LAssemblea Costituente fu, in Italia, l'organo elettivo preposto alla stesura di una Costituzione per la neonata Repubblica, formulando l'attuale Costituzione della Repubblica Italiana.

Le sedute si svolsero fra il 25 giugno 1946 e il 31 gennaio 1948. Votò, inoltre, la fiducia ai governi che si susseguirono in quel periodo ed elesse il Capo provvisorio dello Stato.

Storia Il decreto legislativo luogotenenziale Il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 affidava a un referendum popolare la decisione sulla forma istituzionale dello Stato, apportando modifiche e integrazioni al precedente decreto legge luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 151, con il quale era stata concessa "al popolo italiano" la facoltà di eleggere "una Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato", al fine di sceglierne "le forme istituzionali".

L'elezione era prevista dopo la liberazione e avrebbe dovuto svolgersi "a suffragio universale diretto e segreto".

Diversamente dal Parlamento istituito dalla Costituzione repubblicana, i due decreti luogotenenziali menzionati non obbligavano esplicitamente il governo a sottoporre i propri provvedimenti al voto dell'Assemblea democraticamente eletta, pur attribuendole il potere di sfiducia con voto a maggioranza assoluta dei membri.

Al contrario, la relativa valutazione di opportunità dell'approvazione era di volta in volta rimessa alla discrezione del potere esecutivo.

Il decreto n. 151/1944 fu invocato da Umberto di Savoia, luogotenente generale del Regno, come fondamento giuridico della sua autorità in materia di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei singoli ministeri e del bilanci delle amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1944-1945.

Per quanto normato sull'ordinamento provvisorio dello Stato, la Costituzione promulgata il 27 dicembre 1947, nella norma transitoria e finale XV, recita:

Il referendum del 1946 e i risultati elettorali Il 2 giugno 1946 si celebrarono libere elezioni, le prime dal 1924. Ebbero diritto di voto tutti i cittadini italiani maggiorenni (cioè, all'epoca, d'età superiore a 21 anni) di entrambi i sessi. Per la seconda volta nello Stato Italiano si votò con suffragio universale (la prima volta fu nelle elezioni amministrative del 1946).

Dal voto furono però esclusi i cittadini, ancora a pieno titolo italiani, della provincia friulana di Gorizia e delle province giuliane di Trieste, Pola, Fiume e della provincia dalmata di Zara, nonché i cittadini della provincia di Bolzano, dato che erano territori sotto amministrazione internazionaleart. 1 comma 2 Decreto Legislativo 16 marzo 1946 n. 99.

Vennero consegnate contemporaneamente agli elettori la scheda per la scelta fra monarchia e repubblica, il cosiddetto referendum istituzionale, e quella per l'elezione dei deputati dell'Assemblea Costituente, a cui sarebbe stato affidato il compito di redigere la nuova carta costituzionale, come stabilito con il decreto legislativo luogotenenziale n. 98 del 16 marzo.

Al referendum istituzionale la maggioranza dei votanti scelse la forma di governo repubblicana con circa 12 milioni e 700.000 voti, contro 10 milioni e 700.000 per la monarchia. Umberto II di Savoia re d'Italia subentrato in seguito all'abdicazione del padre Vittorio Emanuele III il 9 maggio 1946, alle ore 16:10 del 13 giugno 1946, di sua spontanea volontà lasciò il Paese con la sua famiglia diretto in volo in esilio a Cascais, presso Lisbona, sotto il nome di conte di Sarre, dopo che il Consiglio dei ministri la stessa mattina lo aveva dichiarato decaduto.

Il 18 giugno 1946 la Corte di Cassazione nella Sala della Lupa a Montecitorio ufficializzò definitivamente i risultati del referendum, già proclamati il 10 giugno 1946. Il meccanismo elettorale dell'Assemblea Costituente era proporzionale a liste concorrenti in 32 collegi elettorali plurinominali. La legge elettorale prevedeva l'elezione di 573 deputati, ma le elezioni non si poterono svolgere nella provincia di Bolzano e a Trieste, Gorizia, Pola, Fiume e Zara.

