Il finanziamento pubblico ai partiti è una delle modalità, assieme alle quote d'iscrizione e alla raccolta fondi, attraverso cui i partiti politici percepiscono fondi necessari a finanziare le proprie attività. Il finanziamento pubblico diretto ai partiti è previsto nella maggioranza degli ordinamenti europei. In alcuni paesi tale finanziamento costituisce la primaria risorsa di sostentamento dei partiti, mentre in altri (come la Gran Bretagna) esso è sostanzialmente irrilevante. Il modello di finanziamento pubblico puro non esiste, giacché gli ordinamenti affiancano ad un finanziamento pubblico la possibilità di finanziamento privato, variamente regolato e limitato.
Germania In Germania il finanziamento pubblico ai partiti è disciplinato dal Parteiengesetz. Legge organica che regola in maniera estensiva l'ordinamento dei partiti. L'approvazione nel 1967, dà attuazione alla disposizione costituzionale contenuta nel Grundgesetz del 1949.
La Parteiengesetz all'art.1 definisce i partiti come "soggetti di diritto costituzionale", e ne impone, peraltro, la "partecipazione libera e duratura" all'interno. "Essi adempiono una funzione spettante loro secondo la Legge Fondamentale e da questi garantita". Del resto lo stesso art.21 della Legge fondamentale tedesca afferma che "(...) Il loro ordinamento deve essere conforme ai principi fondamentali della democrazia (...)".
Questa legge è molto penetrante nell'ordinamento del partito politico, con 3 o 4 piani stratificati verticalmente, dal livello locale a quello nazionale, e tutti i partiti presentano di conseguenza le stesse modalità organizzative e decisionali. Peraltro, questa legge impone anche democraticità interna nella selezione dei candidati.
Pronunce costituzionali sul tema Come già accennato l'art. 21 della Costituzione tedesca afferma tra l'altro che i partiti "devono rendere conto pubblicamente della provenienza e dell'utilizzazione dei loro mezzi finanziari e dei loro beni". Tuttavia nell'immediato dopoguerra si è registrato un singolare "scontro" tra Parlamento e Tribunale costituzionale federale sul tema del finanziamento. Non a caso la Parteiengesetz nacque in seguitoA.De Petris, Il finanziamento della politica in Germania, in F.Lanchester (a cura di) Finanziamento della politica e corruzione, Milano, 2000, pag.315. ad una pronuncia del 1966 col la quale i giudici costituzionali dichiararono contrari alla Legge Fondamentale ogni forma di finanziamento pubblico alle formazioni politiche in quanto non erano "organi dello Stato", ammettendo però l'ipotesi del "rimborso elettorale".
Tuttavia anche nei primi anni novanta il Tribunale è tornato sul tema, contestando il meccanismo delle cd. "anticipazioni" sul rimborso per le elezioni successive, e contestando pure il fatto che i rimborsi avvenivano indipendentemente dai risultati elettorali. Fattori che hanno portato alla riforma del 1994.
Disciplina I partiti tedeschi sono finanziati in maniera importante. Esiste un contributo proporzionale ai voti ricevuti (Wahlerstimmer) pari a 0,85 € per ogni voto valido fino a 4 milioni di voti, e pari a 0,70 € per ogni voto ulteriore nelle ultime elezioni per Bundestag, Europarlamento e per i Parlamenti dei Lander. L'altra forma di contribuzione (Zuwendungsanteil) è calcolata sulla quota dei contributi versati dal privato e pari a 0,38 € per ogni euro donato o versato per il tesseramento, o ancora per le somme devolute al partito dai parlamentari. Tuttavia per le donazioni si tiene conto solo di quelle che non superano i 3300 €.
Per accedere al finanziamento, il partito deve ottenere una percentuale di voti validi almeno pari allo 0,5% del totale dei voti validi (per le elezioni europee e per le politiche nazionali) o all'1% (per le elezioni regionali).
