La provincia è un ente locale territoriale italiano di area vasta, di livello inferiore alla regione e superiore a quello del comune.Il plurale della parola è "province" o, secondo la forma usata dalla Costituzione e più etimologicamente corretta, "provincie".

La disciplina delle province è contenuta nel titolo V della parte II della CostituzioneArticoli 114 e seguenti. e nella legge. Tutte le province, tranne quelle autonome di Trento e di Bolzano, che godono di autonomia speciale, e la Valle d'Aosta, dove le funzioni provinciali sono svolte dalla Regione, fanno parte dell'Unione delle province d'Italia.

Le province adornano il proprio stemma con una corona d'oro gemmato, con le cordonature lisce ai margini, e racchiudente due rami al naturale, uno di alloro e uno di quercia, uscenti decussati dalla corona e ricadenti all'infuori. Per diritto antico, tuttavia, possono aversi invece corone principescheTale uso è tipico di province che coincidono quasi esattamente ai precedenti Stati preunitari, come Lucca (Ducato di Lucca) o Massa (Ducato di Massa e Principato di Carrara). o da drappi sovrastati da corone turrite.Tale ornamento era molto diffuso in passato in età monarchica; esempio: Forlì-Cesena. La corona è del tutto assente, infine, nel caso di Bolzano

Storia

Evoluzione istituzionale Molti Stati preunitari conoscevano già l'istituto provinciale, ma le province odierne trovano fondamento legislativo nella normativa in essere nel Regno di Sardegna. Nello Stato sabaudo l'ordinamento provinciale era stato precedentemente definito dal decreto Rattazzi, che sul modello francese aveva stabilito l'organizzazione del territorio in province, circondari, mandamenti e comuni. La provincia nasceva così come ente locale dotato di propria rappresentanza elettiva e di un'amministrazione autonoma: un collegio deliberante di durata quinquennale, il consiglio provinciale, e un organo esecutivo-amministrativo di durata annuale, la deputazione provinciale, eletta dal Consiglio ma presieduta e convocata dal governatore, poi prefetto, di nomina regia. I consiglieri si rinnovavano per un quinto ogni anno per sorteggio. Le prime elezioni provinciali furono celebrate il 15 gennaio 1860.

Dopo, al fine di procedere a un riassetto del neonato Stato, la legge Lanza cancellò la legislazione amministrativa asburgica, che era stata fino ad allora mantenuta viva in Toscana per le sue avanzate caratteristiche. La legge Lanza fu poi estesa al Veneto nel 1867 e al Lazio nel 1870. Con tale legge, la deputazione passò a rinnovarsi per metà ogni anno, dando più stabilità alla carica di deputato provinciale.Legge Lanza

Nel 1889, con il primo testo unico degli enti locali, venne introdotto il principio elettivo nella nomina annuale del presidente della deputazione provinciale, separandone la figura da quella del prefetto. Veniva inoltre allargato il suffragio amministrativo per censo, includendovi il ceto medio. Nel 1894, nell'intento di dare maggiore stabilità, la durata del consiglio veniva portata a sei anni, con rinnovo triennale di metà dei consiglieri scelti per sorteggio. La deputazione si rinnovava invece per intero ogni tre anni e a tale termine venne coordinata la carica del presidente. Un'ulteriore espansione delle cariche esecutive fu deliberata nel 1904, facendo diventare quadriennale il mandato della deputazione, mentre per il consiglio si scelse il rinnovo biennale per terzi.

Un nuovo ammodernamento dell'istituto della provincia fu operato del governo Giolitti, che, con la sua legge sul suffragio universale, deliberò che anche il consiglio venisse da allora eletto integralmente ogni quattro anni e, soprattutto, che il suffragio universale, già previsto alle elezioni politiche, venisse esteso alle elezioni amministrative. L'elettorato attivo venne concesso a tutti i cittadini maschi ultratrentenni, mentre per i ventunenni permanevano condizioni di censo, istruzione e servizio militare. Per recepire questi storici cambiamenti, vennero indette elezioni amministrative generali per il 1914, mentre poi il testo unico del 1915 raccolse in un unico documento un'evoluzione trentennale che aveva visto il sistema amministrativo italiano distaccarsi dallo schema francese napoleonico nell'intento di fornire maggiore democrazia. La configurazione dell'istituzione provinciale veniva così regolata nei suoi organi costitutivi, nei suoi compiti, nei proventi e nelle spese ad essa attribuite.

Il regime fascista, con la sua tendenza accentratrice e antidemocratica, abolì il criterio elettivo nella formazione degli organi provinciali. In un primo tempo, quando ancora Mussolini governava in coalizione con le forze liberali e popolari, le milizie squadriste minacciarono i componenti delle amministrazioni socialiste, provocandone le dimissioni. Nelle province in cui il governo non si aspettava la vittoria di una coalizione di centro-destra e, dopo il trionfo fascista nelle elezioni politiche del 1924, in tutta Italia grazie all'emanazione delle leggi fascistissime, i prefetti addussero vari pretesti per insediare stabilmente alla guida delle province le commissioni reali straordinarie, che il precedente ordinamento giuridico considerava come del tutto transitorie. Nel 1929, poi, la svolta autoritaria nella gestione delle province fu esplicitata anche per legge e il consiglio venne sostituito da un rettorato di nomina prefettizia composto da quattro, sei o otto membri, mentre un preside di nomina regia accentrò le competenze della Deputazione e del suo presidente. Veniva tuttavia così messa in essere una diarchia, quella fra preside e prefetto, della cui pericolosità si accorse ben presto lo stesso Mussolini. Il dittatore non poté però provvedervi se non nella Repubblica Sociale Italiana, nelle cui province il prefetto divenne il Capo della Provincia, assumendo totale supremazia su tutte le altre cariche locali.

