L'errore nel diritto romano era una divergenza tra manifestazione della volontà e la volontà stessa, tra il voluto e il dichiarato.

Classificazione Prima grande classificazione è quella tra errore vizio ed errore ostativo. Il primo incide a monte sul processo di formazione della volontà: la volontà esiste ma si è formata in virtù di un vizio originario, mentre il secondo può dipendere da una svista, da un fraintendimento, da ignoranza nel modo di esprimersi e di comportarsi e in esso la volontà è del tutto esclusa.

La rilevanza dell'errore Per essere rilevanti ai fini dell'invalidità del negozio, l'errore doveva essere essenziale e scusabile. Essenziale è l'errore che investe il negozio nei suoi aspetti fondamentali. Tra questi i principali sono: l’error in negotio, che cade sull'identità del negozio da compiere, l’error in substantia che cade sulla composizione materiale dell'oggetto del negozio (scambiare rame per oro), l’error in corpore che concerneva l'identità fisica dell'oggetto del negozio, l’error in persona che investe l'identità del destinatario o dell'altra parte del negozio. Irrilevanti erano invece gli error in nomine (nel caso di persona o cosa indicata con nome diverso da quello proprio) ed in qualitate (l'errore che concerne solamente la qualità della cosa). L’error in quantitate o comportava nullità o la validità nei limiti della quantità minore.

Voci correlate Errore (diritto) Errore (ordinamento penale italiano) Errore (ordinamento civile italiano) Ignoranza

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