Vi sono comunque delle regole speciali ulteriori: ad esempio il finanziamento statale non può superare la somma del 50% delle erogazioni private, così come esistono i "limiti assoluti" di esborso pubblico (circa 151 milioni di euro per il 2012). Una particolarità è anche l'imposizione che assicura alle "federazioni regionali" di partito una parte del finanziamento statale destinato al partito "nazionale".
Finanziamento privato e Federazioni Il finanziamento privato in Germania è molto cospicuo. Questo aspetto è fondamentale, se si considera che in Germania per ciascun euro donato o comunque corrisposto ai partiti lo Stato aggiunge agli stessi 0,38 €. Tuttavia si è già accennato al fatto che non tutte le corresponsioni ai partiti possono ottenere la menzionata "co-contribuzione" a carico dello Stato. Ma il finanziamento privato è controllato anche sotto altri punti di vista. Tant'è che le donazioni che superano i 10000 € debbono essere registrate nella "rendicontazione contabile" (obbligo molto pregnante ex art. 23 Parteiengesetz) con nome e indirizzo del donante, mentre le donazioni superiori a 50000 € debbono essere immediatamente comunicate al Presidente del Bundestag.
Una particolarità del sistema tedesco sono le Fondazioni politiche, che sono entità vicine ai partitiF.Forzati, Il finanziamento illecito ai partiti politici, Napoli, 1988. sebbene abbiano una distinta personalità giuridica. Pur ottenendo, ad esempio, 248 milioni di euro nel 2011, esse non sono disciplinate a livello legislativo, ma sono regolate dalla prassi parlamentare, da una sentenza costituzionale del 14 luglio 1986 (che impone l'indipendenza sotto vari profili delle Fondazioni rispetto ai partiti e pone vari divieti d'attività) e dalle Raccomandazioni della "Commissione di esperti indipendenti sul finanziamento dei partiti politici" istituita nel 1992, raccomandazioni raccolte nella "Dichiarazione comune delle Fondazioni politiche sul finanziamento statale" del 1998. Si pensi che esse, allorché nel 1966 furono dichiarati incostituzionali i finanziamenti pubblici, ottennero l'inserimento di capitoli di spesa nella legge di Bilancio del 1967. Esse ottengono, comunque, finanziamenti globali (erogati dal Ministero dell'Interno) per congressi, pubblicazioni, seminari ecc. e finanziamenti "a progetto" (che è la parte cospicua) per progetti di sostegno dello sviluppo sostenibile, ecologico e socialmente accettabile di Paesi in via di sviluppo e trasformazione che abbiano orientamenti compatibili a quelli del Governo tedesco nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. I finanziamenti alle Fondazioni sono controllati dal Ministero dell'Interno e dalla Corte dei conti federale, oltre che dalle varie sezioni regionali della Corti dei conti e dalle autorità fiscali.
Italia Profilo del partito politico
L'ordinamento italiano è privo di una legge organica sui partiti. Essi si configurano come associazioni non riconosciute di diritto privato sebbene inquadrati dalla legislazione elettorale di contorno come soggetti rilevanti, tenuti a particolari obblighi. Quest'ambiguità è foriera di svariate problematiche, non ultima il rapporto tra il "partito" ed il "gruppo parlamentare".
L'Assemblea costituente optò per la forma associativa privatistica dei partiti politici. Le ragioni della scelta sono diverse. In parte il ricordo dell'esperienza fascista, in cui il PNF divenne il partito unico dello stato. In parte il timore che il riconoscimento pubblico dei partiti avrebbe portato al controllo statale da parte delle maggioranze sulle minoranze. Timore particolarmente sentito in periodo di guerra fredda montante. Ma non mancarono proposte in direzione opposta, come la proposta di Costantino Mortati di attribuire agli stessi poteri di natura pubblicistica o di sancire controlli sull'organizzazione interna.
