La prova nell'ordinamento civile italiano è lo strumento attraverso il quale il giudice forma il suo convincimento riguardo ai fatti allegati dalle parti.
Le prove sono disciplinate sia dal codice civile che da quello di procedura.
Ci sono varie tipologie di prova, alcune simili a quelle penali, altre differenti, come ad esempio la prova legale assolutamente vietata nell'altro ramo processualistico. Le prove si differenziano nel ramo civile in prove precostituite e costituende.
Generalità Nel processo civile, l'art. 116 del codice di procedura civile italiano adotta il principio del libero convincimento del giudice, rimettendo la valutazione delle prove al suo "prudente apprezzamento" (in tal caso si parla di "prove libere), fatte salve le norme di legge che conferiscono ad alcune fattispecie di prova la natura di prove legali: in questi casi il Codice Civile prevede esplicitamente che esse non possano e non debbano essere oggetto della valutazione del giudice, il quale può pertanto solo prenderne atto senza rilievo di ogni dubbio. Tipiche prove legali sono la confessione ed il giuramento.
Principi e regole Varie regole disciplinano la prova in generale, essenzialmente: Onere della prova; Dovere del giudice di giudicare anche senza prove o con prove insufficienti; I fatti costitutivi devono essere provati da chi fa valere un diritto in giudizio, mentre i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere opposti dalla controparte (solitamente, ma non necessariamente, il convenuto).
Le presunzioni legali, invece, sono espedienti della tecnica legislativa imperniati sulla distribuzione dell'onere della prova, ma ispirati dall'evidente finalità di facilitare la tutela di talune situazioni giuridiche.Mandrioli, Diritto Processuale Civile, 18ma edizione, pag.191
Norme generali Dunque gli articoli importanti disciplinanti le prove sono:
1) Art. 2697 c.c. – ONERE DELLA PROVA: La parte che intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. La parte che eccepisca l'inefficacia di tali fatti, ovvero che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui si fonda l'eccezione. – Particolarmente importante tale articolo stabilisce il principio dell'onere della prova in capo all'attore che intenda far valere un diritto di provare i fatti costitutivi del diritto stesso. I fatti costitutivi sono i fatti, gli elementi, richiesti dalla legge per l'esistenza di tale diritto. L'onere della prova è in capo anche al convenuto che eccepisca l'inefficacia di tali fatti sostenendo che il diritto si sia estinto o modificato, dovendo perciò provare tali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Fatti estintivi sono tutti i fatti che determinano l'estinzione di un diritto, come ad esempio una prescrizione. Fatti impeditivi sono quei fatti che non condizionano l'esistenza del diritto, ma riguardano i suoi presupposti o la sua efficacia, come ad esempio l'esistenza di una condizione non ancora verificatasi, che appunto impedisce l'esercizio del diritto, nonostante il diritto esista. I fatti modificativi sono quei fatti hanno portato alla modificazione del diritto, ad esempio si è previsto con un altro contratto un termine più ampio per l'adempimento, dunque qualora l'attore esiga dinanzi al giudice l'adempimento producendo nel fascicolo il contratto e dunque un fatto a sostegno della sua richiesta, ma il convenuto eccepirà che nel frattempo si è stipulato un nuovo contratto in cui si prevede un tempo più ampio per l'adempimento, producendo dunque il contratto in questione, ovvero un fatto modificativo del diritto fatto valere dall'attore.
2) Art. 2698 c.c. – PATTI RELATIVI ALL'ONERE DELLA PROVA: Sono nulli i patti previsti per l'inversione dell'onere probatorio quando si tratta di diritti indisponibili per le parti o quando l'inversione ha l'effetto di rendere troppo difficoltoso l'esercizio del diritto per una delle parti
3) Art. 115 c.p.c. – DISPONIBILITA DELLE PROVE: Il giudice pone a fondamento della propria decisione le prove prodotte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Il giudice porrà a fondamento della sua decisione anche le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, senza bisogno di prova.
4) Art. 116 c.p.c. – VALUTAZIONE DELLE PROVE: Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo i casi disposti dalla legge. Il giudice può desumere argomenti di prova dal rifiuto delle parti a rispondere a determinate domande nell'interrogatorio, dal rifiuto delle parti ad acconsentire ad ispezioni disposte dal giudice e dal contegno in generale delle parti nel processo.