Le province vennero lentamente ricostituite in senso democratico a guerra ancora in corso: nell'aprile del 1944 il governo decretò, solo per i territori liberati, il ripristino delle deputazioni e del relativo presidente, affidandone la nomina al prefetto. Le deputazioni erano tutte di sei membri, sia per effetto dell'ultimo disposto precedente la svolta autoritaria, sia perché tanti erano i partiti membri del CLN che dovevano essere tutti rappresentati.Ossia la DC, il PSI, il PCI, il PLI, gli azionisti e i demolaburisti. Tale regime provvisorio, in cui le deputazioni godevano anche delle attribuzioni consiliari, venne poi prolungato per ben sette anni in attesa di concludere il dibattito sull'attivazione dell'istituzione regionale.

La ricomparsa dei consigli provinciali, per la prima volta supportati dal suffragio femminile,Frutto del decreto legislativo luogotenenziale n. 23 del 1º febbraio 1945 che valeva per tutti i livelli istituzionali. fu il portato della legge 8 marzo 1951, n. 122, che fissò a quarantacinque il numero massimo dei consiglieri provinciali e a otto quello dei membri della giunta provinciale, consesso che sostituì la deputazione come organo esecutivo. Con un'innovazione rispetto al passato prefascista, il presidente della Provincia, eletto dal consiglio tra i suoi componenti, fu messo a capo sia dello stesso consiglio sia della giunta. In questa prima fase, il sistema elettorale fu un meccanismo misto a prevalenza maggioritaria, ma nel 1960 anche per le province venne introdotto un puro suffragio proporzionale come per tutti gli altri livelli istituzionali. Il mandato delle amministrazioni provinciali fu inizialmente stabilito in quattro anni, ma vari decreti resero tale termine molto irregolare finché non si passò a un termine quinquennale, anche qui per armonizzarsi al resto del panorama politico.

La creazione delle regioni autonome, tuttavia, introdusse per la prima volta una disarmonia fra gli organi provinciali presenti sul territorio. In Sicilia lo statuto speciale del 1946 con l'art. 15 soppresse le province. Il parlamento regionale decretò di lasciare le province sotto l'autorità della giunta dell'isola, che nominava d'imperio i presidenti e i membri delle giunte provinciali, mentre fu solo nel 1964 con la nascita delle "province regionali", come consorzi di comuni, che si acconsentì alla rinascita dei consigli provinciali, con elezioni di secondo grado.

In Trentino-Alto Adige la ricostituzione dei consigli su base proporzionale avvenne già nel tardo 1948, dato che l'accordo con l'Austria prevedeva che essi fungessero anche da consiglio regionale, raggruppandosi in seduta comune. In Valle d'Aosta, infine, l'amministrazione regionale svolgeva anche i compiti provinciali, in particolare tramite il consiglio eletto nel tardo 1949.A ben guardare, tuttavia, in un primo tempo la Valle d'Aosta sembrò essere concepita più una provincia con poteri regionali, piuttosto che il contrario. Ad esempio, il primo consiglio regionale fu votato in realtà secondo l'ultima legge elettorale approvata per le province nel 1923.

Dopo decenni di immobilismo, il primo importante intervento legislativo di riforma degli enti locali fu operato della legge n. 142/1990, con la quale i comuni e le province furono autorizzati ad adottare un proprio statuto e istituire regolamenti concernenti le norme fondamentali di organizzazione dell'ente, l'ordinamento degli uffici e delle società partecipate, le forme di partecipazione popolare, di decentramento, di accesso dei cittadini alle informazioni e ai provvedimenti amministrativi. La legge incominciò a preoccuparsi del tema della governabilità, introducendo la sfiducia costruttiva per proteggere le giunte in carica. Infine, la normativa prefigurò un nuovo istituto per le aree urbane più dense, la città metropolitana, che tuttavia rimase una pura teoria poiché non vennero emanate le necessarie leggi regionali di attuazione.

Il vero cambiamento storico fu però il risultato della legge del 25 marzo 1993, n. 81, che stabilì l'elezione diretta a suffragio universale dei presidenti delle province, cui veniva demandato il potere di nominare la giunta provinciale ora composta da assessori esterni al consiglio, per il quale veniva ricreata la separata figura di un suo presidente. Era possibile la nomina ad assessore di un consigliere, ma costui perdeva immediatamente il seggio all'accettazione della carica superiore. La durata delle amministrazioni fu ridotta a quattro anni, sul modello statunitense, non più di due mandati presidenziali consecutivi, mentre la legge elettorale venne modificata con un premio di maggioranza per garantire la coalizione vincitrice. La Sicilia, che nell'agosto 1992 aveva approvato l'elezione diretta dei sindaci, applicò alle sue province il suo particolare modello fatto di presidenzialismo puro, con una semplice soglia di sbarramento per il consiglio. Solo nel 1997 si adeguò al modello nazionale.

L'ulteriore evoluzione delle norme amministrative fu riassunta nel nuovo Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), emanato con decreto legislativo n. 267 del 2000, che riportò a cinque anni la durata dei mandati elettivi.