Il canone televisivo in Italia (o impropriamente canone Rai) è un'imposta sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive nel territorio italiano.
Natura giuridica La natura giuridica del canone si basa su quanto disposto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 relativo alla Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 1938). Questo provvedimento non è stato abrogato dal cosiddetto decreto Taglia-Leggi (con cui nel marzo 2010 il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli ha provveduto ad abrogare circa 375.000 vecchie leggi) poiché è stato incluso fra le norme non suscettibili di abrogazione nella detta formaSi veda Allegato C a Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 - "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1º gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010 - Suppl. Ordinario n. 276) .
Vale dunque in Italia la seguente disposizione:
La configurazione del canone riflette la circostanza che un segnale prodotto e rilasciato nell'atmosfera possa essere ricevibile e sfruttabile senza limitazioni da chiunque sia dotato di un'idonea apparecchiatura tecnica. Questo richiese, al momento di redigere la legge, di focalizzare l'obbligo contributivo su quest'ultimo aspetto, poiché i segnali criptati non esistevano.
La sua qualificazione giuridica è stata sancita dalla Corte costituzionale:
Così, definita imposta, la prassi della determinazione di un canone a prezzo unico è stata ritenuta conforme al principio di proporzionalità impositiva, in quanto la detenzione degli apparecchi è essa stessa presupposto della sua riconducibilità a una manifestazione di capacità contributiva adeguata al caso.
La Corte di cassazione ha esplicitato la natura del canone di abbonamento radiotelevisivo:
Pertanto l'imponibilità dipende esclusivamente dalla detenzione di un apparecchio, indipendentemente dall'effettiva ricezione dei programmi della Rai o dalla mancanza di interesse a riceverne. La legittimità dell'obbligo è stata confermata anche da altre sentenze della Corte costituzionale e della Corte di CassazioneSentenza n. 8549 del 3 agosto 1993.
Sulla competenza territoriale, in precedenza ascritta alla sola Commissione tributaria di Torino in quanto vi ha sede l'ufficio tributario specializzato, la stessa sentenza ha stabilito che essa spetta esclusivamente alle commissioni tributarie provinciali competenti per territorio.
Tipi di canone Si distinguono due tipi di canoni televisivi, ordinario e speciale, da non confondere con la tassa di concessione governativa, ove dovuta.
Canone ordinario Il tributo è nominale e il soggetto obbligato è il detentore, cioè è intestato al detentore degli apparecchi televisivi presenti presso la propria abitazione. Il canone è unico e copre tutti gli apparecchi televisivi detenuti dal titolare nella propria residenza o in abitazioni secondarie, o da altri membri del nucleo familiare anagrafico (cioè quello risultante dallo stato di famiglia)Legge 6/8/1990 n. 223 art. 27 comma 2Legge 6 agosto 1990, n. 223 art. 27 comma 2. Non ha importanza la proprietà dell'apparecchio, se questo sia in comodato oppure si trovi in una casa in affitto. Non è discriminante nemmeno la cittadinanza: al tributo sono soggetti anche gli stranieri, turisti compresi, i quali potrebbero essere tenuti anche alle operazioni doganali relative all'importazione, ancorché temporanea, degli apparecchi. Con la legge di stabilità 2016 il canone ordinario è addebitato sulle bollette dell'energia elettrica dell'abitazione principale del nucleo familiare.
Esenzioni Sono esenti dal pagamento dell'imposta: Chi non detiene televisori o apparecchi adattabili: il contribuente dichiara all'Agenzia delle Entrate la mancata detenzione di un apparecchio televisivo, sotto la propria responsabilità. La dichiarazione ha validità per l'anno in cui è presentata. Militari delle Forze Armate Italiane, limitatamente agli apparecchi di uso comune destinati a visione collettiva in ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate. La detenzione di un televisore all'interno di un alloggio privato, anche se situato dentro le strutture militari, non esonera dal pagamento del canone. Militari appartenenti alla Forze Nato, di cittadinanza straniera. Agenti diplomatici e consolari, dei Paesi che in condizione di reciprocità a loro volta esonerino i loro colleghi italiani da eventuali obblighi analoghi. Rivenditori e riparatori TV, che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radio televisiva. Imbarcazioni da diporto, purché però non siano adibite all'esercizio di attività commerciali, che determina quindi il pagamento del canone speciale. Radio, collocate esclusivamente presso abitazioni private. Autoradio Anziani con età pari o superiore a 75 anni, con reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 6713,98 euro annuali, senza conviventi, e detenzione di apparecchi televisivi solo nel luogo di residenza.
L'esenzione garantita agli invalidi fu abrogata con l'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Il tributo non è dovuto infine nel caso in cui il contribuente sia intestatario di un'utenza elettrica ma non possieda un apparecchio televisivo.
Cessazione
Il pagamento dell'imposta cessa al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, previa comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia delle entrate: Il contribuente cede tutti gli apparecchi che detiene. Il contribuente dichiara di non detenere più alcun apparecchio fornendone adeguata comunicazione (ad esempio per furto o incendio). Il contribuente si trasferisce in casa di riposo. Avviene il decesso del contribuente. Il contribuente si trasferisce all'estero.
