L'esdebitazione, nel diritto italiano, è l’istituto volto a liberare il debitore dei debiti rimasti insoddisfatti ad esito di un procedimento concorsuale (artt. 278 ss. CCII).

L’istituto è stato esteso ai soggetti diversi dalle persone fisiche e ai soci illimitatamente responsabili, nonché ai c.d. debitori incapienti, costituendo così vero e proprio elemento di novità rispetto alla disciplina fallimentare e alla legge sul sovraindebitamento.

Presupposti L’esdebitazione viene applicata nell’ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, che prevedono la liquidazione dei beni del debitore, come la liquidazione giudiziale (ex fallimento) e la liquidazione controllata.

L’effetto liberatorio viene applicato su tutti i debiti rimasti impagati a conclusione della procedura liquidatoria. Per effetto di queste procedure, le obbligazioni non soddisfatte vengono trasformate in obbligazioni naturali, e quindi inesigibili nei confronti del debitore.

Dalla disciplina rimangono, tuttavia, esclusi una serie di debiti.

Presupposti Il debitore può accedere all’istituto in esame alle seguenti condizioni:

- aver tenuto una condotta collaborativa nei confronti della procedura;

- non aver beneficiato in passato dell’esdebitazione per più di due volte (e comunque trascorsi più di cinque anni dall’ultima liberazione concessa);

- non aver distratto l’attivo, esposto passività inesistenti o aggravato il dissesto;

- non aver ricevuto condanne con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività di impresa.

Qualora il debitore sia una società o altro ente, le condizioni devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita la liquidazione.

Ratio dell'istituto La finalità dell'istituto è quella di dare la possibilità all'insolvente di svolgere nuovamente attività economica con la produzione di nuova ricchezza.

Aspetti processuali Con l’emissione del decreto di chiusura della procedura, il tribunale dichiara automaticamente l’inesigibilità nei confronti del debitore dei debiti concorsuali non soddisfatti, previo controllo della sussistenza delle condizioni per la concessione dell’esdebitazione e comunque dopo aver sentito gli organi della procedura.

Note

Art 278 CCII (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=2&art.idGruppo=43&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=19G00007&art.idArticolo=278&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-14&art.progressivo=0)

Bibliografia N. Abriani et al., Diritto Fallimentare, Milano, Giuffrè Editore, 2008. N. Soldati, Tutela del consumatore e procedure di sovraindebitamento, Giappichelli, Torino, 2019.

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