Risultarono quindi eletti 556 costituenti di cui 21 erano donne. Il 25 giugno 1946 venne insediata l'Assemblea Costituente con Giuseppe Saragat alla presidenza.

L'elezione del Capo dello Stato Come suo primo atto, il 28 giugno 1946, l'Assemblea Costituente, si riunì per l'elezione effettiva del capo provvisorio dello Stato, ed elesse Enrico De Nicola, al primo scrutinio con 396 voti su 501, superando la maggioranza dei tre quinti dei 556 componenti richiesta dal decreto.

Su 504 votanti, De Nicola (PLI) ottenne 396 voti, Cipriano Facchinetti (PRI) 40, Ottavia Penna Buscemi (UQ) 32, Vittorio Emanuele Orlando (Sin. storica, altri partiti e, dal 1943 al 1952, PLI) 12, Carlo Sforza (PRI) 2, Alcide De Gasperi (DC) 1, Alfredo Proja (DC) 1. Le schede bianche furono 14, le nulle 6.

La durata dei lavori, l'entrata in vigore della costituzione italiana e la fine

I lavori della Costituente avrebbero dovuto avere una durata di otto mesi, con una possibile proroga di non oltre quattro mesi. Tale termine era da contarsi dalla prima seduta del 25 giugno 1946 e scadeva, quindi, il 24 febbraio 1947. Si fece allora uso della facoltà di proroga con legge costituzionale e il termine fu spostato al 24 giugno del 1947. Il nuovo termine si rivelò comunque insufficiente e una nuova legge costituzionale approvata dalla stessa Assemblea Costituente lo spostò ulteriormente al 31 dicembre 1947.

Un'ulteriore proroga fino al 31 gennaio del 1948 era contenuta nella XVII disposizione transitoria e finale della Costituzione, ma limitatamente all'emanazione della legge sulla stampa, degli Statuti regionali speciali e della legge elettorale per il Senato della Repubblica e fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere in altri casiXVII, 2° co. «Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946 n. 98.».

La procedura elettorale I lavori furono disciplinati dai Regolamenti della Camera prefascistiFrancesco Bertolini, Il regolamento della Camera liberale come regolamento dell'Assemblea Costituente, Macerata: EUM-Edizioni Università di Macerata, Giornale di storia costituzionale: 15, I, 2008., ma con varianti ammesse dalla Presidenza in considerazione della specificità dell'oggetto. Una di esse fu la votazione per princìpi, con cui si accorpavano le proposte per materia e si votavano per blocchi omogenei (ad esempio: il bicameralismo o il monocameralismo), andando poi a dettagliare con le votazioni sulle varianti interne all'opzione risultata vincente (es. bicameralismo perfetto o imperfetto).

Un'altra decisione fu quella di non inserire nel testo determinate materie, ma di orientarne l'interpretazioneSenza che la cosa assumesse una vincolatività assoluta per la Corte costituzionale, secondo cui l’Assemblea Costituente, «pur manifestando, con l’approvazione di un ordine del giorno, il favore per il sistema proporzionale nell’elezione dei membri della Camera dei deputati, non intese irrigidire questa materia sul piano normativo, costituzionalizzando una scelta proporzionalistica o disponendo formalmente in ordine ai sistemi elettorali, la configurazione dei quali resta affidata alla legge ordinaria» (sentenza n. 429 del 1995). attraverso ordini del giorno: ad esempio l’Assemblea Costituente manifestò, con l’approvazione dell’ordine del giorno Giolitti, il favore per il sistema proporzionale nell’elezione dei membri della Camera dei deputati, nella seduta dell’Assemblea del 23 settembre 1947; "nella seduta dell’Assemblea del 7 ottobre 1947 sarebbe poi stato approvato anche l'ordine del giorno Nitti, che prevedeva il suffragio universale e diretto, con il sistema del collegio uninominale per l’elezione del Senato"Cfr. Argondizzo e Buonomo, Spigolature intorno all'attuale bicameralismo e proposte per quello futuro, in Mondoperaio online, 2 aprile 2014, pagina 14 nota 35..

