis aestimatio) poiché non si conoscono le disposizioni della legge di Silla. Si crede che anziché l'indennizzo semplice previsto dalla lex Calpurnia, il dittatore abbia elevato al quadruplo il risarcimento; ma Cicerone non aiuta a far chiarezza, poiché prima chiede un risarcimento di cento milioni di sesterzi “secondo la legge” poi indica l'ammontare della somma estorta in quaranta milioniCfr In Caecilium 19, In Verrem I,56 e II, 1, 27. Infine Verre sarà costretto a pagare solo tre milioni, dato che ormai era già in esilio.

I due protagonisti a confronto

Cicerone già a 27 anni ottenne il suo primo successo in un processo importante, difendendo un certo Roscio Amerino che, secondo lo stesso Plutarco, si era ribellato ad una macchinazione ordita da un protetto di Silla, Crisogono, su questioni di eredità. Dopo la vittoria si trasferì prudentemente ad Atene per studiare il Greco e affinare l'arte oratoria. Nel 70 a.C. a 36 anni l'affermato avvocato rientrò nella capitale dopo la morte di Silla e ricevette da un gruppo di siciliani, che si fidano di lui dopo averlo avuto come questore anni prima a Lilibeo (oggi Marsala), l'incarico di accusare il senatore Gaio Verre, il quale era stato nel triennio precedente plenipotenziario di Roma in Sicilia. Cicerone non aveva mai ricoperto il ruolo dell'accusatore, ma le denunce dei siciliani lo indignarono a tal punto da accettare questo compito, anche se ritenuto meno degno di quello del difensore. Inoltre aveva posto in quell'anno la candidatura ad edile e non si lasciò sfuggire una simile occasione per accaparrarsi voti e simpatie tra la plebe e per inserirsi più a fondo nella vita politica mediante un grande processo; da un punto di vista professionale poi la possibilità di affrontare il maggior principe del foro dell'epoca, Quinto Ortensio Ortalo; con abile manovra politica poi, accusando Verre, scagionava dalle accuse di malversazione gli equites romani della provincia, incaricati di riscuotere le imposte, e quindi si schierava dalla parte di Pompeo.

Gaio Verre, nato intorno al 115 a.C. era di origine gentilizia e probabilmente etrusca, e Cicerone ne delinea un ritratto di adolescente dissolutoIn Verrem II 1, 32-33. Iniziò il suo cursus honorum nell'84 a.C. come questore del console Gn. Carbone in Gallia Cisalpina. Nonostante dedito a vizi ed incapace, Carbone fu prodigo con lui di benefici e favori, che ricambiò rubando del denaro e dandosi alla fuga. In seguito passò dalla parte di Silla sbarcato a Brindisi. Qualche tempo dopo, Gn. Cornelio Dolabella, designato governatore della Cilicia, lo scelse come legatus, e in seguito lo nominò vicequestore; ma questo non bastò ad evitare che Verre lo tradisse. Nel 74 a.C. lo troviamo pretore urbano, ruolo in cui continuò la sua opera di saccheggio di templi e appropriazione di beni. L'anno dopo, designato dal Senato, diventa governatore della Sicilia e quindi acquisisce potere di imperium: funzioni militari, amministrative, giurisdizionali. Il governo di una provincia aveva durata annuale, ma in particolari circostanze poteva essere esteso. Il suo successore per il 72 a.C. era Quinto Arrio, che però non poté raggiungere la Sicilia in quanto impegnato nella guerra contro Spartaco (nella quale morì) e quindi Verre ottenne una proroga dell'incarico. Poiché inoltre, a causa della guerra servile e delle insurrezioni nell'Italia meridionale, la situazione militare era molto pericolosa, il Senato gli prorogò l'incarico anche per il 71 a.C., allo scopo di affidargli la protezione dell'isola contro eventuali infiltrazioni di ribelli. Durante il suo governo si macchiò di innumerevoli ingiustizie, allo scopo di accrescere il suo potere e le sue ricchezze personali.

Lo svolgimento del processo