Le ragioni che presiedettero la scelta del finanziamento pubblico ai partito sono molteplici. Il principio dell'uguaglianza delle opportunità postula l'intervento pubblico al fine di garantire un livello di gioco equo fra le forze in competizione, in particolare a sostegno dei partiti che non contano di una base elettorale facoltosa né di altri finanziatori privati consistenti. Un'opera-inchiestaR.Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti? Il problema del finanziamento dei partiti in Italia, Firenze, 1971. dell'inizio degli anni settanta stimava in 65 miliardi di lire il fabbisogno annuo del sistema partitico in Italia. Non a caso proprio in quegli anni furono presentati progetti legislativi proponenti il finanziamento statale: ai sensi della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e poi il DPR 26 ottobre 1972, n. 633. si introduceva un finanziamento di tipo "indiretto" con varie forme di agevolazione fiscale.
Va sottolineato poi che il mutamento della società ha avuto ripercussioni pesanti sui partiti. In passato, infatti, essi facevano una leva importante sui "tesseramenti" e sui contributi (anche non economici) volontari, ma l'evoluzione tecnologica (si pensi ai sondaggi e alla cura dell'immagine) ha comportato l'ulteriore aumento del fabbisogno partitico (la scienza politica discorre di "partito professional-elettorale"Ad es.cfr. D.Della Porta, I partiti politici, Bologna, 2009.) cosicché, a partire in particolare dagli anni settanta, è cresciuto il dibattito sul finanziamento pubblico, con la tendenza dei partiti ad ottenere denaro dallo Stato (il cd. "cartel party"D.Della Porta, I partiti politici, Bologna, 2009, pag.160.).
Profilo costituzionale La Costituzione italiana, al pari delle costituzioni coeve, non disciplina il finanziamento ai partiti. Durante i lavori della costituente è stato oggetto di discussione nel momento della formulazione dell'art.49. Alla fine prevalse l'astensioneV.Crisafulli, I partiti nella Costituzione, in Studi XX anniversario dell'Assemblea costituente, II, Firenze, 1969 dall'argomento, coerente con l'impostazione "extrastatuale" dei partiti politici.
ParteL.Elia, Cosa ne dice la Costituzione, in Senato della Repubblica, Il finanziamento pubblico dei partiti politici, Roma, 1974. della dottrina, facendo leva sul fatto che debba essere garantito il "pluralismo partitico" come elemento fondante della forma di Stato democratico-pluralista, ha invece sostenuto che sia necessario un sostegno finanziario volto a colmare eventuali carenze di mezzi.
Va evidenziato in ogni caso che la Commissione Bozzi aveva proposto di aggiungere all'art. 49 Cost. un secondo comma dedicato proprio al finanziamento pubblico che avrebbe così recitato: "La legge disciplina il finanziamento dei partiti, con riguardo alle loro organizzazioni centrali e periferiche, e prevede le forme e le procedure atte ad assicurare la trasparenza e il pubblico controllo del loro stato patrimoniale e delle loro fonti di finanziamento". Si tratta di un'impostazione avente quale obiettivo una legge simile a quella tedesca (che ha una legge specifica su ordinamento e finanziamento dei partiti, la Parteiengesetz), almeno per il profilo del finanziamento, sebbene nel caso tedesco la norma giunge a disciplinare in maniera molto penetrante la struttura organizzativa dei partiti medesimi.
Tuttavia, come si vedrà, anche in Germania il tema del finanziamento pubblico è stato oggetto di travaglio, con una serie di pronunce del Tribunale costituzionale federale. La differenza è che già in origine la Costituzione federale tedesca prevedeva l'obbligo di rendere pubblica la provenienza dei mezzi di sostentamento (cfr. art. 21 Cost. federale tedesca nell'originaria formulazione).
Legge Piccoli Il finanziamento pubblico ai partiti è introdotto dalla legge del 2 maggio 1974 n. 195 (cosiddetta legge Piccoli)Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici. . Proposta da Flaminio Piccoli (DC), la norma viene approvata in soli 16 giorni con il consenso di tutti i partiti, ad eccezione del PLI.