L'ordine del giorno era anche lo strumento per orientare il seguito dei lavori, ma era meno impegnativo dell'approvazione per princìpi e si prestava quindi a restare, in tutto o in parte, inadempiuto: è quello che sarebbe avvenuto con l'approvazione da parte della seconda Sottocommissione dei 75, nel settembre del 1946, dell'ordine del giorno Perassi. Con esso, in una fase iniziale dei lavori della Costituente, esclusa la forma del governo presidenziale, ci si pronunciava "per l'adozione del sistema parlamentare da disciplinarsi, tuttavia con dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell'azione di governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo"Per il significato del sintagma "tuttavia", v. Stefano Folli, Il Parlamento secondo Manzella, Repubblica Robinson, 3 ottobre 2020, p. 14.; in seguito, però, "non passò la proposta di Mortati di una durata almeno biennale dei governi, né quella di Tosato che anticipava la formula della sfiducia costruttiva adottata qualche anno dopo nella Legge fondamentale tedesca. Tutto il funzionamento della nostra forma di governo veniva lasciato al comportamento dei partiti"Le regole del Parlamento nell'epoca del bipolarismo, Testo della Lectio magistralis pronunciata dal Presidente del Senato all'Università LUISS di Roma, 6 novembre 2008. L'ordine del giorno Perassi è stato comunque invocato a difesa delle leggi "contenenti una limitata deroga al principio della rappresentanza": AA. VV., Prime riflessioni sulla "storica" sentenza 1 del 2014, Franco Angeli ed., 2014, p. 144..

Descrizione e caratteristiche La composizione I tre maggiori raggruppamenti furono quello della Democrazia Cristiana, che ottenne 207 seggi, quello del Partito Socialista italiano di Unità Proletaria, che ne ottenne 115, e quello del Partito Comunista Italiano, che ne ottenne 104.

I partiti con un solo deputato furono Gerardo Bruni del Partito Cristiano Sociale, Ugo Damiani del Movimento Unionista Italiano, Alessandro Scotti del Partito dei Contadini d'Italia e Giulio Bordon della coalizione valdostana Fronte Democratico Progressista Repubblicano.La Stampa, 28 giugno 1947 pag. All'esito del referendum del 2 giugno, le componenti erano così rappresentate: +Assemblea costituente italiana del 2 giugno 1946 Liste/Gruppi Voti % Seggi Democrazia Cristiana (DC) 35,21 Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP)L'11 gennaio 1947, in seguito alla scissione di palazzo Barberini, 50 deputati abbandonano il PSIUP per formare il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani 20,68 Partito Comunista Italiano (PCI) 18,93 Partito Liberale Italiano (PLI)Nell'Unione Democratica Nazionale Dato dell'intera Unione Democratica Nazionale 6,78 Fronte dell'Uomo Qualunque (UQ)Il 15 novembre 1947, 14 deputati del Fronte dell'Uomo Qualunque si separano dal partito per costituire il gruppo Unione Nazionale 5,27 Partito Repubblicano Italiano (PRI) 4,36 Blocco Nazionale della Libertà (BNL) 2,77 Partito Democratico del Lavoro (PDL)Otto eletti nell'Unione Democratica Nazionale, uno con le liste autonome Solo le liste presentate in autonomia 0,18 Partito d'Azione (Pd'A)Partito d'Azione, Partito Sardo d'Azione e Fronte Democratico Progressista Repubblicano formarono un gruppo parlamentare unico, denominato Gruppo Autonomista 1,45 Movimento per l'Indipendenza della Sicilia (MIS) 0,74 Concentrazione Democratica Repubblicana (CDR)L'8 settembre 1946 confluisce nel PRI 0,42 Partito Sardo d'Azione (PSd'Az) 0,34 Partito dei Contadini d'Italia (PCd'I) 0,44 Movimento Unionista Italiano (MUI) 0,31 Partito Cristiano Sociale (PCS) 0,22 Fronte Democratico Progressista Repubblicano 0,09 Altri 1,79 Totale voti validi100,00 Voti non validi di cui bianche Totale votanti 89,08 Elettori

Le personalità e le ideologie