Fino al 1º gennaio 2016, in precedenza alla riforma dell'imposta, il contribuente poteva rinunciare al pagamento del canone senza cedere ad altri gli apparecchi, ricorrendo il suggellamento dell'apparecchio televisivo, cioè l'impacchettamento del televisore e la conseguente cessazione del pagamento per mancata detenzione del televisore.
Canone speciale Il tributo è dovuto per la detenzione di apparecchi televisivi e radiofonicicfr. il canone ordinario, invece, è dovuto solo per il possesso di televisori in ambito familiare. in esercizi commerciali o comunque al di fuori dell'ambito familiare.
L'importo del canone varia in base al tipo di impresa, ente o associazione che detiene gli apparecchi televisivi e radiofonici e al numero di questi ultimi.
Secondo l'art. 17 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, le imprese e le società devono indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione per la detenzione di apparecchi "atti o adattabili" alla ricezione delle trasmissioni.
Come per il canone ordinario, dal 2016 non è più ammessa la cessazione per suggellamento.
Controversia sugli apparecchi La precisa definizione di quali apparecchi rientrino nella previsione normativa e quali non vi rientrino era, fino a febbraio 2012, mancante, poiché nel regio decreto si faceva riferimento in senso generico ad apparecchi "atti o adattabili". L'evoluzione tecnologica digitale ha infatti introdotto apparecchi multifunzione anche molto diversi tra loro per funzionalità di base (es. tablet PC, tablet computer o smartphone).
In un comunicato stampa della RAI del 21 febbraio 2012 viene dichiarato che l'imposta è dovuta per il solo possesso di apparecchi atti alla ricezione televisiva e che non è mai stato richiesto il pagamento del canone per altri mezzi come computer, tablet e smartphone anche se collegati ad InternetCanone per pc e tablet, la marcia indietro della Rai: Pagherà solo chi possiede un televisore da il Fatto Quotidiano.
L'Agenzia delle entrate ha successivamente chiarito la distinzione tra apparecchi "atti o adattabili". Un apparecchio si intende atto a ricevere i segnali radiotelevisivi se, e solo se, include nativamente gli stadi di un radioricevitore completo: sintonizzatore radio, decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi televisivi e solo audio per i servizi radiofonici; un apparecchio si intende invece adattabile a ricevere i segnali radiotelevisivi se, e solo se, include almeno uno stadio sintonizzatore radio ma è privo del decodificatore o dei trasduttori, o di entrambi i dispositivi, che, collegati esternamente al detto apparecchio, realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo.
Pertanto, la presenza o meno di un sintonizzatore radiotelevisivo operante nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione risulta fattore discriminante per il pagamento o l'esonero dall'imposta.
Destinazione delle entrate
Le entrate imputabili a questa imposta (escluse le quote IVA e di TCG) sono in parte devolute dal governo italiano alla Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., una società per azioni a partecipazione pubblica a cui è stata concessa la produzione e la trasmissione dei programmi del servizio pubblico radiotelevisivo.
La concessionaria deve rispettare un contratto di servizio con lo Stato italiano, pena una eventuale revoca della concessione. La radiotelevisione pubblica svolge una funzione di servizio universale di pubblica utilità, ed è interessata da una particolare disciplina rispetto alle emittenti commerciali. Il contratto di servizio comporta delle fasce orarie protette da video a carattere osceno o violento, obblighi di informazione e di trasmissione di un certo numero di ore di sport, documentari, formazione a distanza, la messa in onda di specifici canali tematici, il finanziamento di prodotti audiovisivi e cinematografia nazionale, la trasmissione di eventi culturali che hanno minore audience e introiti pubblicitari.
L'Agenzia delle Entrate ha in essere con la Rai una convenzione che autorizza l'emittente all'esazione presso i contribuenti come previsto dalla Legge 7 gennaio 1929, n.4, tramite l'ufficio "Sportello Abbonamenti TV".
La Rai è inoltre gestore, per delega dell'Agenzia, del trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa sulla privacyCon un provvedimento del 30 luglio 2003 il Garante della Privacy ha di fatto ribadito l'autorizzazione della Rai ad accedere ai dati personali dei contribuenti in qualità di titolare del trattamento dei dati personali per conto dell'Agenzia delle Entrate..
Evasione fiscale Il canone televisivo è stata, almeno fino al 2016, una delle imposte più evase in ItaliaIl dato del 26% di supposta evasione, semplicemente sommato alla stima 2006 per la quale già il 71,30% dei nuclei familiari italiani corrispondeva un canone, dato prodotto da ADUC, in un esposto-denuncia presentato alla Corte dei Conti nel 2007 , evidenzia che per la RAI il supposto bacino di utenza dovrebbe corrispondere a circa il 97% delle famiglie italiane (che, secondo l'ISTAT nel 2008 erano in tutto 24.641.200)., con stime superiori al 25% medio dei contribuenti a livello nazionale per il tipo ordinario.