5) Art. 2727 c.c.- PRESUNZIONI: Le presunzioni sono le conseguenze che il giudice o la legge traggono da fatti noti per risalire a fatti ignorati
6) Art. 2728 c.c. – PRESUNZIONI LEGALI: Le presunzioni legali esonerano da qualunque prova la parte a favore delle quali sono stabilite. Contro le presunzioni, sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio, non può essere proposta prova contraria.
7) Art. 2729 c.c. – PRESUNZIONI SEMPLICI: Le presunzioni semplici vengono valutate secondo la prudenza del giudice, il quale può ammetterle solo se gravi, precise e concordanti. Non sono ammesse presunzioni nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.
Tipologie Prove dirette e indirette Le prove sono dirette o indirette a seconda che siano idonee a dimostrare immediatamente un fatto senza alcuna operazione logica, o viceversa. Le prove indirette sono chiamate, pertanto, indizi. L'operazione logica da operarsi in virtù degli indizi si chiama "presunzione semplice" e si riferiscono a essa l'art. 2727 c.c. disponendo che "le presunzioni sono le conseguenze che [la legge o ] il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato" che si aggiunge all'interpretazione degli indizi come presunzioni "gravi, precise e concordanti" ex art. 2729. La presunzione semplice non è definibile propriamente "mezzo di prova" bensì un'operazione di elaborazione della prova acquisita mediante diversi mezzi, così diventando un altro strumento di convincimento del giudice (sempre sulla base di "indizi" e non di prove). Le presunzioni qui indicate si differenziano da quelle "legali" in vista della previsione dell'art. 2727 che accenna anche la "legge" come fattore di convincimento nei riguardi degli indizi. Particolare rilievo a tal proposito acquista così la prova di "verosimiglianza" che sufficie nel caso in cui il convincimento sia fondato su un fatto affermatosi "credibile" o "verosimile" (come in sede cautelare si tratta di "fumus boni juris" che significa letteralmente il "fumo del bene giuridico" che ritradotto vale a dire il "sospetto dell'esistenza di un diritto").
Argomenti di prova Gli "argomenti di prova" sono l'ultimo grado delle prove ma se si analizza l'art. 116 c.p.c, al secondo comma, ci si trova di fronte a un elemento che si distacca dalle prove in sé: "il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente (art. 117 recante l'interrogatorio non formale delle parti quindi fuori dalla circoscrizione del tribunale, fuori dal processo, e tendenzialmente nell'ufficio del giudice), dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo." Questo sottile aspetto di regola non potrebbe costituire fondamento per il giudizio di fatto (sebbene ci siano pronunce in senso contrario [Cass. 5 giugno 1991 n. 6344 e Cass. 24 novembre 1988 n. 6320]) né per l'operare della presunzione. Così una particolare figura che consente l'argomento di prova può essere ravvisata nel "principio di prova scritta" che l'art. 2724 n1 c.c. reputa come motivo di sorpasso degli inghippi che ostacolano l'ammissione della prova testimoniale (che, tra le altre cose, s'ha da integrare con quest'ultima). Così in questa gerarchia "tripartita", l'argomento di prova sta nell'ultimo gradino degli strumenti probatori (e non di prove in sé) poiché hanno lo scopo dell'assunzione della prova talora liberamente "apprezzabile" dal giudice che ne acquisisce l'essenza. Infine, per completare il quadro, questi mezzi di acquisizione della prova hanno un problema di tipo interpretativo relativamente al poterli ritenere "ripartizione descrittiva" o "prescrittiva": stando essi nel Titolo V del Libro I del codice di procedura civile e perciò nei "Poteri del Giudice" si potrebbe pensare che, essendo un potere, si possa affibbiare il valore di "possibilità e facoltà"; in realtà, stando all'interpretazione sostanziale, questo potere va inteso come "spiegazione dei doveri e, eventuali limitazioni, dell'operare del giudice": il potere diventa così ciò che il giudice può e deve fare per esercitare la propria funzione al meglio per garantire la certezza nelle prove durante il processo di cognizione.
Prove piene e verosimili A seconda della loro intensità probatoria, le prove possono essere distinte in prove piene o di verosomiglianza: la seconda è richiesta quando la legge non chiede un fatto pieno, ma semplicemente uno probabile. Altrimenti si può parlare di prova propriamente detta e argomento di prova: questo si concretizza in un fatto che da solo non è sufficiente a fondare il convincimento giudiziale, ma da cui tuttavia non si può prescindere in quanto possibile punto di riferimento per quest'ultimo.
Prove precostituite