L’attestato di rischio, secondo la legge italiana, è un documento che riporta il numero dei sinistri denunciati negli ultimi cinque anni assicurativi da chi abbia sottoscritto una polizza di assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli e motoveicoli (RCA).

Dal 1º luglio 2015, l’attestato di rischio è stato dematerializzato: non viene più trasmesso in formato cartaceo, ma è archiviato in una banca dati centralizzata gestita dall’ANIA e supervisionata dall’IVASS affinché le informazioni siano accessibili telematicamente dalle compagnie e dagli organi competenti. Per il contraente, l’attestato resta comunque consultabile nell’area riservata del sito web della propria compagnia assicurativa.

Caratteristiche generali In caso di tariffa Bonus Malus sono indicate le classi di provenienza e di assegnazione attribuite da ciascuna impresa in base a regole interne. Inoltre, per garantire omogeneità di trattamento in caso di cambiamento di compagnia, viene indicata anche la classe di conversione universale (CU), che viene calcolata secondo parametri fissi e uguali a tutte le compagnie.

Validità L'attestato di rischio vale cinque anni. L'articolo 5, comma 1 bis, della legge n. 40/2007 modifica l'articolo 134, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, prevedendo che “in caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni”.

Durante i 5 anni, il proprietario o comproprietario del veicolo può mantenere la sinistrosità pregressa e la relativa classe di merito. Questo è possibile se il nuovo contratto assicurativo riguarda lo stesso mezzo o un altro acquistato contestualmente o in un momento successivo, a condizione che sul veicolo precedente sia intervenuta una cessazione del rischio, come nel caso di vendita, rottamazione o furto.

È importante ricordare che l’attestato di rischio viene aggiornato automaticamente a ogni passaggio di proprietà e non può essere modificato. Pertanto, se si acquista un nuovo veicolo prima di aver cessato il rischio sul precedente, non sarà possibile trasferire la classe di merito maturata. In tal caso, il nuovo contratto sarà assegnato alla classe di ingresso prevista dalla compagnia. Trascorso il termine di cinque anni senza stipulare una nuova polizza, l’attestato perde efficacia e non potrà più essere utilizzato.

Obblighi della compagnia La compagnia assicuratrice deve inviare l'attestato al domicilio del contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. L’obbligo vale indipendentemente dalla presenza di clausole di tacito rinnovo, che sono state abolite per i contratti RCA dal 2013.

Oltre a ciò, l'attestato di rischio deve includere:

la denominazione dell'impresa assicuratrice la firma dell'assicuratore il nome del contraente il numero della polizza la formula tariffaria la data di scadenza della polizza

Tabella sinistri Il provvedimento ISVAP 2590 del 08/02/2008 ha introdotto una novità rispetto al passato: sono stati eliminati i sinistri "con riserva", cioè quelli in corso di definizione di responsabilità. I sinistri riportati nell'attestato di rischio sono pertanto suddivisi in due categorie: sinistri con responsabilità principale (pari o superiore al 51%) e sinistri con responsabilità paritaria. Per questi ultimi viene indicata anche la percentuale di responsabilità: il malus non scatterà fino a che la somma di tali percentuali non raggiunga almeno il 51% nei cinque anni considerati dal documento.

Note

Voci correlate Assicurazione Bonus Malus ISVAP Responsabilità Civile Autoveicoli Sinistro

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